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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12220. Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria del fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi, la normativa da rispettare ai fini delle distanze è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto. La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda un'espressa eccezione in proposito

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  30 maggio 2014, n. 12220 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 maggio 1996 il CONDOMINIO (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Bergamo, L.F. esponendo che questi, con concessione edilizia rilasciata dal Comune, n. 22 del 1995, aveva demolito un vecchio corpo di fabbrica...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 maggio 2014, n. 21606. In tema di falsità in atto pubblico

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI SENTENZA 27 maggio 2014, n. 21606 Ritenuto in fatto  1. A conclusione di articolate indagini preliminari C.G. , già direttore della casa circondariale di Genova (omissis) , è stato attinto da richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati di violenza sessuale aggravata, concussione, calunnia e falsità ideologica...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 giugno 2014, n. 23579. Condannato a € 400 di multa per aver offeso la reputazione del direttore di una filiale di banca con una missiva inviata a più persone, tra cui l’amministratore delegato del gruppo bancario nella quale rappresentava "comportamenti meschini di qualche direttore di agenzia”. Annullata la condanna dalla Cassazione: il fatto non costituisce reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 giugno 2014, n. 23579 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.1.2013 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 11.5.2011, con la quale M.G. era stato condannato, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di...