Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1922. La mancata richiesta alla società di usufruire di congedo per gravi motivi familiari non giustifica il licenziamento per giusta causa

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Il medesimo vizio di nullita’ della sentenza impugnata e’ dedotto nel quarto motivo in relazione alla violazione e falsa applicazione degli articoli 82, 83, 163, n. 6, e 182 c.p.c., che si assume in considerazione del mancato deposito della procura attestante i poteri del rappresentante aziendale che ha conferito il mandato alle liti.
Definite negativamente, per l’infondatezza delle relative censure, tanto la questione pregiudiziale di cui al quarto motivo, intendendo il Collegio dare continuita’ all’orientamento di questa Corte secondo cui ove la controparte non sollevi tempestive contestazioni, la sentenza d’appello impugnata con il ricorso per cassazione non puo’ considerarsi viziata da violazione di norme procedimentali qualora il giudice non abbia ritenuto di chiedere all’altra parte di dare dimostrazione dei poteri di rappresentanza della persona che ha agito in nome della societa’ (cfr. Cass. n. 5328/2003) che la questione preliminare di cui al primo motivo, avendo la stessa ricorrente riconosciuto la correttezza di quanto affermato dalla Corte territoriale circa l’irrilevanza ai fini della validita’ della sanzione dell’avvio del procedimento disciplinare in anticipo rispetto alla definizione della relativa procedura conciliativa, si deve rilevare la fondatezza delle censure svolte con il secondo motivo in ordine al giudizio di proporzionalita’ della mancanza addebitata alla sanzione irrogata, derivandone l’assorbimento del terzo motivo.
In effetti, nella misura in cui la Corte territoriale, nel motivare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, attribuisce rilievo esclusivo all’inosservanza delle forme previste per conseguire l’autorizzazione alla fruizione del congedo, prescindendo del tutto dalla considerazione dell’effettivita’ e dell’urgenza delle ragioni dell’assenza (che certo non puo’ esaurirsi nel rilievo circa l’ordinarieta’ dell’evento parto, quando, invece, l’esigenza invocata era data dall’assistenza alla figlia affetta da una depressione post partum definita grave), destinate, viceversa, ad incidere sulla valutazione della consistenza oggettiva e della qualificazione soggettiva della condotta inadempiente, individuati dalla giurisprudenza di questa Corte quali criteri fondamentali per la formulazione del giudizio di proporzionalita’, lo stesso si rivela carente e tale da fondare la denunciata violazione degli indicati parametri normativi.
Ne deriva che, in relazione a tale motivo, rigettati il primo ed il quarto, con conseguente assorbimento del terzo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che dovra’ pronunciarsi in conformita’ e cosi’ riformulare, alla stregua degli indicati criteri, il giudizio di proporzionalita’ tra mancanza addebitata e sanzione irrogata, disponendo altresi’ per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il quarto e assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

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