Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 14 febbraio 2018, n. 3581. Non può scattare l’usucapione del cortile se c’è una situazione di compossesso

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Il motivo non ha pregio.

La domanda spiegata dagli appellanti in sede di impugnazione ha infatti il medesimo contenuto di quella da essi proposta in primo grado, seppure formulata per relationem con quella del loro dante causa, ed ha ad oggetto la rivendica dell’area cortilizia.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1159 c.c., articolo 112 c.p.c. e articoli 1362 e 1363 c.c., nonche’ omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Con esso si lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente qualificato la domanda proposta come di usucapione ordinaria, invece che di usucapione decennale ex articolo 1159 c.c.

Pure tale motivo e’ inammissibile per carenza di decisivita’, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha infatti escluso tout court la configurabilita’ in capo ai coniugi (OMISSIS) di un valido possesso ad usucapionem, caratterizzato dall’intenzione di esercitare sulla cosa un potere di fatto in via esclusiva, piuttosto che un godimento derivante da mera tolleranza dei compossessori.

Il giudice di appello ha infatti accertato che i coniugi (OMISSIS) non avevano posto in essere alcuna attivita’ diretta ad escludere dal godimento dell’area cortilizia i danti causa del (OMISSIS), i quali potevano liberamente accedervi dalla via pubblica e che, seppure saltuariamente, si erano ivi recati per far visitare la casa, successivamente venduta, ai potenziali acquirenti.

Non rileva dunque il minor lasso temporale necessario ai fini del perfezionamento dell’usucapione di cui all’articolo 1159 c.c.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 116 c.p.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, deducendo l’erroneita’ dell’accertamento della Corte territoriale, la quale, nell’esaminare la posizione del dante causa dei coniugi (OMISSIS), (OMISSIS), ha escluso che il “piccolo tratto di cortile” a lui attribuito in eredita’, corrispondesse al cortile per cui e’ causa, deducendo che detta conclusione sarebbe in contrasto con diverse planimetrie e materiale fotografico.

Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi degli articoli 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando l’erroneita’ dell’accertamento della Corte territoriale, come desumibile dalle specifiche contestazioni dei coniugi (OMISSIS) e dalla documentazione da essi prodotta, secondo cui ad (OMISSIS), dante causa dell’odierno ricorrente, veniva lasciata unicamente la casetta composta da una sola camera ed una piccola porzione del cortile retrostante, per la realizzazione di altro vano poi edificato, con mero diritto di passaggio.

L’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato i testamenti pubblici di (OMISSIS) e (OMISSIS).

I motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, non hanno pregio, in quanto, nonostante le diverse disposizioni di cui si lamenta la violazione (articolo 116 c.p.c., ovvero articoli 112 e 115 c.p.c.), afferenti ai criteri di valutazione delle prove e del contegno processuale delle parti, tendono, di fatto, a sollecitare un nuovo esame e valutazione, nel merito, delle risultanze processuali, inammissibile nel presente giudizio di legittimita’.

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