Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430. La nullità dell’opposizione per ritardo o incompletezza è sanabile per raggiungimento dello scopo, spetta dunque al destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto

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29. Di conseguenza, anche un atto formalmente nullo perche’ adottato in imperfetta ottemperanza alla normativa sulle modalita’ di comunicazione puo’ fondare la conoscenza di fatto idonea ad attivare l’onere di prenderne idonea conoscenza e di dispiegare il rimedio oppositivo entro il complessivo, ben congruo (salvo il caso patologico di ritardi non imputabili al potenziale opponente, il quale pero’ potra’ allora chiedere la rimessione in termini, sussistendone i presupposti), termine di venti giorni.
30. Tanto costituisce espressione del piu’ generale principio di sanatoria delle nullita’ formali degli atti del processo esecutivo, anche all’esito del suo opportuno temperamento – dovuto al fatto che in tali ipotesi lo scopo non potrebbe dirsi egualmente raggiunto – nei casi di radicale inesistenza dell’atto o di non altrimenti rimediabile incertezza da esso indotta, ovvero (come adeguatamente precisato la gia’ richiamata Cass. 24291/17) in quelli in cui sia incolpevolmente irrimediabile la conseguita preclusione l’attivita’ concreta, al cui espletamento era finalizzato l’atto scevro da nullita’, in danno del soggetto in origine interessato a farle valere.
31. In applicazione poi di principi generali del processo in ordine alla sussistenza di specifici presupposti processuali, incombe all’opponente dimostrare, di certo nel caso in cui tanto non sia evidente ovvero in quello in cui tanto sia contestato, la tempestivita’ della proposizione della sua azione nel rispetto del termine di decadenza a tal fine imposto dalla norma processuale: cosi’ scongiurandosi il caso di un’indagine caso per caso imposta preliminarmente in ogni evenienza al giudice davanti al quale l’azione e’ proposta.
32. Deve quindi concludersi facendosi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 cod. proc. civ., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’articolo 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullita’ e’ suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che e’ venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso e’ onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneita’ in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.
33. In applicazione del principio di diritto di cui al paragrafo precedente, pertanto, il motivo di ricorso deve dirsi infondato e va rigettato; ma le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno adeguatamente compensate per la relativa novita’ della questione, in relazione se non altro al profilo specifico dell’incompletezza della comunicazione telematica di cancelleria.
34. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– dichiara integralmente compensate le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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