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Secondo quanto esposto in premesse, la previsione riportata si riferisce al conguaglio che si è definito fisiologico, ovvero a quello che periodicamente ha luogo per tener conto delle differenze fra il VRG assegnato per un esercizio e i ricavi effettivi, corrispondenti ai metri cubi di acqua realmente venduti all’utenza.
Come si è detto, si tratta di un’eventualità del tutto normale, e il calcolo che ne consegue è appunto fisiologico.
La delibera invece, lo si precisa per chiarezza, non si riferisce al secondo tipo di conguaglio, quello eventuale, che si calcola nel caso – possibile, ma non necessario- in cui l’ente interessato fornisca solo un secondo tempo, attraverso il “ravvedimento operoso” di cui si è detto, i dati per determinare il theta reale: in tal caso, il valore corrispondente si applica, in sostituzione del theta officioso, in via retroattiva sin dall’inizio dell’esercizio di riferimento, e si operano per quell’esercizio i conguagli corrispondenti.
Ciò posto, nel nostro ordinamento, il conguaglio fisiologico, che in teoria potrebbe avvenire ad ogni esercizio, cioè anno per anno, ovvero anche per gruppi di più esercizi, si opera ogni quadriennio, e nel caso di specie era previsto per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 raggruppate fra loro.
La formula relativa, poi, senza che in questa sede sia necessario illustrarla in dettaglio, contiene fra i suoi termini anche il theta di ogni annualità.
La delibera impugnata, peraltro, opera rispetto a tale metodo una penalizzazione ulteriore, ovvero sostituisce, negli elementi da considerare, a tale valore di theta il valore officioso, assunto come valore medio applicabile per tutto il periodo.
La delibera impugnata quindi non intende, come ritenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, mettere in discussione per il passato la determinazione del VRG, e quindi delle tariffe, per gli anni 2012 e 2013, ma solo chiarire che il theta officioso da essa applicato andrà utilizzato due volte, una prima per calcolare il VRG delle annualità 2014 e 2015, e una seconda, considerando anche le annualità 2012 e 2013, per una ulteriore operazione da compiere in futuro, ovvero per calcolare il conguaglio dovuto per tutte e quattro le annualità in questione.
L’eccezione di irricevibilità quindi non è fondata, dato che i valori di VRG degli anni 2012 e 2013, isolatamente considerati, non sono in alcun modo messi in discussione: come si è detto, si ragiona esclusivamente di un’operazione futura, che terrà conto sia di detti valori, sia di quelli ulteriori del 2014 e 2015 che la delibera va a fissare, e verrà condotta, in deroga ai criteri generali, con il parametro del theta officioso che si fissa in anticipo.
3. Il secondo motivo di appello ripropone l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui esso impugna le delibere di fissazione in via generale degli obblighi informativi dei soggetti gestori verso l’Autorità.
Come tale, esso è fondato e va accolto.
Com’è noto, per costante giurisprudenza, in termini generali ai fini del decorso del termine perentorio per l’impugnazione di un atto amministrativo, si richiede la “piena conoscenza di esso”, e in particolare che il destinatario si possa render conto del suo contenuto lesivo per la propria sfera giuridica: per tutte, C.d.S. sez. V 31 agosto 2017 n. 4129 e sez. IV 29 luglio 2008 n. 3750.
Nel caso di specie, l’ente ricorrente appellato, com’è pacifico in causa, gestisce in economia il servizio idrico, e pertanto, secondo logica, provvede senz’altro a determinare una tariffa in proposito, comunque essa si voglia intendere, anche nel senso minimo possibile di indicare l’importo che l’ente pretende dagli utenti per il servizio, comunque esso venga calcolato.
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