Atto di appello e la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
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Atto di appello e la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9378.

L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

Il ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge
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Il ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9272.

In tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Diversamente, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Più precisamente, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3 del Cpc, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
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Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9310.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex articolo 287 e seguenti del Cpc, in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione in proprio dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.

In tema di mantenimento figli maggiorenni che lavorano però con guadagni ridotti 
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In tema di mantenimento figli maggiorenni che lavorano però con guadagni ridotti 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8240

Per quanto attiene il mantenimento dei figli maggiorenni, non vi è motivo di permanenza del diritto del figlio alla percezione, e conseguentemente del genitore all’obbligo, quando il figlio stia mettendo a frutto i percorso di studio e\o tecnico seguito anche nel caso in cui guadagni somme saltuarie e inferiori alle spese mediche sostenute in quanto affetto da patologia psicologica.

Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente ed il concorso di colpa del danneggiato
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Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente ed il concorso di colpa del danneggiato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8306.

Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente, condizionando la stabilità e la possibilità di controllo, arresto e manovra del mezzo, incide di regola, salva rigorosa prova contraria sull'eziologia del sinistro ed integra condotta colposa da considerare ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato.

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Per la decisione accelerata dei ricorsi l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8303.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto.

L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati
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L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 marzo 2024| n. 8319.

L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.

L’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione
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L’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8286.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea.

La contumacia non può integrare alcuna delle ipotesi che legittimano la compensazione delle spese processuali.
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La contumacia non può integrare alcuna delle ipotesi che legittimano la compensazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8273.

La contumacia, costituendo una condotta processualmente neutra, non può integrare alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., legittimano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Diffamazione a mezzo stampa e la liquidazione equitativa del danno 
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Diffamazione a mezzo stampa e la liquidazione equitativa del danno 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8248.

In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.