Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’articolo 14 Dlgs 150 del 2011

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15138.

La massima estrapolata:

Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’articolo 14 Dlgs 150 del 2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa.

Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15138

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14740/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avvocato (OMISSIS) proponeva ricorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, al Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione delle competenza professionali maturate nei confronti dell’ (OMISSIS) S.r.l., per la difesa prestata in tre diversi procedimenti giudiziari, assumendo dovutagli la complessiva somma di Euro 13.915,12.
Si costituiva la resistente la quale contestava la fondatezza della pretesa e chiedeva fissarsi i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6.
Il Tribunale adito con ordinanza del 20 aprile 2016, dichiarava il ricorso improcedibile.
Osservava che stante l’inapplicabilita’ al sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, previsto per la liquidazione delle competenze degli avvocati ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, della possibilita’ di procedere alla conversione del rito da sommario in ordinario, poiche’ le difese sollevate dalla societa’ imponevano lo svolgimento di un’istruttoria non sommaria, che era da reputarsi incompatibile con le regole del procedimento sommario, atteso che investivano anche l’an della pretesa azionata, andava dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo.
La societa’ intimata non ha svolto difese in questa fase.
Il motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articolo 28, L. n. 69 del 2009, articoli 51 e 54, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e degli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c..
Si deduce che, alla luce della specifica disciplina del procedimento sommario come dettata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, che non consente la convertibilita’ del procedimento sommario in quello di cognizione ordinaria laddove l’istruttoria si palesi complessa, ed avendo il legislatore sottoposto la domanda di pagamento delle competenze dell’avvocato per prestazioni giudiziali alla specifica disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, si manifesta l’erroneita’ del provvedimento impugnato, che, ritenendo la causa proposta meritevole di attivita’ istruttoria, in quanto investiva non solo il quantum della pretesa ma anche l’an, e’ pervenuto alla declaratoria di improcedibilita’.
Il motivo e’ fondato.
Ritiene il Collegio di dovere a tal fine fare rinvio a quanto inizialmente affermato da Cass. n. 3993/2017, la quale ha espressamente statuito che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa.
La sentenza, dopo avere proceduto ad una disamina critica del quadro giurisprudenziale anteriore, e dopo avere ricostruito gli orientamenti manifestatisi all’interno della stessa Corte a seguito della novella di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2011, ha fatto propria la tesi gia’ sposata nel precedente di questa Corte n. 4002/16, richiamato anche dalla difesa del ricorrente, in base alla quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34 e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, articoli 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilita’ per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda.
A tal fine si e’ valorizzato l’argomento della necessaria unicita’ del rito (quello speciale, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l’accertamento dell’an debeatur, traendo dallo stesso anche l’ulteriore conseguenza che, in realta’ non appare direttamente rilevante ai fini del presente ricorso, secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, e’ sempre ed unicamente ricorribile in cassazione, a prescindere dal tenore della decisione, non potendosi quindi tenere ferma la regola dell’appellabilita’ per le controversie che avessero invece deciso sull’an.
Successivamente con ordinanza n. 13272 del 25 maggio 2017, si e’ ravvisata l’esistenza di un contrasto all’interno della giurisprudenza delle sezioni semplici quanto alla corretta interpretazione della novella, ed e’ stata rimessa la questione alle Sezioni Unite che con l’ordinanza n. 4485/2018 hanno affermato il principio secondo cui a seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal citato D.Lgs., puo’ essere introdotta: a) o con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., che da’ luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 14 e degli articoli 3 e 4 del citato Decreto Legislativo e dunque dalle norme degli articoli 702 bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis e ss. c.p.c. ed e’ disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli articoli 648,649 e 653 c.p.c..
A tale affermazione si e’ accompagnata, per quanto rileva in questa sede, l’ulteriore precisazione per cui la controversia di cui alla L. L. n. 794 del 1942, articolo 28, tanto se introdotta con sommario cd. speciale, quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta al rito indicato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an debeatur.
Ritiene il Collegio di dover ribadire tale autorevole orientamento, con la conseguenza che si palesa in maniera evidente la fondatezza del ricorso, avendo il giudice di merito reputato che il procedimento sommario non potesse proseguire nelle forme introdotte dal ricorrente solo perche’ le difese della convenuta investivano l’an della pretesa azionata, con la necessita’ di dover cassare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, ad altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, a diversa sezione del Tribunale di Torre Annunziata.

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