Il condomino ha il diritto di abbellire le aiuole comuni con delle piante, l’articolo 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i suddetti limiti possono essere resi piu’ rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge (fermo restando che non e’ consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni)
Nel caso di specie, l’affermazione del tribunale, secondo la quale sarebbero illegittime (il tribunale adopera la categoria della nullita’, cio’ che non rileva ai fini dell’impugnazione – ma cfr. Cass. sez. U n. 4806 del 07/03/2005) le delibere in questione in quanto impedirebbero ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni (con rimozioni di arbusti privati), ravvisando nelle delibere un intento emulativo e un abuso di maggioranza, con statuizione secondo cui sarebbe la piantumazione in questione espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole ex articolo 1102 c.c., non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito.
Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2957
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1953-2014 proposto da:
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la Sig.ra (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2422/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso al giudice di pace di Cagliari depositato in data 18 giugno 2010 (OMISSIS) e (OMISSIS), condomini dello stabile sito in (OMISSIS), hanno impugnato la Delib. assembleare 21 maggio 2010 con cui era stato stabilito che le aiuole e spazi verdi condominiali dovessero essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro, a seguito della quale l’amministratrice aveva provveduto autonomamente a rimuovere i vasi e le piante del signor (OMISSIS) ivi collocate.
2. Alla prima udienza, svoltasi in data 05/11/2010, e’ stata dichiarata la contumacia del condominio, costituitosi nel corso dell’udienza seguente in data 17/12/2010.
4. Con ulteriore ricorso depositato in data 15/10/2010 i predetti condomini hanno impugnato la successiva delibera assembleare del 06/09/2010, con cui sono stati determinati il divieto di utilizzare le aiuole condominiali per piantarvi essenze vegetali, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni e nei pressi di taluni pilastri, nonche’ la recisione della pianta rampicante collocata nell’aiuola condominiale a ornamento del balcone del signor (OMISSIS); con la delibera e’ stata altresi’ decisa la conclusione di una transazione di una causa.
5. Con sentenza depositata il 20/02/2012 il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., comma 3, fissando termine per la riassunzione dinanzi al tribunale di Cagliari.
4. I signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato la decisione con appello al tribunale di Cagliari, sostenendo, sulla resistenza del condominio:
a) l’inammissibilita’ dell’eccezione d’incompetenza sollevata nel giudizio di primo grado, in quanto tardiva, essendo stata proposta l’eccezione e rilevata l’incompetenza oltre la prima udienza, in violazione degli articolo 38 e 311 c.p.c.;
b) l’infondatezza dell’eccezione medesima, sia con riferimento alla materia, essendo nel caso di specie in contestazione non la titolarita’ del diritto di proprieta’ sulle parti comuni, ma la liceita’ o meno delle limitazioni imposte dall’assemblea al diritto di godimento delle cose comuni da parte dei condomini, sia con riferimento al valore, avendo gli appellanti indicato il medesimo in una somma inferiore a Euro 5.000.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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