Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 gennaio 2018, n. 988. In materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell’ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo

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1.1 Emerge dagli atti che, in data 17/9/2004, la Procura Generale della Repubblica di Lecce ha emesso ordine di esecuzione per la pena dell’ergastolo nei confronti di (OMISSIS). Il provvedimento – relativo alla pena dell’ergastolo, di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 5/2/1988 e a quella della reclusione di anni 24, di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello Lecce del 18/4/2002 (cosi’ determinata, una volta revocato il beneficio dell’indulto concesso, nella misura di anni due, con ordinanza del 10/5/1991 dalla Corte di Assise di Appello di Lecce)- dichiarava assorbita, ex articolo 72 c.p., la pena detentiva nella pena perpetua, con conseguente richiesta alla Corte di Appello di Lecce di determinare l’entita’ dell’isolamento diurno. In data 5/11/2004 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce determinava in anni uno il periodo di isolamento diurno, da applicarsi in seguito all’assorbimento della pena temporanea in quella dell’ergastolo, che risulta essere stato, successivamente, espiato dal condannato, dal 22/11/2004 al 21/11/2005.

1.2 Alla luce dei suddetti rilievi parrebbe, quindi, errato il presupposto da cui muove il provvedimento impugnato, laddove afferma che “l’isolamento diurno di cui alla sentenza per i reati di omicidio continuato in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni risulta espiato dal condannato dal 22/11/2004 al 21/11/2005”, giacche’, invece, dagli atti sembrerebbe emergere che tale espiazione si riferisce al periodo di isolamento diurno, determinato nella misura di un anno, a seguito dell’assorbimento, ex articolo 72 c.p., della pena temporanea in quella dell’ergastolo. E tale aspetto meritava piu’ attenta verifica perche’ l’espiazione dell’isolamento diurno per i reati ostativi travolgerebbe, inevitabilmente, i successivi passaggi argomentativi della motivazione stesse-, nella quale, ai fini del calcolo della quota di pena necessaria per accedere alla misura richiesta (stimata nell’ordinanza in ben 46 anni di reclusione), non si tiene conto che, avendo il condannato interamente scontato l’isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell’articolo 72 c.p., comma 2, ed avendo, altresi’, lo stesso espiato, all’epoca della decisione, anni 35, mesi 11 e giorni 24 di reclusione, erano state superate le soglie di pena indicate dall’articolo 184 c.p., comma 1.

2. Il ricorso deve, peraltro, ritenersi fondato anche in relazione all’ulteriore doglianza afferente l’ambiguita’ della motivazione circa la rilevanza, o meno, ai fini della dichiarata inammissibilita’ dell’istanza di concessione, della natura ostativa dei reati oggetto del cumulo, in quanto il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila non specifica se l’asserita necessita’ di espiazione dell’intera pena temporanea di 26 anni, di cui alla sentenza sub 2) del provvedimento di cumulo, derivi dalla natura ostativa di tutti i reati in essa ricompresi, ne’ dalla motivazione emerge se, a tal fine, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimita’, si sia proceduto allo scioglimento del cumulo per la verifica della intervenuta espiazione delle porzioni di pena ad essi afferenti.

3. In ogni caso, ed infine, deve essere ribadito che, in materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell’ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, si e’ chiarito che, allorche’ si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della gia’ intervenuta espiazione di quest’ultima – tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell’isolamento diurno che sia stato interamente eseguito – si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della meta’ (Sez.1, 2/3/2010 n. 18119, rv. 247068 Sez. 1, 19/9/2012, n.38462, rv. 253453).

4. I suddetti rilievi impongono, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, che, salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza delle altre condizioni per la concessione in favore del ricorrente della richiesta misura alternativa, si atterra’, nel calcolo della quota di pena necessaria per l’accesso alla misura richiesta, alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 184 c.p., nonche’ ai principi della giurisprudenza di legittimita’ innanzi richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila.

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