Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790. La morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merit

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La doglianza – esclusa la fondatezza dell’eccezione di tardita’ dell’impugnazione, perche’ computabile a mesi e percio’ essendo tempestiva la notificazione del ricorso eseguita il 31 ottobre 2016 (essendo il trenta domenica) – e’ manifestamente fondata, alla luce del principio di diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 2007), a cui vien data continuita’ anche in questa sede, secondo cui “la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito), determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perche’ si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e’ della sentenza; con la conseguenza che la nullita’ della sentenza di appello potra’ essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimita’, a norma dell’articolo 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’articolo 383, dovra’ essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo”.

Infatti, il difensore della parte (come si rileva dal certificato di morte in atti) e’ deceduto prima dell’udienza del 27 gennaio 2016 (e di quella successivamente tenutasi ai sensi del combinato disposto dagli articoli 309 e 181 c.p.c.), sicche’ ricorre esattamente il caso di cui al principio richiamato. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, in applicazione di tale principio di diritto, con rinvio della causa anche per le spese di questa fase del giudizio – alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.

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