Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 agosto 2017, n. 4083

La pura e semplice riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado si pone in contrasto con il principio generale della specificità dei motivi di appello, con il principio cioè secondo cui è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice: ciò in quanto l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.

Sentenza 28 agosto 2017, n. 4083
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7314 del 2016, proposto da:

Società Fr. Gi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. As., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pi. Pi. in Roma, via (…);

contro

Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

nei confronti di

R.T.I. A.V. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Io., Do. Co. e Fr. Id., con domicilio eletto presso lo studio Si. Ci. in Roma, via (…);

R.T.I. Cooperativa Co. società cooperativa, R.T.I. Co. Cons. Art. Costr., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00510/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria e del R.T.I. A.V. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Di. Go., su delega dell’avvocato As., l’avvocato Ma. Id. Le., su delega dell’avvocato Mo., e l’avvocato Cl. Pa., su dichiarata delega degli avvocati Co., Id. e Io.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda una gara indetta dalla Provincia di Reggio Calabria per l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del tratto di strada provinciale “Gallico – Gambarie III lotto. Tratto Mulini di Calanna – Svincolo per Podago – Santo Stefano d’Aspromonte”.

Con determinazione n. 3891 del 16.9.2014 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva al R.T.I. Cooperativa Co. con la It. soc. coop., AV. s.r.1. e la CO. soc. consortile; al secondo posto si classificava la società Fr. Gi., odierna appellante.

Avverso il suindicato provvedimento di aggiudicazione proponevano distinti ricorsi, davanti all’intestato TAR, la società Li. Ap., il R.T.I. Consorzio Stabile Ka. e l’odierna appellante Società Fr., tutte partecipanti alla gara.

2. Con sentenza n. 848 del 19.12.2014 il T.A.R. di Reggio Calabria respingeva il ricorso della società Fr.; con sentenza del 15.1.2015 n. 9 respingeva il ricorso del R.T.I. Consorzio Stabile Ka.; con sentenza del 15.1.2015 n. 10 accoglieva il ricorso della Società Li. Ap. limitatamente alla sua esclusione dalla gara.

3. Avverso le suddette sentenze proponevano appello il R.T.I. Consorzio Stabile Ka., la soc. Li. Ap. ed infine la società Fr.

Costituitosi il contraddittorio con la Provincia e con la società aggiudicataria, il Consiglio di Stato – Sez. V, con la sentenza n 3339/2015, preliminarmente riuniva i ricorsi e quindi, in parziale riforma della sentenza n. 10/2015, respingeva in parte il ricorso della società Li. Ap. ed in parte lo dichiarava inammissibile; per il resto respingeva gli appelli proposti dal R.T.I. Consorzio Stabile Ka. e dalla società Fr.

4. Con successivo ricorso innanzi al T.A.R., la società Fr. Gi. ha impugnato il diniego di accesso agli atti opposto dalla S.U.A.P. con nota del 9.9.2015; ha chiesto, altresì, la “dichiarazione di nullità del contratto d’appalto e/o l’annullamento dello stesso”, “l’accertamento e declaratoria della violazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/06, nel combinato disposto con l’art. 48, comma 1 per come interpretato dalla sentenza del Consiglio di Stato in A.P. n. 10 del 25.2.2014 e quindi per la statuizione di esclusione dalla gara della controinteressata e la conseguente aggiudicazione alla ricorrente” ed infine il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

5. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, rilevando che tutte le censure contenute nel ricorso erano già state esaminate e risolte negativamente nelle precedenti citate decisioni relative al medesimo contenzioso.

Ha rilevato, inoltre, la carenza di giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere direttamente la caducazione del contratto, in quanto, essendosi formato il giudicato sulla sentenza che aveva rigettato il ricorso diretto all’annullamento dell’aggiudicazione, ogni ulteriore controversia legata alla patologia del contratto avrebbe dovuto essere proposta dinnanzi al giudice ordinario (non essendo più quella richiesta dal ricorrente una inefficacia correlata all’annullamento dell’aggiudicazione).

Il T.A.R., infine, nonostante la riscontrata inammissibilità del ricorso, ha esaminato le censure dedotte anche nel merito, rilevandone l’infondatezza.

6. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello la società Fr. Gi. s.r.l.

7. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la Provincia di Reggio Calabria e il R.T.I. AV. s.p.a.

8. Alla pubblica udienza del 18 maggio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. L’appello non merita accoglimento.

10. Come puntualmente eccepito dalla Provincia di Reggio Calabria, non risulta impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Si tratta di un capo autonomo e autosufficiente, la cui mancata impugnazione fa venie meno l’interesse alla decisione degli altri motivi di appello (diretti a contestare il rigetto nel merito dei motivi di ricorso proposti in primo grado).

Va, più nel dettaglio, rilevato che, avendo il primo giudice riscontrato il difetto di interesse dell’originario ricorrente ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, le ulteriori considerazioni svolte dal medesimo T.A.R. in ordine alla infondatezza del ricorso nel merito, rappresentano un mero obiter dictum, che, in quanto tale, non vale a radicare in capo alla parte soccombente un autonomo interesse al ricorso, almeno fino a quanto non viene rimosso il capo della sentenza sull’inammissibilità.

La mancata specifica impugnazione di tale capo, rende, dunque, l’appello inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame contro il capo della sentenza che respinge il ricorso nel merito non travolgerebbe l’autonomo capo sul difetto di interesse alla proposizione del ricorso introduttivo.

11. Va aggiunto che le censure prospettate sono comunque affette da profili di genericità (in quanto l’appellante si limita a ripresentare gli argomenti dedotti in primo grado, senza alcuna puntuale critica alle statuizioni contenute nella sentenza appellata): anche sotto questo profilo, quindi, l’appello è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di appello.

Come la giurisprudenza amministrativa ha in numerose occasioni evidenziato, invero, innanzi al Consiglio di Stato la pura e semplice riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado si pone in contrasto con il principio generale della specificità dei motivi di appello, con il principio cioè secondo cui è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice: ciò in quanto l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2333).

12. In ogni caso, l’appello è infondato anche nel merito.

Risultano dirimenti le seguenti considerazioni:

a) la stazione appaltante ha legittimamente proceduto alla verifica di tutti i requisiti, sia di ordine generale, sia di ordine speciale in capo all’aggiudicataria, come risulta dalla determinazione n. 129 del 12 marzo 2015. Le censure proposte in questa sede sono, peraltro, coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3339/2015;

b) l’articolo 38, comma 18, d.lgs. n. 163/2006 dispone che, in caso di fallimento del mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto. I due provvedimenti adottati dalla stazione appaltante a seguito del fallimento della mandataria del R.T.I. contraente costituiscono applicazione dei principi suesposti in quanto adottati in attuazione di un presupposto previsto dalla legge, previa verifica dei requisiti e dopo l’autorizzazione alla cessione del ramo d’azienda concessa dal competente giudice delegato. L’AV. era dunque in possesso dei requisiti richiesti per la mandataria ed è a questa legittimamente subentrata.

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore sia della Provincia di Reggio Calabria, sia del R.T.I. AV. s.p.a. nella misura, per ciascuna parte, di € 4.000, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore della Provincia di Reggio Calabria e del R.T.I. AV. s.p.a., che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Claudio Contessa – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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