Il bene giuridico tutelato dal delitto di frode informatica

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 41013.

La massima estrapolata:

Il reato previsto dall’articolo 643-ter cod. pen. infatti, e’ stato introdotto dal legislatore – conforme, peraltro, ad auspici gia’ emersi in sede comunitaria – al fine di porre un rimedio alla emersione di fatti di criminalita’ informatica, da ricondurre all’interno di un articolato “pacchetto” di disposizioni, tutte dedicate a colmare una lacuna normativa che poteva ripercuotersi in termini fortemente negativi su vari ed importati aspetti interferenti su diritti di primario risalto.
Il bene giuridico tutelato dal delitto di frode informatica, non puo’, dunque, essere iscritto esclusivamente nel perimetro della salvaguardia del patrimonio del danneggiato, come pure la collocazione sistematica lascerebbe presupporre, venendo chiaramente in discorso anche l’esigenza di salvaguardare la regolarita’ di funzionamento dei sistemi informatici – sempre piu’ capillarmente presenti in tutti i settori importanti della vita economica, sociale, ed istituzionale del Paese la tutela della riservatezza dei dati, spesso sensibili, ivi gestiti, e, infine, aspetto non trascurabile, la stessa certezza e speditezza del traffico giuridico fondata sui dati gestiti dai diversi sistemi informatici.
Un articolata serie di interessi, dunque, di valori tutelati, tutti coinvolti nella struttura della norma, che indubbiamente ne qualifica, al di la’ del tratto di fattispecie plurioffensiva, anche i connotati di figura del tutto peculiare, e quindi “speciale”, nel panorama delle varie ipotesi di “frode” previste dal codice e dalle varie leggi di settore.
E’ quindi indubbio, anzitutto, che la fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen. integri senz’altro una autonoma figura di reato, a differenza di quanto si e’ invece ritenuto in giurisprudenza a proposito della ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’articolo 640-bis cod. pen., ormai pacificamente ricondotta nel novero delle circostanze aggravanti rispetto al reato “base” di truffa ex articolo 640 cod. pen. Ma e’ altrettanto indubbio che gli ordinari riferimenti che possono intravedersi come tratto comune delle diverse figure di “frodi”, devono necessariamente fare i conti con gli specifici connotati che caratterizzano, anche sul piano “tecnico”, il particolare “oggetto” sul quale la condotta fraudolenta viene a dispiegarsi. Da qui, ad esempio, la ricorrente affermazione secondo la quale il reato di frode informatica si distinguerebbe da quello di truffa, perche’ l’attivita’ fraudolenta dell’agente investe non una persona, quale soggetto passivo della stessa, di cui difetta l’induzione in errore, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di tale sistema

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41013

Data udienza 26 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. MONACO Marco Mar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SALZANO FRANCESCO che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

 

La CORTE d’APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 6/6/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO in composizione monocratica il 24/4/2014 rideterminava la pena e confermava nel resto la condanna nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui agli articoli 640-ter e 494 c.p..
1. (OMISSIS) veniva rinviato a giudizio per i reati di frode informatica e sostituzione di persona perche’, intervenendo senza diritto su programmi informatici e sostituendosi al reale venditore, avrebbe conseguito un profitto ingiusto determinato dalle ricariche poste pay effettuate da (OMISSIS).
All’esito del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, l’imputato veniva condannato alla pena di anni uno, mesi sei e 400,00 Euro di multa.
Avverso la sentenza presentava appello la difesa evidenziando l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, l’errata qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo a) che integrerebbero il reato di cui all’articolo 641 cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della tenuita’ del danno, in generale il trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, accolto il motivo sulla determinazione della pena, confermava nel resto la sentenza del Tribunale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato in relazione ai reati contestati. La Corte d’appello non avrebbe spiegato in quale modo si sarebbe realizzata la frode informatica e da quali elementi si desumerebbe che ci sia stata una modifica dei dati del sistema informatico. Nella sentenza, inoltre, non sarebbe specificato quale sia la condotta idonea a realizzare il reato. La Corte, infatti, non chiarirebbe se per la sussistenza del reato sia sufficiente o meno creare un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio, ovvero se sia necessario porre in essere condotte ulteriori, finalizzate a modificare i dati inseriti da un soggetto legittimato. Per quanto riguarda il reato di cui al capo b, invece, gli elementi costitutivi del reato difetterebbero in quanto l’indicazione che l’imputato si sarebbe sostituto al venditore sarebbe generica, circostanza che non realizzerebbe alcuna sostituzione di persona.
2.2. Violazione di legge in riferimento agli articoli 640-ter e 641 cod. pen.. La condotta posta in essere, caratterizzata dalla intenzione di assumere un’obbligazione con il proposito di non adempierla, avrebbe dovuto essere qualificata come insolvenza fraudolenta.
2.3. Violazione di legge in riferimento all’articolo 62 c.p., n. 4 e articolo 62-bis cod. pen.. Il mancato riconoscimento delle attenuanti citate sarebbe stato determinato da una erronea applicazione delle norme, cosi’ come interpretate dalla giurisprudenza di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Le doglianze circa la logicita’ e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, e’ precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte e’ chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), infatti, e’ esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi’ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Sotto tale aspetto, al di la’ delle suggestive considerazioni della difesa, la motivazione del provvedimento impugnato appare coerente e logica quanto alla qualifica da attribuire alla condotta posta in essere dall’imputato quale frode informatica, cioe’ nei termini di una condotta caratterizzata dall’inserimento in un sistema informatico al fine di conseguire l’ingiusto profitto e l’altrui danno (“esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacche’ tale attivita’ e’ riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimita’ solo la verifica delll'”iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione”, in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
Il reato previsto dall’articolo 643-ter cod. pen. infatti, e’ stato introdotto dal legislatore – conforme, peraltro, ad auspici gia’ emersi in sede comunitaria – al fine di porre un rimedio alla emersione di fatti di criminalita’ informatica, da ricondurre all’interno di un articolato “pacchetto” di disposizioni, tutte dedicate a colmare una lacuna normativa che poteva ripercuotersi in termini fortemente negativi su vari ed importati aspetti interferenti su diritti di primario risalto.
Il bene giuridico tutelato dal delitto di frode informatica, non puo’, dunque, essere iscritto esclusivamente nel perimetro della salvaguardia del patrimonio del danneggiato, come pure la collocazione sistematica lascerebbe presupporre, venendo chiaramente in discorso anche l’esigenza di salvaguardare la regolarita’ di funzionamento dei sistemi informatici – sempre piu’ capillarmente presenti in tutti i settori importanti della vita economica, sociale, ed istituzionale del Paese la tutela della riservatezza dei dati, spesso sensibili, ivi gestiti, e, infine, aspetto non trascurabile, la stessa certezza e speditezza del traffico giuridico fondata sui dati gestiti dai diversi sistemi informatici.
Un articolata serie di interessi, dunque, di valori tutelati, tutti coinvolti nella struttura della norma, che indubbiamente ne qualifica, al di la’ del tratto di fattispecie plurioffensiva, anche i connotati di figura del tutto peculiare, e quindi “speciale”, nel panorama delle varie ipotesi di “frode” previste dal codice e dalle varie leggi di settore.
E’ quindi indubbio, anzitutto, che la fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen. integri senz’altro una autonoma figura di reato, a differenza di quanto si e’ invece ritenuto in giurisprudenza a proposito della ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’articolo 640-bis cod. pen., ormai pacificamente ricondotta nel novero delle circostanze aggravanti rispetto al reato “base” di truffa ex articolo 640 cod. pen. (Sez. Un., 26 giugno 2002, P.G. in proc. Fedi). Ma e’ altrettanto indubbio che gli ordinari riferimenti che possono intravedersi come tratto comune delle diverse figure di “frodi”, devono necessariamente fare i conti con gli specifici connotati che caratterizzano, anche sul piano “tecnico”, il particolare “oggetto” sul quale la condotta fraudolenta viene a dispiegarsi. Da qui, ad esempio, la ricorrente affermazione secondo la quale il reato di frode informatica si distinguerebbe da quello di truffa, perche’ l’attivita’ fraudolenta dell’agente investe non una persona, quale soggetto passivo della stessa, di cui difetta l’induzione in errore, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di tale sistema (Sez. 2, n. 41435 del 9/6/2016, Valenza, Rv 268270; Sez. 2, n. 44720, 11/11/2009, Gabbriellini, Rv 245696).
Quanto, poi, alla condotta che integra la figura criminosa, la struttura del reato e’ duplice.
La prima ipotesi, si riferisce a chi “alteri”, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico (Sez. 2, n. 54715 del 01/12/2016, Pesce, Rv. 26887101). Il concetto di “alterazione”, attuabile attraverso le modalita’ piu’ varie, evoca, dunque, un intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema (da qui, si e’ osservato, il richiamo al concetto di “frode” che riecheggerebbe lo schema degli artifici, tipici della figura base della truffa), che viene “distratto” dai suoi schemi predefiniti, in vista del raggiungimento dell’obiettivo – punito dalla norma – di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto con altrui danno.
L’altra ipotesi descritta dalla norma – ed e’ quella che qui interessa – e’ costituita, invece, dalla condotta di chi intervenga “senza diritto” con qualsiasi modalita’, su “dati, informazioni o programmi” contenuti nel sistema, cosi’ da realizzare, anche in questo caso, l’ingiusto profitto con correlativo altrui danno. In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si “penetra” abusivamente all’interno del sistema, e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che sia necessario che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in se’ alterato (Sez. 2, n. 54715 del 01/12/2016, Pesce, Rv 26887101; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica e altro, Rv 25011301).
Ebbene, nel caso di specie come evidenziato dai giudici di merito, l’imputato, anche creando dei dati falsi (un account di posta elettronica con un nome diverso dal proprio) ed inserendo quale destinazione dei pagamenti la propria carta poste pay, e’ intervenuto, senza diritto e con modalita’ illecite, nel sistema informatico della piattaforma di vendita di ebay conseguendo cosi’ un profitto ingiusto.
1.1. Anche la doglianza circa la carenza di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento costitutivo del reato di cui al capo b) ex articolo 494 cod. pen. e’ manifestamente infondata.
Come indicato dalla Corte territoriale, infatti, il ricorrente, attraverso la condotta contestata al capo a), si e’ “sostituito” al titolare dell’account registrato sul sito ebay di vendite online ed ha, cosi’, posto in essere l’elemento costitutivo del reato.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Come ribadito nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, nel caso di specie, l’imputato non ha posto in essere alcuna attivita’ o condotta finalizzata a dissimulare uno stato di insolvenza quanto, piuttosto, e’ intervenuto fraudolentemente sui dati del sistema informatico per conseguire l’ingiusto profitto determinato dal conseguimento di un indebito pagamento.
3. La motivazione della sentenza impugnata in merito al trattamento sanzionatorio risulta coerente ed adeguata ed il motivo di ricorso sul punto e’ manifestamente infondato.
La Corte d’Appello, anche accogliendo il motivo di appello relativo alla quantificazione della pena, infatti, ha evidenziato il percorso logico che ha determinato la nuova determinazione della pena ed ha evidenziato i motivi per i quali non poteva essere riconosciute la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 4, (necessita’ di valutare che gli ulteriori effetti pregiudizievoli) e le attenuanti generiche (“alla luce dei precedenti penali a carico dell’imputato, tutti riguardanti reati contro il patrimonio” e che “non possono essere valorizzate le circostanze dedotte nell’atto di appello… elementi dedotti dalla difesa ma non provati in alcun modo”).
Tale motivazione, espressione di una congrua valutazione di merito, non puo’ essere oggetto di sindacato di legittimita’ (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, RV. 249163).
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.

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