In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40998.

La massima estrapolata:

In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attivita’, giacche’, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40998

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 15 aprile 2016 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI Perla, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore della parte civile Avv. (OMISSIS) con nomina a sostituto processuale depositata in udienza dell’avv. (OMISSIS) del foro di Milano in difesa di:
(OMISSIS) s.p.a. che si e’ riportato ai motivi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 4 ottobre 2011 del Tribunale di Livorno di condanna dell’odierno ricorrente per i delitti di cui agli articoli 474-648 c.p..
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 474-648.
Il ricorrente afferma l’impossibilita’ di applicare tali norme in considerazione del fatto che l’imputato aveva ordinato la produzione degli articoli ritenuti contraffatti ad una ditta con sede in Cina e conseguentemente doveva essere ritenuto concorrente della contraffazione e comunque della introduzione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti.
2.2. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 648 c.p..
Afferma il ricorrente che, anche a ritenere che possa essere superata la doglianza sopra esposta, non sarebbe comunque possibile ipotizzare alcuna ricettazione proprio in relazione al compimento del reato presupposto e in particolare al concorso alla importazione e alla contraffazione dei beni come sopra evidenziato.
2.3. Violazione falsa applicazione dell’articolo 56 c.p..
Il ricorrente afferma che la merce ritenuta contraffatta sarebbe stata intercettata alla dogana di Livorno ed ivi sequestrata. Inoltre, risulterebbe in atti che la merce viaggiava secondo la clausola “C & F” in base alla quale la proprieta’ della merce viene acquistata quando la stessa viene svincolata fornendo prova del pagamento; prova – quest’ultima – mai intervenuta proprio per effetto del sequestro. In conseguenza di cio’, non potrebbe ritenersi che il contestato delitto di ricettazione sia andato al di la’ della soglia del tentativo.
2.4. Violazione di legge processuale in conseguenza della mancanza di una consulenza tecnica che accerti l’effettiva contraffazione della merce.
Il ricorrente evidenzia di aver chiesto lo svolgimento di una perizia in ordine all’effettiva imitazione dei marchi ma che il giudice ha rigettato tale istanza basandosi, nella decisione, esclusivamente dalle risultanze tecniche di quanto esposto dei testi escussi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, appare sufficiente richiamarsi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui sussiste l’ipotesi di ricettazione di merce contraffatta, nell’ipotesi il cui contratto si sia concluso tramite l’invio dell’ordine di acquisto dal territorio italiano ad un venditore situato all’estero (Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di Luca, Rv. 26843201) e integra il reato previsto dall’articolo 474 c.p., la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce gia’ introduzione del bene nel territorio italiano. (Sez. 2, n. 40382 del 12/06/2015, Zhang Cheng, Rv. 264558).
2. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, riguardante allegazione di cui non pare esservi alcuna traccia nei motivi d’appello, deve rilevarsi che – anche a prescindere dalla concreta opponibilita’ della clausola contrattuale riguardante la vendita dei beni – il ricorrente non ha allegato al ricorso medesimo la documentazione da cui afferma doversi derivare la diversa qualificazione del fatto il che determina l’inammissibilita’, per violazione del principio di autosufficienza e per genericita’, dei motivi che deducano la mancata valutazione di atti che, pur richiamati, non siano integralmente trascritti o allegati al ricorso stesso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071).
3. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsene la manifesta infondatezza posto che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben puo’ essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtu’ delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attivita’. In tema di prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attivita’, giacche’, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. Sez. 3, n. 29891 del 13.5.2015, Rv. 264444).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 nonche’ alla rifusione delle spese legali a favore della parte civile (OMISSIS) s.p.a. che liquida in Euro 2500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonche’ alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a. che liquida in Euro 2500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Sentenza a motivazione semplificata.

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