Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 769. Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicche’ nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice

Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicche’ nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, puo’ fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. Invero, l’articolo 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, ne’ determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi

Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 769
Data udienza 23 novembre 2017

Integrale

FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – SEPARAZIONE – ASSEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5184/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3224/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3324/2014, ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi senza addebito, con affidamento condiviso dei figli minori ai genitori e loro collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e fissazione, a carico del (OMISSIS), di un assegno di mantenimento dei figli, di Euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle “spese extra”, e del coniuge, di Euro 200,00 mensili. La Corte d’appello, confermando le statuizioni economiche di primo grado, ha affermato, in particolare, valutate le condizioni soggettive del coniuge obbligato (soggetto giovane ed in salute, di professione idraulico) e la non credibilita’ della situazione attuale di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo, che lo stesso verosimilmente svolgeva “attivita’ di lavoro magari in nero” o disponeva di “accantonamenti”.

Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della (OMISSIS) (che non resiste).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115 e 116 c.p.c., avendo i giudici d’appello fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove offerte dell’appellate in ordine alla situazione economica precaria ed alle attivita’ di ricerca di nuova occupazione; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 155 c.c., comma 6, avendo i giudici d’appello affermato di non ritenere credibili le dichiarazioni fiscali dell’appellante, senza tuttavia disporre accertamenti tributari sulla effettiva capacita’ economica del medesimo; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 155 e 156 c.c., avendo la Corte d’appello valutato l’attitudine al lavoro specifica del coniuge obbligato al mantenimento sulla base di valutazioni astratte ed ipotetiche; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dovendo la motivazione della sentenza essere ritenuta apparente o manifestatamente illogica o contraddittoria in piu’ parti.

2. Le prime tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

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