Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430. La nullità dell’opposizione per ritardo o incompletezza è sanabile per raggiungimento dello scopo, spetta dunque al destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto

segue pagina antecedente
[…]

23. E, in linea di massima, puo’ concludersi altresi’ che, ad integrare la conoscenza di fatto dell’esistenza del provvedimento pregiudizievole, e’ sufficiente che la comunicazione, perfino quando sia affetta da nullita’ per violazione di norme sul procedimento, dia sufficiente conto quanto meno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole, restando esclusa l’idoneita’ all’attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguita’ o non significativita’, ad esempio perche’ limitato all’avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi.
24. Ora, e’ ben vero che ogni ordinanza pronunziata dal giudice fuori udienza va ormai comunicata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 134 c.p.c., comma 2 e dell’articolo 45 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221), mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato: ma occorre valutare se la non ottemperanza a tale formalita’ incida sul regime del dispiegamento dell’opposizione formale ex articolo 617 cod. proc. civ., come finora elaborato da questa Corte.
25. Al riguardo, va pero’ ricordato che le novelle in tema di comunicazione dei provvedimenti per via telematica, anche con la precisazione che quella della sentenza non attiva il termine breve per la proposizione dell’impugnazione, non hanno innovato le discipline speciali eventualmente dettate in relazione a singoli mezzi di gravame (v., tra le altre, Cass. ord. 05/11/2014, n. 23526, ovvero Cass. 28/09/2016, n. 19177), siccome chiaramente non finalizzate all’ampliamento della tutela del destinatario della comunicazione (sotto forma di assicurazione della conoscenza integrale dell’atto comunicato), ma alla razionalizzazione dell’ufficio sotto il profilo del funzionamento del cosiddetto processo civile telematico (per il quale e’ paradossalmente piu’ complessa ed incongrua un’attivita’ di estrapolazione, dal documento depositato per via telematica per intero, del solo dispositivo, in luogo del semplice inoltro di quanto come trasmesso, evidentemente in modo integrale, dal suo autore).
26. Pertanto, ove nella materia in esame si possa rinvenire un principio autonomo in base al quale ricostruire i presupposti per la proposizione dell’opposizione formale, quell’innovazione non potrebbe poi dirsi in grado di rilevare, siccome lex posterior generalis e quindi inidonea a derogare a quella speciale (a quest’ultima equiparato ovviamente anche il principio consolidato all’esito dell’interpretazione giurisprudenziale), come principio applicabile estensivamente anche al regime delle comunicazioni delle ordinanze.
27. Del resto, e’ stata ribadita la generale previsione di sanatoria della nullita’ delle comunicazioni telematiche in caso di raggiungimento dello scopo, essendosi sancito che “l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto (stesso) e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. 31/08/2017, n. 20625), in sostanziale riaffermazione, anche dopo la novella sulle modalita’ telematiche delle comunicazioni di cancelleria, del principio sommariamente ribadito dal Tribunale di Roma nella qui gravata sentenza (Cass. 15/03/1995, n. 3025, cit. sopra al punto 9).
28. L’applicazione di tali approdi ermeneutici al processo esecutivo va combinata con quella dell’applicabilita’ al medesimo del generale principio della sanabilita’ (tranne il caso dell’inesistenza dell’atto impugnato: tra le altre, v. Cass. 23894/12) delle nullita’ formali in caso di raggiungimento dello scopo (per tutte, Cass. ord. 15/12/2016, n. 25900; gia’ in precedenza, Cass. 5906/06): benche’ sia stato opportunamente e di recente – precisato che la nullita’ della notifica di un atto, quale il precetto, puo’ si’ essere sanata, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla medesima proposizione dell’opposizione, quale evidente dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, ma pur sempre solo quando e’ provato che tale conoscenza si e’ avuta in tempo utile a consentire all’atto nullo di espletare la funzione sua propria (e, quindi, nella fattispecie esaminata, a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto e’ quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando proprio l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui: Cass. 16/10/2017, n. 24291).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *