Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3086. Il conto corrente bancario, in quanto contratto di mandato, si scioglie per effetto del fallimento del correntista

Il conto corrente bancario, in quanto contratto di mandato, si scioglie per effetto del fallimento del correntista.

Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3086
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 8717/2012 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), cod. fisc. (OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale pro tempore, dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTI DELLA “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, p. iva (OMISSIS), E DEL SUO SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE (OMISSIS), in persona del curatore Avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), unitamente alla quale elettivamente domicilia in (OMISSIS) (presso l’Avv. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BARI depositata il 3/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in avanti, per brevita’, indicata semplicemente come Banca) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 luglio/3 novembre 2011, n. 982/11, notificata il 30 gennaio 2012, reiettiva del gravame dalla stessa proposto contro la decisione del Tribunale di Trani del 27 giugno 2006, n. 846, che, accogliendo la corrispondente domanda L. Fall., ex articolo 44, proposta, nei suoi confronti, dalla Curatela dei Fallimenti della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) e di quest’ultimo in proprio quale socio illimitatamente responsabile, condanno’ la Banca alla restituzione, in favore dell’istante, della complessiva somma di Euro 72.303,97, oltre interessi. Per quanto qui ancora di interesse, la corte barese, evidenziato che l’appellante aveva sostanzialmente reiterato argomentazioni sostenute in primo grado, e disattese dal tribunale, in ordine al ruolo di “terzo” da essa assunto in relazione al rimborso di imposte da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e cioe’ di “mero tramite” (delegata) tra quest’ultima e la societa’ fallita, ha ritenuto corretto e condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice, affermando, in particolare: 1) che l’articolo 4 delle condizioni generali dell’allegato contratto di c/c prevedeva, testualmente, che, “Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi in favore del correntista, gli saranno accreditati in conto corrente”. Nella specie, la somma versata dall’Amministrazione Finanziaria (Lire 140.000.000) era stata appunto accreditata sul c/c intestato alla fallita societa’, con la conseguenza che da tale momento l’importo era entrato nella disponibilita’ giuridica del destinatario, e quindi del fallimento; 2) che il tribunale aveva, percio’, correttamente escluso che la vicenda potesse essere qualificata in termini di pura e semplice delegazione di pagamento. E’ evidente, infatti, che solo provando che la somma non fosse transitata sul c/c l’operazione avrebbe potuto essere inquadrata nei termini invocati dalla Banca appellante; la qual cosa era, pero’, smentita dalla documentazione acquisita agli atti di causa; 3) che, stante l’operato accredito, nessuna rilevanza assumeva l’eventuale buona fede della Banca nell’esecuzione dell’operazione, ne’ il richiamo all’articolo 1189 c.c., attesa la specialita’ e la prevalenza della L. Fall., articolo 44; 4) che, in situazioni del genere, la Suprema Corte aveva statuito che il versamento effettuato da un terzo sul conto corrente del debitore, poi fallito, perde la propria autonomia inserendosi nel rapporto di conto corrente del quale rappresenta una semplice operazione interna attiva, del tutto equiparabile ai versamenti effettuati dal correntista e, come tale, assoggettabile ad azione revocatoria, e che il medesimo principio valeva, a maggior ragione, nel caso di bonifico o versamento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, da ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione della L. Fall., articolo 44, con la conseguente impossibilita’ per la Banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni; 5) che, d’altro canto, in relazione alla prospettata risoluzione ipso iure del contratto di conto corrente L. Fall., ex articolo 78, il tribunale aveva correttamente motivato configurando l’ipotesi della negotiorum gestio, con la medesima conseguenza dell’inefficacia L. Fall., ex articolo 44, comma 2, del pagamento effettuato dalla Banca direttamente al fallito anziche’ alla curatela; 6) che, infine, non pertinenti al caso di specie apparivano i riferimenti giurisprudenziali invocati a sostegno della propria tesi dalla Banca appellante, come ben evidenziato dall’avversa difesa.

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