Il giudice di merito che debba rivalutare un fatto concernente l’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, dopo lo ius superveniens piu’ favorevole

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40942.

La massima estrapolata:

Il giudice di merito che debba rivalutare un fatto concernente l’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, dopo lo ius superveniens piu’ favorevole, non e’ vincolato dalle scelte operate in precedenza nell’ambito della pena edittale, ben potendo rivalutare il trattamento sanzionatorio in piena autonomia, con l’unico obbligo di darne congruamente e logicamente conto in motivazione e con l’unico limite, in assenza del ricorso della parte pubblica, del divieto di reformatio in peius

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40942

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI LUCA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso e concessione della non menzione della condanna.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/12/2016 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma con cui (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per la cessione di tre dosi di hashish, era condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.
Primo motivo: violazione di legge in relazione alla entita’ della pena, non determinata alla luce della piu’ favorevole novella introdotta dalla L. n. 79 del 2014. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
Secondo motivo: carenza di motivazione in ordine alla chiesta applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso devono essere rigettate essendo esse infondate. Quanto al primo profilo di censura, la Corte territoriale ha reputato adeguata la pena irrogata dal primo giudice, anche tenuto conto dei nuovi parametri edittali introdotti in seguito alla riforma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, osservando in particolare che l’individuazione di una pena base di entita’ superiore al minimo edittale, pure nell’ambito della fattispecie della lieve entita’, e’ del tutto giustificata alla luce degli elementi circostanziali del fatto, che rivelano la non occasionalita’ della condotta posta in essere dal ricorrente. A questo fine ha evidenziato che il luogo in cui permaneva ed e’ stato sorpreso il ricorrente, e’ noto agli inquirenti per essere una “piazza” di spaccio, ossia un luogo deputato ad essere prescelto abitualmente da soggetti dediti al commercio degli stupefacenti per lo svolgimento dell’attivita’ illecita: di qui la logica deduzione di un comportamento non caratterizzato da occasionalita’.
La scelta operata dalla Corte territoriale, sulla base della motivazione espressa, appare non meritevole di censura. Il giudice di merito ha invero dimostrato di avere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio adottato, il mutamento intervenuto nella cornice edittale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, determinandosi in piena autonomia rispetto ai nuovi parametri sanzionatori e fornendo logica motivazione della decisione assunta.
In argomento, questa Sezione ha avuto modo di precisare che il giudice di merito che debba rivalutare un fatto concernente l’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, dopo lo ius superveniens piu’ favorevole, non e’ vincolato dalle scelte operate in precedenza nell’ambito della pena edittale, ben potendo rivalutare il trattamento sanzionatorio in piena autonomia, con l’unico obbligo di darne congruamente e logicamente conto in motivazione e con l’unico limite, in assenza del ricorso della parte pubblica, del divieto di reformatio in peius (cosi’ in motivazione Sez. 4, n. 44799 del 08/10/2015, Rv. 265761).
Si deve quindi ritenere infondata la critica difensiva mossa alla motivazione della sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Parimenti infondata risulta la censura riguardante il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Anche con riferimento a tale aspetto il giudice di merito ha espresso congrua motivazione, rappresentando che le condizioni di vita del ricorrente ed i precedenti dattiloscopici non consentono la concessione dell’invocato beneficio. Occorre ricordare che in tale ambito si esplica il potere discrezionale del giudice di merito, essendosi piu’ volte ribadito in sede di legittimita’ che la concessione di tal beneficio e’ rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’articolo 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (cosi’ ex muttis Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, Rv. 268971).
3. Fondato e’ invece il secondo motivo di ricorso, riguardante l’omessa motivazione della Corte territoriale sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p..
La difesa del ricorrente, innanzi alla Corte d’appello, ha avanzato richiesta di applicazione della causa di non punibilita’. La Corte territoriale, incorrendo nel vizio motivazionale di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non si e’ espressa sulla richiesta.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma che dovra’ fornire risposta sul punto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione in ordine all’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Rigetta nel resto.

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