In materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell’ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, si è chiarito che, allorché’ si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest’ultima – tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell’isolamento diurno che sia stato interamente eseguito – si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.

Sentenza 12 gennaio 2018, n. 988
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 29/11/2016 del Tribunale Sorveglianza di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;

lette le conclusioni del PG Dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.II Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, in data 29/11/2016, dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della semiliberta’, presentata nell’interesse di (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno.

Il provvedimento evidenziava che il condannato stava espiando, con decorrenza dal 5/4/1984, la pena dell’ergastolo, cosi’ determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce il 17/9/2004, comprensivo dei seguenti titoli:1)sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 5/2/1988, di condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, per i reati di omicidio continuato in concorso, detenzione illegale di armi e ricettazione, commessi il 31/3/1984; 2)sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 18/4/2002, di condanna ad anni 26 di reclusione, per i reati di cui all’articolo 416 bis c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, 2 e 4, commessi fino al (OMISSIS).

In particolare, il Tribunale di Sorveglianza poneva in rilievo:

– che l’isolamento diurno per anni 1, inflitto per i reati di omicidio continuato in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni, risultava espiato dal 22/1/2004 al 2/11/2005;

– che il detenuto aveva espiato anni 35, mesi 11 e giorni 24 di reclusione, di cui anni 32, mesi 7 e giorni 24 per carcerazione esecutiva ed anni 3, mesi 4 a titolo di liberazione anticipata;

– che l’isolamento diurno espiato era riferito alla pena detentiva temporanea inflitta con la sentenza sub 1) del provvedimento di cumulo del 17/9/2004.

A sostegno dell’inammissibilita’ della richiesta, l’ordinanza affermava che il condannato, nonostante la lunghissima carcerazione, non aveva raggiunto la quota di pena necessaria per accedere alla semiliberta’, per arrivare alla quale il predetto avrebbe dovuto espiare interamente la pena temporanea, inflitta per i reati di cui all’articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 di cui alla sentenza sub 2) del provvedimento di cumulo, pari a 26 anni di reclusione e quella di 20 anni di reclusione in relazione al reato di omicidio, per il quale era stata inflitta la condanna all’ergastolo, per un totale di 46 anni di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso (OMISSIS), deducendo violazione degli articoli 72 e 184 c.p., nonche’ vizio di motivazione e travisamento del fatto. In particolare il condannato si duole che, erroneamente, il Tribunale di Sorveglianza ha sostenuto che l’isolamento diurno espiato dal 22/11/2004 al 22/11/2005, sia quello irrogato con la sentenza di condanna all’ergastolo, essendo lo stesso, invece, riferibile a quello determinato con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ex articolo 663 c.p., in data 17/9/2004, dalla Procura Generale della Corte di Appello di Lecce e che pertanto, alla luce della natura di sanzione penale dell’isolamento diurno, la pena temporanea di anni 26, assorbita in quella dell’ergastolo, doveva considerarsi interamente espiata. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che, anche ove il provvedimento avesse voluto giustificare la non ammissione al beneficio in base alla necessita’ di espiazione della intera pena di 26 anni in quanto inflitta per reati ostativi, il calcolo degli anni di reclusione necessari ad accedere al beneficio e’ da valutarsi comunque errato, in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto operare lo scioglimento del cumulo e, ridotta alla meta’, ai sensi dell’articolo 184 c.p., la pena temporanea originariamente inflitta, determinare la soglia per l’accesso al beneficio in anni 33 di reclusione (13 per la condanna a reati ostativi e 20 per l’ergastolo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

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