Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430. La nullità dell’opposizione per ritardo o incompletezza è sanabile per raggiungimento dello scopo, spetta dunque al destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto

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4. Deve quindi concludersi, sia pure all’esito della disamina della documentazione prodotta ai sensi dell’articolo 372 cod. proc. civ., per l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal ricorrente solo con la memoria in vista della pubblica udienza di discussione e per la piena validita’ del conferimento del mandato all’avv. (OMISSIS), con conseguente piena ritualita’ del controricorso da lui formato e dell’intera attivita’ defensionale da lui svolta dinanzi a questa Corte.
5. Cio’ posto, puo’ passarsi al merito, osservandosi come il ricorrente censuri la gravata sentenza, con l’unitario motivo, di “illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., comma 2, c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2 – erroneita’ manifesta – illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 136 c.p.c., comma 1, – omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.
6. Al riguardo, egli prospetta la questione se, ai fini del decoroso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ., sia sufficiente una comunicazione (nel caso di specie, a mezzo posta elettronica certificata) non contenente il testo integrale dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione; e tanto perche’, nel caso di specie, il giudice dell’opposizione ha ritenuto la sola comunicazione del dispositivo sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice, e a porla in grado di esaminare l’opportunita’ o meno della impugnazione, ed idonea quindi a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni di cui all’articolo 617 cod. proc. civ..
7. In particolare, il ricorrente – che riproduce poi, a partire da pag. 18 del ricorso, il testo della sua opposizione agli atti esecutivi – lamenta la violazione delle disposizioni cogenti in tema di comunicazione dei provvedimenti giudiziali resi fuori udienza, per avere il cancelliere dato notizia dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza in forma abbreviata in luogo di quella integrale, privando cosi’ il destinatario della possibilita’ di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa con cognizione di causa: infatti, quella illegittima comunicazione non avrebbe potuto fondare la “legale conoscenza” del provvedimento idonea a fare decorrere il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, soprattutto perche’, nel caso concreto, era stata di ufficio rilevata l’incompetenza e il creditore non avrebbe allora potuto, senza poter disporre della motivazione per intero e quindi per esteso delle specifiche ragioni dell’inattesa declaratoria, appunto determinarsi in ordine all’impugnazione con il detto rimedio.
8. La controricorrente deduce preliminarmente la totale inerzia della controparte nel prendere conoscenza integrale del provvedimento a dispetto del chiaro contenuto della comunicazione della cancelleria; e contesta che il termine possa decorrere a seconda della volontaria condotta della parte onerata, che si decida infine ad accedere alla cancelleria per estrarre copia; per concludere che la “legale conoscenza” dell’atto era stata somministrata regolarmente al procedente con un atto che consentiva di esaminare l’opportunita’ di proporre o meno l’opposizione, cosi’ attivando utilmente il relativo termine; e cio’ in quanto la peculiarita’ del processo esecutivo esige che, avuta uno dei suoi soggetti idonea notizia dell’esistenza di un atto, incomba a lui di attivarsi per acquisirne quella pienezza di conoscenza dei contenuti tale da valutare se proporre opposizione.
9. Il Tribunale fonda la sua decisione di inammissibilita’ per tardivita’ – avendo ritenuto utilmente iniziato il decorso del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi fin dalla comunicazione del solo dispositivo dell’ordinanza che ne era oggetto – sul principio generale di liberta’ delle forme, richiamando espressamente Cass. 15/03/1995, n. 3025, secondo la quale “le comunicazioni prescritte dalla legge sono valide se effettuate in forme diverse da quelle previste dalla legge, sempreche’ risulti raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice, ponendola, in tal modo, nella condizione di esaminare l’opportunita’ o meno dell’impugnazione”.
10. Va preliminarmente ribadito che non e’ sorta questione sulla correttezza dell’impugnazione con opposizione agli atti esecutivi dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’incompetenza del suo ufficio in favore di quello di Milano, in conformita’ ad un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, che non vi e’ quindi motivo di revocare in dubbio (con inammissibilita’ del regolamento di competenza: da ultimo, Cass. ord. 13/09/2017, n. 21185).
11. Cio’ posto, a convinto avviso del Collegio la questione posta dal ricorso va risolta sulla duplice premessa delle peculiarita’ della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi: l’uno non comportando mai l’adozione di provvedimenti decisori e gli altri non potendo in alcun caso definirsi impugnazioni in senso stretto.
12. Il processo esecutivo e’, infatti e normalmente, una sequenza di attivita’ materiali e procedimentali finalizzate alle prime, a loro volta di mera esecuzione del comando contenuto nel titolo (a partire, nelle espropriazioni, dalla liquidazione del bene e per finire all’attribuzione o alla distribuzione dell’eventuale ricavato): e si giustifica quindi che ogni suo atto – esclusa sempre e comunque la potesta’ del giudice dell’esecuzione in quanto tale di pronunciare sentenza o comunque di adottare atti in grado di pregiudicare diritti o di risolvere questioni diverse da quelle in ordine al mero rito del processo esecutivo – rilevi in quanto tale e cioe’ in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato; in dipendenza di una tale peculiare rilevanza obiettiva di ciascun atto della sequenza procedimentale del processo esecutivo, ne’ l’uno – singolarmente considerato ne’ l’altro – nel suo complesso considerato – hanno mai una valenza decisoria, ovvero in grado di incidere su diritti o su questioni controverse ad essi relative.
13. Il rimedio, consistente nel giudizio di contestazione di quegli atti sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunita’, non e’ quindi un giudizio di impugnazione in senso stretto, perche’ la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell’atto ne e’ reso oggetto. Cosi’, a differenza del processo di cognizione, dove l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento appunto decisorio e cioe’ svolto all’esito di una sequenza procedimentale ordinata alla risoluzione di questioni controverse e quindi tipica estrinsecazione della giurisdizione cognitiva o piena, nel processo esecutivo il suo atto, che si assuma viziato, diviene oggetto di un processo di cognizione che si instaura ex novo e per la prima volta proprio in dipendenza della contestazione mossa avverso di esso e quindi dell’insorgenza di una questione in senso proprio.
14. La stessa struttura e natura del processo di esecuzione, in cui difetta un contraddittorio in senso tecnico e in cui una delle due parti e’ istituzionalmente in posizione di legittima sovraordinazione processuale rispetto all’altra in virtu’ di un accertamento altrove eseguito della sua peculiare condizione di creditore e quindi di avente diritto sia alla prestazione ineseguita della controparte sia alle attivita’ in cui si estrinseca il processo esecutivo cui assoggettare quest’ultima, esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalita’ non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarita’ formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.
15. E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’articolo 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n. 12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n. 10099): risultando cosi’ superata la piu’ rigorosa precedente impostazione sulla necessita’ della conoscenza legale (da ultimo, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), gia’ temperata dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l’atto viziato (gia’ Cass. 06/08/2001, n. 10841; successivamente, tra le altre ed oltre quelle gia’ ricordate che ammettono anche la rilevanza della conoscenza di fatto: Cass. 22/08/2007, n. 17880; Cass. 10/01/2008, n. 252).
16. E’, del resto, lo stesso tenore dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre e’ stato compiuto, rileva quest’ultimo nella sua oggettiva esistenza e non da un’attivita’ successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell’atto ed il suo contenuto.

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