Il regime di comunione legale implica la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 28 giugno 2018, n. 17106.

La massima estrapolata:

E’ pacifica la rilevabilita’ di ufficio in ogni stato e grado di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Occorre che il ricorrente indichi non solo le persone ma anche gli atti del processo dai quali si trae la prova dei presupposti di fatto invocati.
Nella specie nell’atto di acquisto gia’ prodotto in primo grado dal quale risulta che il coniuge era sposato in regime di comunione legale e tale situazione implicava la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali la domanda di usucapione era diretta.

Sentenza 28 giugno 2018, n. 17106

Data udienza 14 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8424/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato E (OMISSIS);
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 671/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del Sig. (OMISSIS), resistente, che si e’ riportato alle difese in atti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del Sig. (OMISSIS), resistente, che ha depositato il certificato di morte del suo assistito ed ha chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 24.9.2002 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) esponendo che aveva da oltre un trentennio il possesso pieno, pacifico ed esclusivo dell’area di copertura di un immobile in (OMISSIS) in testa al convenuto alla partita (OMISSIS) f. (OMISSIS) mappale (OMISSIS) p.t. e di averla utilizzata come deposito e stenditoio apponendo una recinzione e chiedeva fosse dichiarato il suo acquisto per usucapione, in subordine della servitu’ ed in ulteriore subordine del diritto di superficie.
Il convenuto contestava la domanda e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa (OMISSIS), suo dante causa, con richiesta di condanna dello stesso, in caso di accoglimento della domanda, al pagamento di una somma pari al valore dell’area, ai danni ed alla manleva da ogni onere.
Quest’ultimo eccepiva la prescrizione e l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Latina, sezione di Terracina, riconosceva l’acquisto per usucapione del diritto di calpestio, condannava il (OMISSIS) in favore del (OMISSIS) per evizione parziale all’importo di Euro 9205 ed il (OMISSIS) alle spese del giudizio con condanna del (OMISSIS) a manlevarlo per le stesse.
Proposto appello dal (OMISSIS) in ordine all’indennizzo per la subita evizione ed incidentale dal (OMISSIS) contro l’accoglimento della domanda del (OMISSIS) e la non condanna del (OMISSIS) alla manleva delle spese dovute al (OMISSIS), la Corte di appello di Roma, con sentenza 6.2.2013, in riforma, dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione della servitu’ esclusiva di calpestio, rigettava la domanda di garanzia del (OMISSIS) contro il (OMISSIS), condannava (OMISSIS) alle spese nei confronti di (OMISSIS) e le compensava tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di appello riferiva dell’unico motivo di appello principale sull’erronea valutazione delle prove in ordine alla decorrenza del possesso ad usucapionem da parte del (OMISSIS) e riteneva dirimente la data di maturazione per accertare la fondatezza della domanda di garanzia e concludeva non essere stata data la prova di una usucapione maturatasi prima del trasferimento al (OMISSIS), che avrebbe potuto interrompere il decorso della stessa.
L’appello incidentale del (OMISSIS), pur tempestivo, era infondato sulla base delle deposizioni testimoniali.
Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS).
Hanno presentato memorie (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISISONE
Il ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 10 e articolo 331 c.p.c., perche’ era coniugato in regime di comunione di beni con (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), lasciando eredi i figli (OMISSIS) e (OMISSIS), col secondo motivo violazione di norme di diritto perche’ il (OMISSIS) fa riferimento all’uso esclusivo dell’area, col terzo motivo vizi di motivazione sul presunto possesso ultraventennale, col quarto motivo violazione di norme di diritto (articoli 1482, 1483 c.c.) sull’accoglimento della domanda di usucapione ed il rigetto della garanzia per evizione.
Cio’ premesso si osserva:
E’ preliminare ed assorbente l’esame del primo motivo, che va accolto.
E’ pacifica la rilevabilita’ di ufficio in ogni stato e grado di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Occorre che il ricorrente indichi non solo le persone ma anche gli atti del processo dai quali si trae la prova dei presupposti di fatto invocati (Cass. n. 25305/2008).
Nella specie si richiama l’atto di acquisto gia’ prodotto in primo grado dal quale risulta che il (OMISSIS) era sposato in regime di comunione legale e tale situazione implicava la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali la domanda di usucapione era diretta (Cass. 14.8.2012 n. 14522, Cass. 1.12.1997 n. 12136).
La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di primo grado, con assorbimento degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Latina, in diversa composizione anche per le spese.

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