Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 959. Per evitare che risulti ristretta la circolazione, le strade sono protette da una fascia di rispetto.

Per evitare che risulti ristretta la circolazione, le strade (nel vigore sia del nuovo sia del vecchio codice della strada) sono protette da una fascia di rispetto, in forza della quale è vietato collocare manufatti e recinzioni sul confine della carreggiata, indipendentemente dalla circostanza che la sede stradale occupi terreni di proprietà privata.

Sentenza 14 febbraio 2018, n. 959
Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4872 del 2017, proposto da:

Ca. An., rappresentato e difeso dall’avvocato Da. Gr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ca. La. Lu., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II n. 138/2017, resa tra le parti, concernente ordinanza dirigenziale n. 2/2013, assunta in data 15 gennaio 2013 dal Comune di (omissis), avente ad oggetto la rimozione di una fioriera di intralcio alla circolazione stradale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Valerio Perotti e udito per le parti l’avvocato Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Liguria, la signora La. Lu. Ca. impugnava l’ordinanza dirigenziale 15 gennaio 2013, n. 2, con cui il Comune di (omissis), a seguito di un esposto presentato da cittadini residenti nella frazione di Villa Ro., le aveva ingiunto la rimozione di una foriera in cemento da questa collocata sul limite della sua proprietà, al confine con la strada per Villa Ro., in corrispondenza dell’imbocco di un vicolo che conduce alla corte distinta a catasto con mappale (omissis).

L’ingiunzione sarebbe stata giustificata dal fatto che la predetta fioriera avrebbe ostacolato la circolazione veicolare, impedendo tra l’altro l’accesso alla restante porzione di strada ed alla piazzetta pedonale.

La ricorrente, esponendo di essere proprietaria di un fabbricato di civile abitazione sito in (omissis), frazione Villa Ro., con annesso appezzamento di terreno ad uso corte distinto a catasto al foglio (omissis), mappale (omissis), riconosceva sì di avere posizionato la predetta fioriera, ma contestava l’erroneità dei presupposti sulla cui base sarebbe stato adottato il provvedimento impugnato.

Deduceva, al riguardo, i seguenti profili di illegittimità:

Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, risultando l’impugnato provvedimento fondato su di un presupposto di fatto erroneo. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione articoli 822 – 823 C.C. e 54 D.Lgs. 267/00 e articoli 13 e seguenti decreto legislativo n. 285/1992.

La fioriera sarebbe stata infatti posizionata all’interno del confine del mappale n. (omissis) e non già sul mappale (omissis) (che costituisce il sedime del passaggio pubblico), in posizione peraltro tale da non ostacolare il passaggio – peraltro esclusivamente pedonale – alla piazzetta interna alla frazione.

Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità e contraddittorietà conseguenti a difetto di istruttoria, ingiustizia intrinseca e manifesta con violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 822, 823 c.c. e 54 D. Lgs. n. 267/00 e D. Lgs. n. 285/1992 articoli 13 e seguenti.

Il passaggio oggetto della impugnata ordinanza non insisterebbe sul sedime della “strada per le (omissis)”, iscritta al n. 108 dell’elenco “C” delle strade comunali (con deliberazione di giunta municipale 13 febbraio 1991, n. 219), sicché l’impugnata ordinanza sarebbe stata adottata sulla base di una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi.

Violazione di legge per falsa applicazione art. 822 c.c. e 13 e seguenti D. Lgs. 30.4.1992, n. 285. Ingiustizia grave e manifesta.

Non insistendo la fioriera sul demanio stradale, né essendovi servitù di passaggio veicolare, l’ordinanza impugnata non risponderebbe ad alcun interesse pubblico, ma soltanto all’interesse privato del frontista Ca. An..

Il Comune di (omissis) non si costituiva in giudizio. Si costituiva invece, con memoria depositata il 20 maggio 2013 il predetto sig. Ca., presentatore – unitamente ad altri residenti nella zona – dell’esposto al comune che aveva provocato l’ordinanza di rimozione della fioriera.

Con sentenza 28 febbraio 2017, n. 138, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che la fioriera in questione fosse stata posizionata all’interno – seppure “sul limite” – del mappale n. (omissis) di esclusiva proprietà della ricorrente (circostanza, peraltro, già riconosciuta nell’ordinanza impugnata), d talché – stante la natura “pedonale” della piazzetta in corrispondenza dello slargo sul mappale (omissis) (circostanza anch’essa ammessa nella predetta ordinanza) – il passaggio pedonale non potrebbe dirsi ostacolato, laddove l’ordinanza in questione era invece volta al ripristino di una servitù di passaggio pubblico carrabile, di fatto insussistente. Da ciò l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, nonché l’evidente sviamento di potere infirmante il provvedimento.

In sostanza, concludeva il primo giudice, “il comune si è intromesso in una controversia tra privati, assumendo a fondamento dell’impugnata ordinanza non già l’interesse pubblico al ripristino di una insussistente servitù comunale di passaggio carrabile, bensì l’interesse di uno dei proprietari frontisti”.

Avverso tale pronuncia il sig. Ca. An. interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di doglianza:

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