Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430. La nullità dell’opposizione per ritardo o incompletezza è sanabile per raggiungimento dello scopo, spetta dunque al destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto

Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 cod. proc. civ., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’articolo 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullita’ e’ suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che e’ venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso e’ onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneita’ in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa

Sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430
Data udienza 19 dicembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 611 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di se’ stesso;
– ricorrente –
nei confronti di:
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Unico, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13861/2015, depositata in data 25 giugno 2015 (e che si assume comunicata in data 1 luglio 2015);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il ricorrente avvocato (OMISSIS);
l’avvocato (OMISSIS), per l’agenzia controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti promosso nei confronti di AGEA, presso il terzo (OMISSIS).
L’opposizione e’ stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente, dal Tribunale di Roma.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’AGEA.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra parte intimata.
Il ricorso e’ stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto dal relatore destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, ma e’ stato poi rimesso alla pubblica udienza della sezione ordinaria con ordinanza del 10 marzo 2017.
Il ricorrente ha depositato un’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e successivamente una memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., e la controricorrente ha depositato altresi’ ulteriore documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal ricorrente nella memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ., di nullita’ del controricorso per difetto di ius postulandi per avere l’Ente, autorizzato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 43 ad avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero Foro, senza la prescritta Delib. autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza; eccezione gia’ accolta in altra pronuncia di questa Corte (Cass. ord. 20/11/2017, n. 27530), ma alla quale ha replicato, per cosi’ dire in prevenzione ed alla stregua di analoghe condotte processuali della controparte in altri contesti, la controricorrente depositando documentazione e argomentando nella sua memoria.
2. Il precedente richiamato dal ricorrente ha affermato invero che per l’AGEA e’ previsto – dal Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, articolo 2, comma 4, – il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43 richiamato dalla norma speciale succitata (Cass. Sez. U. 11/11/2005, n. 22021; Cass. 20/09/2005, n. 18959; Cass. 18/01/2006, n. 863); ed ha concluso che, per gli enti autorizzati ad avvalersi di tale patrocinio (articolo 43, cit., come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, articolo 11), al conferimento in via organica ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato del potere di rappresentanza dell’Ente e’ apportata deroga (salvi i casi di conflitto con lo Stato e le Regioni) ed e’ prevista la facolta’ di non avvalersi della difesa erariale, ma esclusivamente condizionata all’adozione di un’apposita e motivata Delib., senza la quale la possibilita’ di rivolgersi ad un avvocato del libero foro deve considerarsi esclusa (Cass. Sez. U. 29/08/1989, n. 3817; Cass. 27/07/1990, n. 7568; Cass. 22/03/1991, n. 3101; Cass. 04/05/1999, n. 5183; Cass. 13/05/2016, n. 9880); nella specie esaminata in concreto, all’esito di un’eccezione formulata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ. e quindi senza alcuna possibilita’ per la controparte di replicare o reagire, questa Corte ha poi riscontrato come il mandato conferito da AGEA – a margine del controricorso all’avvocato (OMISSIS) non risultasse preceduto o assistito dalla Delib. suindicata, con conseguente rilievo della nullita’ del relativo atto.
3. Ritiene il Collegio che non sia necessario affrontare funditus la questione del regime della rappresentanza in giudizio di AGEA, visto che anche la conclusione piu’ rigorosa gia’ fatta propria da questa Corte nella citata ordinanza 27530/17 puo’ dirsi rispettata alla stregua della documentazione in concreto prodotta dalla controricorrente, oltretutto in conformita’ all’articolo 372 cod. proc. civ. proprio perche’ relativa alla stessa ammissibilita’ del controricorso: infatti, la Delib. di AGEA 18 giugno 2008 (atto n. 315, avente ad oggetto “Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro”), versata in atti (doc. n. 10 dell’indice della documentazione prodotta), integra gli estremi della delibera apposita e motivata sulla cui base disporre legittimamente l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro. Altrettanto legittimamente essa ha un tenore generale, siccome riferita a categorie di fattispecie (tra cui le cause seriali di valore medio per ciascuna causa non superiore a Euro 10.000) in cui e’ operata ex ante – del resto, in significativo documentato concerto con la stessa Avvocatura dello Stato – la valutazione di convenienza dell’affidamento dell’incarico a professionisti del libero Foro, in relazione al contenzioso seriale di minor valore (quando non ridotto ad autentico microcontenzioso, cioe’ relativo ad importi sovente di importo assai esiguo, al quale ben si riconduce la presente controversia, di valore di Euro 551 circa), a sua volta fondata sulla condivisibile considerazione della impossibilita’, per l’Avvocatura dello Stato, di farvi adeguatamente fronte.

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