Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790. La morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merit

La morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito), determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento).

Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25260/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1283/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1283 del 2016 (pubblicata il 30 marzo 2016), sulla base della mancata comparizione del difensore, dell’appellante (OMISSIS) srl, all’udienza del 27 gennaio 2016, ed a quella successivamente calendarizzata per il rinvio ex articoli 309 e 181 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio ed ha cancellato la causa dal ruolo.

Avverso tale provvedimento ricorre, per cassazione la predetta societa’ (OMISSIS), con un unico mezzo, con il quale lamenta la violazione degli articoli 301, 309, 181 e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello disposto nei sensi anzidetti benche’ il difensore della parte era deceduto fin dal (OMISSIS).

La (OMISSIS) SpA ha resistito con controricorso, eccependo la tardivita’ dell’impugnazione (essendo scaduto il termine il 29 ottobre 2016) e la sua infondatezza.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive da parte della ricorrente.

Il ricorso e’ manifestamente fondato.

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