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7. Analogamente, stante il mancato accoglimento dei precedenti motivi, va rigettato il quinto – con cui e’ stata dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (sic), in relazione all’articolo 96 c.p.c., comma 3 – in quanto non sussisterebbe alcuna temerarieta’ nelle posizioni del condominio, peraltro vittorioso in prime cure.
In argomento, va data continuita’ alla giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 29 settembre 2016 n. 19285) secondo cui l’articolo 96 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che consente al giudice – anche d’ufficio – di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, configura una responsabilita’ “non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, piu’ propriamente, sanzionatoria, con finalita’ deflattive” (cosi’ Corte Cost. n. 152 del 2016, richiamata anche da Cass. sez. U n. 16601 del 5 Luglio 2017), presupponendo comunque la mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass. n. 3003 del 11/02/2014).
Rispetto alla regula iuris in parola non si pone in contrasto la sentenza impugnata, che del resto viene contestata in quanto non sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, la colpa grave nell’agire in giudizio, visto anche l’esito favorevole del giudizio di prime cure. Emerge dunque evidente, come per il precedente motivo, che anche in questo caso il ricorrente, apparentemente deducendo una violazione di legge, in effetti sollecita un riesame di merito circa il sussistere o il non sussistere in concreto del presupposto soggettivo per l’applicabilita’ della sanzione, cio’ che e’ precluso in sede di legittimita’. Cio’ posto, solo per completezza puo’ ricordarsi che non rileva ai fini anzidetti il fatto che, in primo grado, l’odierno ricorrente soccombente in appello fosse stato vittorioso (peraltro su profili processuali): come precisato ad es. da Cass. n. 11917 del 07/08/2002 presupposto della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., disciplina oggi completata dalla sanzione del comma 3 che ne condivide il presupposto stesso, e’ la totale soccombenza, che va considerata in relazione all’esito del giudizio in cui viene pronunciata la condanna, senza che si debbano considerare gli esiti dei precedenti gradi di giudizio.
8. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.
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