Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3608. In caso di insinuazione di carichi tributari

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ne’ al riguardo soccorre il potere di questa Corte di esaminare gli atti del processo di merito ove sia dedotta una questione processuale, in quanto l’esercizio di quel potere postula che la questione sia stata comunque prospettata in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, e quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dagli articoli 366 e 369 c.p.c. (v. per il ricorso, ma con principio chiaramente estensibile anche al controricorso, Cass. Sez. U n. 8077-12);

il ricorso dell’agenzia delle Entrate e’ peraltro infondato;

col primo mezzo la ricorrente addebita alla corte territoriale un’omissione di pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., per non aver affrontato la censura relativa alle condizioni temporali dell’ottenimento del discarico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 75;

il motivo e’ infondato poiche’ la questione sollevata e’ stata semplicemente disattesa dalla corte d’appello;

secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 75 “ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all’articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto: (a) con l’espropriazione mobiliare entro diciotto mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro diciotto mesi dalla scadenza dell’ultima rata del ruolo quando la morosita’ del contribuente si e’ manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due; (b) con l’espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell’ultima rata del ruolo”;

quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi;

il concessionario deve inoltre provare “che l’esecuzione presso terzi e’ stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e’ venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell’autorita’ giudiziaria e’ stato eseguito entro quattro mesi”;

infine, quando ha proceduto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 60 il concessionario deve dimostrare “di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e’ venuto a conoscenza delle occorrenti notizie”;

tale essendo il quadro normativo di riferimento, e’ da osservare che la corte d’appello, in risposta alla questione prospettata dall’amministrazione impugnante in rapporto alla necessita’, ai fini del diritto al discarico da parte del concessionario, della prova di non aver potuto riscuotere le somme “nei modi e nei termini di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articoli 75 e ss.”, ha detto che l’onere probatorio era stato invece assolto;

al riguardo il giudice a quo ha richiamato sia la c.t.u., sinteticamente evocandone la conclusione per cui (OMISSIS) aveva “curato diligentemente gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione dei crediti, presentando e coltivando l’insinuazione al passivo delle procedure fallimentari (..) per tutti i ruoli avuti in carico”, sia la risultanza documentale costituita dalla nota 20/11/1997 della stessa amministrazione;

consegue che la violazione dell’articolo 112 c.p.c. non sussiste; col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione proprio (e direttamente) del citato articolo 75, dolendosi che l’appello sia stato rigettato con le motivazione sopra dette “senza alcuna prova del rispetto degli specifici termini richiesti espressamente ai fini del discarico dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 75 per la promozione delle esecuzioni stesse”;

il motivo e’ inammissibile perche’ presuppone un sindacato di fatto in ordine alla valutazione probatoria;

come detto la corte territoriale, per quanto facendo sintetico riferimento al comportamento diligente tenuto dall’esattore nell’ambito dell’attivita’ di riscossione, ha desunto dalla c.t.u. e dalla annessa prova documentale anche la prova del rispetto delle condizioni del discarico;

la ricorrente si duole di tale valutazione affermando che il rispetto dei requisiti di legge e’ diverso e piu’ puntuale dal rispetto di un generico comportamento diligente;

ma in tal modo la censura si risolve in una petizione di principio, palesandosi come genericamente rivolta, in verita’, a revisionare il giudizio di fatto piuttosto che a sostenere l’erroneita’ della decisione in iure: invero la statuizione di merito non e’ stata censurata dal punto di vista motivazionale e ne’ il contenuto della c.t.u. ne’ il contenuto del documento in questione – come riferito alla generica diligenza ovvero a quella implicitamente evocata dall’articolo 75 ai fini del rispetto dei termini di avvio delle procedure esecutive – risultano nel ricorso riportati, neppure per sunto;

l’impugnazione va quindi rigettata e le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge

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