In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione di un soggetto al sequestro di persona di un cliente debitore del sodalizio criminoso, costituisce reato associativo solo in presenza di affectio societatis.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26233.

La massima estrapolata:

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione di un soggetto al sequestro di persona di un cliente debitore del sodalizio criminoso, costituisce reato associativo solo in presenza di affectio societatis.

Sentenza 8 giugno 2018, n. 2623

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 della Corte d’appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Perugia, per (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Perugia, per (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del foro di Perugia, per (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal g.u.p. del tribunale di Perugia all’esito di giudizio abbreviato, appellata dagli imputati, previa riqualificazione del fatto contestato a (OMISSIS) al capo A) nell’ipotesi di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo articolo 74, comma 2, applicate le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza quanto a (OMISSIS) e al (OMISSIS) rispetto alla recidiva loro contestata, ritenuta la continuazione e previa riduzione per il rito, riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) ad anni sette e mesi quattro di reclusione, ad (OMISSIS) ad anni sei di reclusione e a (OMISSIS) ad anni cinque di reclusione, nel resto confermando la decisione impugnata. In particolare, gli odierni ricorrenti venivano ritenuti responsabili, tutti e tre, della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 (capo A); (OMISSIS) del delitto di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, (capo B); (OMISSIS) e (OMISSIS) del delitto di cui agli articoli 110 e 629 c.p. in danno di (OMISSIS) (capo C); (OMISSIS) del delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (capo D); (OMISSIS) per il delitto di cui agli articoli 110 e 605 c.p. in danno di (OMISSIS) (capo H).
2. Avverso l’indicata sentenza gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione, nei termini di seguito indicati.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a sei motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale sotto il profilo dell’omessa pronuncia su tutti i motivi d’appello presentati dal (OMISSIS). Assume il ricorrente che, sebbene la Corte territoriale abbia adeguatamente sintetizzato i motivi di gravame proposti dal (OMISSIS), nondimeno avrebbe omesso di motivare in ordine ai seguenti motivi: l’inesistenza del reato di estorsione in danno del (OMISSIS) per mancanza del requisito dell’ingiustizia del profitto; la mancata partecipazione del (OMISSIS) nella realizzazione dell’estorsione in danno del (OMISSIS); il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 trattandosi di episodi di piccolo spaccio; l’insussistenza del delitto associativo ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 per mancanza degli elementi costitutivi del reato; l’applicazione della circostanza attenuante ex articolo 114 c.p., atteso il ruolo meramente esecutivo del (OMISSIS) in seno al sodalizio criminoso; la mancanza di prova in ordine all’episodio di spaccio di stupefacente in favore di (OMISSIS) in data (OMISSIS). Su questi punti, assume il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta, neppure per relationem, in violazione del principio devolutivo.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall’articolo 597 c.p.p., comma 3. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe operato, da un lato, per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, una riduzione di pena inferiore ad un terzo, a differenza della sentenza di primo grado che, invece, aveva applicato le circostanze in esame nella massima estensione; dall’altro, un aumento per la continuazione in misura percentualmente superiore rispetto all’omologa statuizione, sul punto, adottata dal tribunale.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge e relativo vizio motivazione in relazione all’articolo 629 c.p. e articoli 530 e 533 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il (OMISSIS), come emergerebbe dal verbale di spontanee dichiarazioni del 15 marzo 2006, allegato al ricorso, non avrebbe mai dichiarato che (OMISSIS) realizzo’, in suo danno, condotte minatorie con cui gli si chiedeva il pagamento delle somme dovute per l’acquisto dello stupefacente; sotto altro profilo, mancherebbe l’elemento dell’ingiustizia del profitto, in quanto il contratto di cessione di droga, avendo causa illecita per contrarieta’ al buon costume, riceverebbe una tutela indiretta da parte dell’articolo 2035 c.c..
3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Ad avviso del ricorrente, trattandosi di episodi di piccolo spaccio, di natura sporadica, i fatti di cui al capo B), avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, atteso che si tratta, in ogni caso, di quantitativi non determinati.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, in luogo della disciplina del concorso di persone nel reato continuato.
La Corte territoriale, assume il ricorrente, avrebbe applicato in maniera non corretta i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ circa gli elementi costitutivi del delitto associativo in questione, essendo piuttosto ravvisabile, nel caso concreto, una pluralita’ di episodi di piccolo spaccio.
3.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e L. n. 241 del 2006, articolo 1. Secondo il ricorrente, non essendovi prova che il sodalizio criminoso si sia protratto oltre il (OMISSIS), l’indulto avrebbe dovuto essere applicato nella massima estensione, pari a tre anni di reclusione, o, quantomeno, nella misura di due anni per i reati di cui ai capi C) e D).
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) si articola in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare il delitto associativo in esame, nonostante l’assenza di una struttura, anche rudimentale, la carenza di basi logistiche, di beni e strumenti necessari per la realizzazione dei delitti scopo, non potendo desumersi l’esistenza dell’associazione, come invece ritenuto dai giudici di merito, ne’ dal mero compimento di una serie di operazioni, ancorche’ frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti, ne’ dalle conversazioni intercettate tra (OMISSIS) e (OMISSIS), peraltro legati da un stretto legame di parentela.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alle censure dedotte nell’atto di appello concernenti i reati di cui ai capi B) e C). Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe esaminato ne’ il motivo con cui si chiedeva la riqualificazione del fatto di cui al capo B) nell’ipotesi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, atteso lo stato di tossicodipendenza del (OMISSIS), che lo spingeva a finanziare il proprio consumo personale con modeste cessioni di droga a terzi, ne’ il motivo con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui al capo C), stante l’asserita carenza dell’ingiustizia del profitto, in quanto il contratto avente causa illecita per contrarieta’ al buon costume, come la vendita di droga, sarebbe indirettamente tutelato dell’articolo 2035 c.c.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine ad entrambi i motivi.
4.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 2006. Sostiene il ricorrente che, una volta esclusa, in capo al (OMISSIS), la qualifica di “capo” dell’associazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella massima estensione.
5. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a due motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione della legge penale in reazione agli articoli 192 e 533 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e articolo 110 c.p.. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe motivato la sussistenza dell’associazione di cui al capo A) con mere formule di stile, e, con riguardo al (OMISSIS), sulla base di un unico episodio, privo di valore probatorio, relativo al presunto sequestro del (OMISSIS), ben potendo l’associazione rivolgersi a un soggetto terzo per il compimento di un singolo episodio delittuoso e non essendo tale fatto, in ogni caso, espressone dell’affectio societatis attribuita al (OMISSIS). Peraltro, le dichiarazioni rese dal (OMISSIS), essendo coimputato nel procedimento, per assurgere al rango di prova necessiterebbero di riscontri esterni, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero del tutto assenti.
5.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio motivazione e violazione della legge penale in relazione alla L. n. 241 del 2006, articolo 1. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, avrebbe motivato in ordine alla richiesta di applicazione dell’indulto attraverso un richiamo stereotipato e inconferente alla sentenza di primo grato, nonostante il (OMISSIS) sia stato condannato per l’ipotesi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, cui il beneficio e’ applicabile, e non essendo dimostrato che l’associazione abbia operato oltre la data del (OMISSIS), trovando, in ogni caso, applicazione, quanto alla determinazione del tempus comissi delicti, il principio generale in dubio pro reo.
6. Con atto depositato il 23 marzo 2018, il difensore di (OMISSIS) insiste per l’accoglimento, in particolare, del primo e del quinto motivo di ricorso, come sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito indicati.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato in relazione al primo motivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi.
2.1. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), allorquando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisivita’ (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 22/01/2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 – dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 2447630).
2.2. Orbene, come risulta sia dall’atto di appello, sia dalla sentenza impugnata, nella parte in cui sono esposti, sia pure in maniera sintetica, i motivi d’ appello, alla Corte territoriale erano stati devoluti piu’ profili, relativi: all’inesistenza del reato di estorsione in danno del (OMISSIS) per mancanza del requisito dell’ingiustizia del profitto e alla mancata partecipazione del (OMISSIS) nella realizzazione dell’estorsione in danno del (OMISSIS) (capo C); alla mancata applicazione della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, comma 5, trattandosi di episodi di piccolo spaccio e alla mancanza di prova in ordine all’episodio di spaccio di stupefacente in favore di (OMISSIS) in data (OMISSIS) (capo D); all’insussistenza del delitto associativo ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 per mancanza degli elementi costitutivi del reato e, in ogni caso, all’applicazione della circostanza attenuante ex articolo 114 c.p..
2.3. In relazione a queste specifiche censure, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione.
2.3.1. Cio’ vale, in primo luogo, per la fattispecie associativa di cui al capo A), in cui i giudici d’appello hanno ravvisato il delitto associativo sulla base di “una serie indeterminata e continua di cessioni di stupefacente in favore di un vasto numero di clienti nell’ambito di una larga fetta di territorio ricadente nel comune di (OMISSIS) e negli ambiti limitrofi”, senza confrontarsi con le censure mosse dal ricorrente, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo, e, per contro, alla non configurabilita’ dell’ipotesi di concorso nel reato continuato di spaccio di stupefacenti.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini della configurabilita’ di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, e’ necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attivita’ personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilita’ dell’unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 – dep. 17/02/2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013 – dep. 29/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009 – dep. 11/03/2009, Urio, Rv. 242897)
Si e’, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilita’ dell’associazione esame, non e’ richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalita’ esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitivita’, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attivita’ di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012 – dep. 25/02/2013, Cecconi e altri, Rv. 255312).
Va, tuttavia, evidenziato che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralita’ di reati (cosi’, da ultimo, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017 – dep. 07/06/2017, Di Palma e altri, Rv. 270564, la quale ha precisato che non puo’ ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell’ambito dell’esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati).
Dalla scarna motivazione della Corte territoriale non e’ dato comprende ne’ le concrete modalita’ operative dell’associazione, ne’, soprattutto, la sussistenza del vincolo associativo, stabile e permanente, tra i gli associati, cio’ che, come detto, distingue la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 dall’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel caso in esame, infatti, la commissione di “una serie indeterminata e continua di cessioni di stupefacente in favore di un vasto numero di clienti nell’ambito di una larga fetta di territorio ricadente nel comune di (OMISSIS) e negli ambiti limitrofi” non e’ affatto dimostrativa del vincolo associativo, ben potendo rappresentare, quelle cessioni indeterminate e continue, l’attuazione di un medesimo disegno criminoso, attuato da piu’ soggetti, senza il permanere di un’affectio societatis.
2.3.2. Una conclusione del genere vale, a fortiori, in relazione alle doglianze mosse con riferimento ai delitti di cui ai capi C) e D), essendo state del tutto pretermesse dalla Corte territoriale, la quale, in maniera apodittica, ha affermato la sussistenza dei delitti in esame, senza rispondere ai motivi specificatamente dedotti con l’atto di appello e devoluti alla sua cognizione.
2.4. La sentenza deve percio’ essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, al fine di colmare le denunciate lacune motivazionali con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e D). Invero, quanto al delitto di estorsione, di cui al capo C), commesso nel (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione risulta ampiamente decorso; pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di estorsione perche’ estinto per prescrizione.
3. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS).
La Corte territoriale, infatti, si e’ unicamente soffermata sul ruolo rivestivo dal (OMISSIS) in seno all’asserito sodalizio criminoso, riqualificando il fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, senza, pero’, replicare al motivo di appello, incentrato sull’insussistenza del delitto associativo. La Corte territoriale, inoltre, ha del tutto omesso di esaminare le doglianza avanzate nei confronti dei capi B), in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e C), relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
Anche in tal caso, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, ad eccezione, come detto, per il delitto di estorsione, di cui al capo C), che risulta prescritto, sicche’, in relazione a detto reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
4. Parimenti fondato e’ il ricorso del (OMISSIS).
Invero, la prova della partecipazione del (OMISSIS) nell’asserito delitto associativo e’ stata unicamente desunta dall’episodio del concorso nel sequestro di persona in danno di (OMISSIS), dal quale, secondo la Corte, emergerebbe “quella stabilizzata ripartizione dei ruoli (di cessione dello stupefacente ovvero di esazione dei crediti da cio’ derivati) che (…) costituisce l’indice piu’ sintomatico dell’esistenza dell’associazione criminosa”.
Una motivazione del genere risulta, tuttavia, apodittica, non essendo di per se’ dimostrativa dell’affectio societatis.
Invero, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione di un soggetto al sequestro di persona di un cliente debitore del sodalizio criminoso non costituisce, in se’ ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che l’agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilita’ ad attuarlo.
La sentenza, pertanto, anche in relazione alla posizione di (OMISSIS), deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) (articolo 629 c.p.) per essere lo stesso estinto per prescrizione e, quanto ai residui reati, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *