Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore dello stesso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gli ne ha chiesto la restituzione
Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 702
Data udienza 18 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20432/2015 proposto da:
(OMISSIS) AG, – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
(OMISSIS) S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) AG, – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 163/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
nel 2010 la societa’ (OMISSIS) AG (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la societa’ (OMISSIS) S.p.A. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:
– aveva stipulato un contratto di assicurazione contro.i rischi del trasporto a favore della societa’ (OMISSIS) S.r.l.;
– nel 2008 la (OMISSIS) aveva stipulato un contratto di trasporto con la societa’ (OMISSIS), avente ad oggetto merci varie per un valore complessivo di 284.149,61 Euro;
– la (OMISSIS), a sua volta, aveva affidato l’esecuzione del trasporto al subvettore (OMISSIS) S.a.S.;
– durante il trasporto, il carico venne trafugato;
– in esecuzione del contratto di assicurazione, la (OMISSIS) aveva versato alla (OMISSIS) l’indennizzo contrattualmente pattuito, surrogandosi nei diritti di questa verso il vettore;
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