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Deduceva altresì l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato da Ge. Mu. s.r.l. in quanto il “servizio di guida ed assistenza didattica”, costituente il principale oggetto dell’attività di quest’ultima, esulerebbe dal perimetro oggettivo della gara.
Nel merito, le parti resistenti contestavano poi la fondatezza delle censure dedotte da D’Uv. s.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 27 aprile 2017, n. 2026, il Tribunale adito respingeva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, non ritenendo il gravame assistito da “un interesse attuale e concreto all’impugnativa”, atteso che “come espressamente indicato da Consip nella propria memoria difensiva, è imminente l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di effettivo interesse per la ricorrente, vale a dire l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle visite guidate etc.”.
Avverso tale provvedimento la ricorrente interponeva appello al Consiglio di Stato, che lo accoglieva parzialmente con ordinanza 25 maggio 2017, n. 2214, con esclusione del solo servizio di biglietteria. Evidenziava, in particolare, il giudice d’appello, che “il bando di appalto impugnato ha ad oggetto il “servizio di biglietteria per i siti del Colosseo, Foro romano-Palatino e Domus
Aurea”, includente, tra l’altro, come si evince dal capitolato tecnico, il servizio di informazione, di noleggio e gestione di radioguide, audio guide/video guide, e di gestione delle visite guidate;
Considerato che tali servizi rientrano tra i “servizi per il pubblico” che l’art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004 espressamente riconduce nell’ambito della speciale concessione di servizi, allorché sia scelta, come modalità di gestione, l’attività di valorizzazione indiretta;
Considerato che l’impropria riconduzione nel perimetro dell’appalto contestato di parte dei servizi in questione non appare tecnicamente esclusa dalla previsione del punto 7.3 del capitolato, laddove afferma che nella fornitura “non è compresa la fornitura del contenuto multimediale e culturale di audioguide/videoguide”.
A seguito di tale provvedimento, avendo Consip mantenuto fermo il termine di presentazione delle offerte per il 6 luglio 2017, la ricorrente D’Uv. s.r.l. nuovamente adiva il Consiglio di Stato, al fine dell’ottemperanza all’ordinanza n. 2214 del 2017.
Con ordinanza n. 2866 del 6 luglio 2017, la V Sezione del Consiglio di Stato accoglieva la domanda di esecuzione, precisando che “i chiarimenti della Consip, nella misura in cui disciplinano la gara, della quale con avviso di rettifica del bando è stato prorogato al 6 luglio 2017 e poi al 19 settembre 2017 il termine per il ricevimento delle offerte, risultano in parte elusivi dell’ordinanza n. 2214 del 2017 della Sezione, e cioè laddove ricomprendono il “servizio di fornitura, vendita e gestione di radioguide, audio guide/video guide” ed il “servizio di vendita e gestione delle visite guidate” nell’ambito del servizio di biglietteria”.
Veniva inoltre evidenziato come fosse “difficilmente concepibile, sul piano giuridico, una separazione del “dispositivo fisico” dal suo contenuto multimediale, come pure della vendita di visite guidate dalla fornitura del personale accreditato allo svolgimento del servizio di guida, atteso che il dispositivo è lo strumento, o comunque descrive un rapporto di accessorietà rispetto all’oggetto della concessione”.
Si concludeva pertanto che la gara poteva proseguire solamente per il servizio di biglietteria, inclusivo del “servizio di informazione”.
Con sentenza 7 luglio 2017, n. 8009, il Tribunale amministrativo del Lazio respingeva il ricorso, ritenendo in particolare che “l’oggetto dell’appalto non ecceda il servizio di biglietteria per invadere i servizi di valorizzazione culturale indicati nell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 – in particolare, la lett. a), relativa al “servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali”, e la lett. e), relativa ai “servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di ascolto” – per cui la gestione dei servizi poteva essere legittimamente affidata in appalto anziché in concessione”.
In questi termini, proseguiva la sentenza, “L’amministrazione ha inteso riservare all’appalto del servizio di biglietteria la fornitura dei supporti, vale a dire dell’hardware, delle audioguide e videoguide e tale scelta è compatibile, per quanto detto in precedenza, con il quadro normativo in materia trattandosi di un servizio strumentale e non aggiuntivo e non può dirsi ictu oculi manifestamente irragionevole, mentre la ricorrente potrà senz’altro partecipare, ove intenda farlo, alla eventuale futura gara per l’affidamento in concessione dei servizi strumentali sebbene la fornitura dei supporti non siano inclusi nel relativo oggetto”.
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