Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2380. Ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, il termine “elude” va, pertanto, inteso in senso ampio

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato.
Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’articolo 388 cod. pen. non e’ l’autorita’ in se’ delle decisioni giurisdizionali, bensi’ l’esigenza costituzionale di effettivita’ della giurisdizione.
Integra, pertanto, una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori, rilevante ai sensi dell’articolo 388 c.p., comma 2, anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravita’, quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione .
Ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, il termine “elude” va, pertanto, inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, senza che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento debba essere necessariamente caratterizzata dall’uso di scaltrezza o da condotta subdola, onde anche la inazione dell’obbligato puo’ assumere rilievo, ogni volta che l’esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2380
Data udienza 26 ottobre 2017

i

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/09/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ l’imputata non e’ punibile per la particolare tenuita’ del fatto;

udito il difensore della ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 14 luglio 2014 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha concesso alla imputata appellante (OMISSIS) il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.

All’esito del giudizio di primo grado la (OMISSIS) era stata condannata, previa concessione della circostanze attenuanti generiche, alla pena di seicento Euro di multa ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile, per aver commesso, in Caserta dall’11 dicembre 2010 ed in data 21 dicembre 2010, il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori di cui all’articolo 388 c.p., comma 2.

Secondo la formulazione accusatoria, infatti, la (OMISSIS), in qualita’ di genitore affidatario della figlia minorenne Irene Savini, aveva eluso il disposto dell’ordinanza n. 3404/2010 emessa in data 15 dicembre 2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale si prescriveva alla (OMISSIS) di consentire al coniuge separato (OMISSIS) di vedere e tenere con se’ la figlia nei giorni di sabato e domenica dalle 10.00 alle ore 20.00.

2. L’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia della (OMISSIS), ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento deducendo tre motivi e, segnatamente:

– la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’articolo 388 c.p., comma 2, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto integrato tale delitto per effetto della mera violazione del provvedimento emesso dal giudice civile;

– la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, nonche’ in riferimento all’articolo 62 cod. proc. pen..

– la applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis cod. pen., sussistendone i presupposti di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano infondati.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’articolo 388 c.p., comma 2, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato tale delitto per effetto della mera violazione del provvedimento emesso dal giudice civile.

La condotta di elusione, infatti, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Vuocolo (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937), non puo’ risolversi nella mera burocratica inosservanza dell’obbligo imposto all’imputato, in quanto oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie incriminatrice non e’ il mancato rispetto del provvedimento giudiziale in se’, quanto la elusione della sua esecuzione.

La nozione di elusione, peraltro, evoca una condotta ben piu’ trasgressiva della mera inottemperanza, in quanto, altrimenti, il legislatore avrebbe definito la condotta incriminate ricorrendo al sintagma “inosservanza”, che, a piu’ riprese (articoli 389, 509 e 650 cod. pen.), ricorre nel lessico del codice penale.

La Corte di Appello aveva, inoltre, obliterato che le condizioni di salute della minore ed il tardivo preavviso della visita assumevano efficacia scriminante della condotta della imputata.

3. Il motivo si rivela, tuttavia, infondato e, pertanto, deve essere disatteso.

Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato.

Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’articolo 388 cod. pen. non e’ l’autorita’ in se’ delle decisioni giurisdizionali, bensi’ l’esigenza costituzionale di effettivita’ della giurisdizione.

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