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suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione VI

SENTENZA 27 maggio 2014, n. 21606

Ritenuto in fatto

 1. A conclusione di articolate indagini preliminari C.G. , già direttore della casa circondariale di Genova (omissis) , è stato attinto da richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati di violenza sessuale aggravata, concussione, calunnia e falsità ideologica in atto pubblico. Fatti emersi con riferimento ai rapporti intrattenuti, dal novembre 2008 al marzo 2009, dall’imputato con la cittadina marocchina E.I.Z. , detenuta in regime di custodia cautelare (condannata in primo grado per il reato di maltrattamenti) nel carcere da lui diretto e ammessa in violazione – secondo l’accusa – delle norme dell’ordinamento penitenziario e delle connesse disposizioni regolamentari prima al lavoro interno al carcere e poi al lavoro esterno alla struttura (art. 21 O.P.).

1.1. All’esito di giudizio abbreviato il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza del 17.1.2011, ha dichiarato il C. colpevole del reato di corruzione ex art. 319 c.p., così giuridicamente definito il fatto di concussione sub A), e del reato di falsità ideologica (capo D), condannandolo – unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione – alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Lo stesso Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di violenza sessuale per insussistenza del fatto e dal reato di calunnia (in ipotesi commesso, in veste di determinatore ex art. 112 n. 3 c.p. delle dichiarazioni accusatorie della E.I. , in danno del funzionario di polizia penitenziaria ma.ma. ) perché il fatto non costituisce reato.

1.2. Il G.U.P. ha precisato come le indagini (prima della stessa amministrazione penitenziaria, poi dell’autorità giudiziaria inquirente) abbiano preso le mosse dall’episodio dell’abbandono anticipato del luogo di lavoro esterno attuato dalla E.I. l’11.3.2009, allorché il C. , avvertito dell’evenienza da uno degli altri due detenuti ammessi al lavoro esterno presso la stessa azienda (tale J.M. ) si precipita sul posto con la sua auto e, unitamente a tali due detenuti (il detto J. e tale Ca.Va. ), si dedica alla ricerca della E.I. per alcune ore nei luoghi che suppone da costei frequentati, tornando poi presso la sede dell’azienda dove manomette l’armadietto personale della E.I. , trattenendone alcuni effetti e un secondo telefono cellulare diverso da quello già assegnatole. Tutto ciò pur non essendo il direttore un ufficiale di polizia giudiziaria. Episodio da cui è scaturita l’accusa di falso mossa al direttore in riferimento alla relazione di servizio a sua firma inviata il 18.3.2009 al Provveditore Regionale dell’A.P. (nella quale, tra l’altro, asseriva che la detenuta era stata rintracciata da sola, mentre in realtà era stata ‘fermata’ dallo stesso imputato a bordo di una autovettura in compagnia di un uomo).

Il giudice di primo grado ha proceduto ad una scrupolosa esposizione (pp. 1-65) di tutte le risultanze processuali storiche e documentali e, in modo particolare, delle molteplici dichiarazioni testimoniali raccolte nelle indagini e delle varie informazioni rese da E.I.Z. fino alla sua assunzione testimoniale, assistita da interprete di lingua marocchina, nelle forme dell’incidente probatorio (20.11.2009). L’analisi valutativa delle emergenze di causa è stata ovviamente incentrata sulla verifica dei coefficienti di attendibilità dichiarativa della stessa E.I. , originaria fonte di accusa a carico del C. . Attraverso una penetrante selezione del compendio dei fatti descritti dalla donna e delle varie discrasie o incongruenze che ne connotano la narrazione il g.u.p. ha ritenuto di poter estrapolare un nucleo di dimostrata veridicità degli assunti dichiarativi della E.I. , idonei ad accreditare l’esistenza di un anomalo rapporto di frequentazione della persona del direttore C. , scandito da alcuni rapporti sessuali intercorsi con lo stesso (in numero non inferiore a tre), verosimilmente attratto dalla particolare avvenenza e dalle capacità affabulatorie della detenuta. Il Tribunale ha considerato infondata la tesi difensiva dell’imputato della valenza calunniatrice (per finalità ritorsive della donna) dei riferiti rapporti sessuali con il direttore del carcere, per la semplice ragione che già in epoca precedente e non sospetta (prima dell’episodio dell’11.3.2009) la E.I. non aveva celato, mostrando anzi di compiacersene, a molte altre detenute la sua ‘relazione’ sessuale con il C. (di cui ha puntualmente descritto, sottolinea la sentenza, l’alloggio privato nel carcere e i relativi arredi). Il citato episodio dell’11.3.2009 è, d’altro lato, emblematico della natura dell’interesse coltivato dal direttore verso la detenuta e del rapporto personale con lei intessuto, espresso da atteggiamenti di ‘gelosia’ e da una sorta di ‘ossessione’, che lo spingono a comportamenti poco responsabili e palesemente illegittimi.

1.3. In base alla meticolosa disamina dei dati di fatto offerti dalle indagini il decidente è giunto alla conclusione (pp. 97 ss.) che, pur dovendosi dubitare della piena attendibilità soggettiva della E.I. , il suo racconto della vicenda presenta, per i riscontri derivanti dallo stesso contegno del C. e dalle numerose testimonianze raccolte tra altri detenuti del carcere di XXXXXX e tra lo stesso personale penitenziario, un nucleo di affidabile verità per quel che concerne la sicura esistenza di un rapporto personale tra i due afferente alla sfera sessuale o affettiva. Rapporto nel cui contesto l’interesse del C. per la E.I. si pone in stretta e diretta correlazione con la ‘carriera’ lavorativa della detenuta e con il benevolo trattamento riservatole. Se le risultanze delle indagini non offrono persuasive prove di una reale condotta coercitiva e intimidatoria (concussiva) del direttore verso la detenuta, né di suoi speculari contegni di violenza sessuale (rapporti non consenzienti), accreditando ragionevolmente l’ipotesi che sia stata proprio la donna a giovarsi della ‘debolezza’ del direttore per il fascino femminile e del percettibile ascendente su di lui esercitato, non è dubitabile per il g.u.p. che alla sicura esistenza di un rapporto personale tra i due attinente alla sfera sessuale si coniughi la ‘rapida e poco giustificata ammissione di E.I. all’art. 21 interno e subito dopo esterno’, proiettando l’intera vicenda in un quadro di rilevanza penale sussumibile nella fattispecie della corruzione propria. In altre parole, ad avviso del giudicante, le fonti di prova convergono nell’attestare che la detenuta ha offerto al direttore del carcere i propri ‘favori’ sessuali (o gliene ha fatto apparire la possibilità, id est la promessa), ricevendo in cambio un trattamento penitenziario benevolo e anomalo per mitezza.

Al riguardo il g.u.p. segnala che sul piano formale l’ammissione di un detenuto al lavoro esterno è ammissibile anche per un imputato in attesa di definitivo giudizio e non per i soli soggetti condannati o internati, sebbene il lavoro esterno trovi costante applicazione nella prassi penitenziaria quasi unicamente in favore di condannati definitivi per reati di non particolare gravità (art. 21 O.P.). Nondimeno nel caso di specie la E.I. entrata in carcere nel marzo 2008, quale imputata appellante condannata per il reato di cui all’art. 572 con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Sanremo, è ammessa appena il 29.10.2008, su decisione del direttore C. (con la sintetica formula di approvazione del G.I.P. ‘autorizza’) al lavoro da svolgere nelle pertinenze dell’istituto penitenziario. Meno di due mesi dopo, il 16.12.2008, il direttore la ammette (con analoga succinta approvazione del G.I.P. ‘visto, si autorizza’) al lavoro presso la ditta Switch, con programma modificato e ampliato il 27.1.2009 e il 29.1.2009, senza che la richiesta di autorizzazione alla Corte di Appello (nell’intervenuta pendenza dell’appello della prevenuta) abbia ricevuto risposta, consentendo alla detenuta una piena mobilità tra i diversi cantieri della ditta. Precisato che la E.I. ha sempre affermato (anche nell’incidente probatorio) di non aver presentato alcuna richiesta per essere ammessa al lavoro, sì che il beneficio deve ascriversi alla sola personale iniziativa del direttore C. , la sentenza del g.u.p. rileva come la patente anomalia o singolarità del beneficio sia stata subito rilevata non soltanto dalle colleghe di detenzione della donna (mosse forse da invidia o risentimento verso la più ‘fortunata’ cittadina marocchina), ma anche e soprattutto dal personale penitenziario, che non ha mancato di constatare la ‘stranezza’ del trattamento riservato alla detenuta. Vuoi per non avere il direttore reso partecipi di questa sua decisione i suoi collaboratori; vuoi per la peculiarità della posizione giuridica della detenuta (imputata con condanna non definitiva) e per l’assenza di particolari meriti o ragioni giustificanti il lavoro esterno (deposizioni, tra le molte, degli ispettori G. , L. e B. , degli assistenti Ge. , M. e Ma. ). Sul punto il g.u.p. osserva (p. 81): ‘se l’ammissione di E.I. all’art. 21 non si pone come atto in sé del tutto illegittimo…in realtà tale ammissione si pone come un fatto del tutto eccezionale, evidente conseguenza solo della volontà di favorire la detenuta, non risultando circostanze, per altro neppure esplicitate nella richiesta di autorizzazione [all’A.G.], che potessero giustificare tale scelta discrezionale; E.I. non era definitiva, era imputata di un reato grave di regola considerato ostativo all’ammissione e non appariva particolarmente meritevole, mentre le ragioni di carattere sanitario che l’imputato, ex post, pone a fondamento della sua decisione e che comunque non rientrano tra gli elementi da valutarsi, sono state confermate solo in parte…la Dott.ssa Z. , amica di famiglia dei C. , afferma di aver suggerito solo l’ammissione di E.I. a qualche lavoretto in area demaniale, precisando di non aver mai parlato di lavoro esterno’. E la cartina di tornasole del consapevole intento favoristico perseguito dal C. a beneficio della detenuta è offerto, in tutta evidenza a parere del giudice, dalla condotta tenuta dal direttore subito dopo il descritto episodio dell’indebito abbandono del luogo di lavoro da parte della E.I. avvenuto l’11.3.2009. La decisione del C. , che ha sconcertato tutti i suoi collaboratori del carcere, di non revocare l’ammissione all’art. 21 O.P. e neppure di sanzionare in qualche modo la detenuta, che era ormai palesemente ‘nelle sue grazie’, diventa spiegabile unicamente con un ‘interesse personale’ dell’imputato per la donna.

Ne discende, per il giudice di primo grado, che le evenienze delle indagini hanno dimostrato che E.I.Z. non aveva alcunché da temere da C. (eventuale concussione e abusi sessuali), ma ben poteva sperare (conscia di non avere i requisiti per il lavoro esterno), accettando di ‘fare la carina con il direttore’ e sfruttandone la sensibilità per il fascino femminile, di conseguire piuttosto dei vantaggi penitenziari altrimenti non dovutile. La detenuta, lungi dal determinarsi ad offrire o promettere al direttore le proprie prestazioni sessuali per evitare un maggiore e ingiusto danno personale, ha agito – in un contesto di piena parità interpersonale e in un reciproco ‘rapporto di do ut des’ – allo scopo di assicurarsi indebiti vantaggi e di non perdere i benefici indebitamente conseguiti. I fatti vanno ricondotti, per ciò, nell’ambito della corruzione ex art. 319 c.p., non potendosi dubitare che anche una utilità di contenuto non economico può costituire oggetto – come affermato dalla S.C. – dell’accordo corruttivo (l’art. 319 c.p. non reca alcun riferimento al concetto di retribuzione, presente invece nel testo dell’art. 318 c.p.).

Riqualificato il reato di concussione ai sensi dell’art. 319 c.p. ed esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 609 bis c.p. (l’assenza di minacce o di contegni costrittivi impedisce la configurabilità della fattispecie), il g.u.p. del Tribunale di Genova ha ritenuto provato anche il reato di falsità ideologica afferente alla relazione redatta dal C. il 18.3.2009 nella parte relativa all’episodio dell’indebito abbandono del luogo di lavoro esterno da parte della E.I. (fatto dell’11.3.2009). L’atto del direttore del carcere, destinato al Provveditorato Regionale del D.A.P., descrive la vicenda in modo volutamente incompleto e non veritiero. Da un lato il direttore omette di riferire i suoi personali contegni finalizzati alla ricerca della detenuta, attuati per di più con la richiesta partecipazione di due detenuti, culminati nella forzatura dell’armadietto della E.I. per acquisirne i documenti e il cellulare, senza aver prontamente segnalato i fatti ad alcun organo di p.g. (dandone comunicazione molte ore dopo). Da un altro lato il direttore asserisce falsamente (smentito sul punto dall’assistente Ma. ) di aver reperito la detenuta nel bar adiacente al carcere, non precisando che la stessa vi è stata accompagnata in auto da un uomo (tal m.a. ). Né l’oggettiva falsità della relazione inviata al Provveditorato può essere mitigata o elisa dal rilievo difensivo secondo cui i fatti omessi (non riferiti) dovrebbero considerarsi ultronei o irrilevanti rispetto allo scopo dell’atto, che sarebbe stato quello di portare a conoscenza del Provveditorato i presunti contatti intercorsi tra la E.I. e il sostituto commissario penitenziario ma.ma. . In realtà, chiarisce la sentenza di primo grado, la relazione fornisce una fuorviante e strumentale ricostruzione, apprezzabile ex art. 479 c.p., della vicenda, tesa a porre in cattiva luce il ma. (rimasto estraneo all’episodio) e soprattutto a giustificare (non riferendo dei propri illegittimi contegni) l’apprensione e il controllo del telefono cellulare della detenuta (recante tracce di contatti telefonici con ma. ).

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello il Procuratore Generale e il Procuratore della Repubblica di Genova e l’imputato C. .

I rappresentanti del pubblico ministero hanno dedotto l’inadeguato vaglio delle emergenze processuali asseveranti i contestati reati di concussione e di violenza sessuale in danno della E.I. , di cui il primo giudice ha riconosciuto la sostanziale credibilità, almeno per un nucleo centrale del suo racconto. La donna ha sostenuto, indirettamente riscontrata da testimonianze di terzi, di aver dovuto subire le avances a sfondo sessuale del direttore, subendone l’indubbia posizione di supremazia (metus) e accettando i rapporti sessuali per non perdere i vantaggi già ottenuti (lavoro esterno). Il g.u.p. senza ragione ha sminuito il contegno costrittivo del C. realizzato con palese abuso di autorità, arricchito anche da blandizie e favori, non potendosi ignorare che la E.I. ha fatto menzione anche di specifiche minacce rivoltele dall’imputato, cadendo in discrasie o contraddizioni da ritenersi soltanto apparenti.

La difesa dell’imputato ha censurato, anche evocando la violazione del principio di correlazione (artt. 521, 522 c.p.p.), l’erroneità delle valutazioni del primo giudice sulla affermata sussistenza del reato di corruzione propria. I dati processuali non delineano la prova del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio del direttore del carcere, nessuna anomalia potendo ravvisarsi nell’ammissione della detenuta al lavoro esterno, disposto in base a un programma di trattamento, su sollecitazione dell’area sanitaria della casa circondariale (dr.ssa Z. ), per il degenerare delle condizioni di salute della detenuta (sindrome anoressica). Difetta, inoltre, ogni convincente prova di un reale patto corruttivo tra l’imputato e la sua presunta pupilla. Del pari insussistente deve reputarsi il reato di falso per l’irrilevanza delle omissioni descrittive rilevate nella relazione di servizio 18.3.2009 del C. , che ha uno scopo funzionale di natura disciplinare (presunti illegittimi contatti tra il funzionario ma. e la E.I. ). In subordine è lamentata la eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio.

2.1. Giudicando sui gravami, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 9.3.2012 ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Genova, respingendo le impugnazione dell’imputato e del pubblico ministero.

Dopo aver ripercorso, con pari meticolosità, tutte le risultanze processuali e le loro interazioni rappresentative dei fatti, la Corte di Appello ha condiviso il giudizio del g.u.p. sulla limitata affidabilità delle accuse della E.I. (costituitasi parte civile in udienza preliminare per i reati di concussione e violenza sessuale) e sulla selezione di un nucleo centrale di veridicità caratterizzato da utili riscontri estrinseci, diretti o indiretti. Riscontri che conclamano il rapporto paritario di natura corruttiva formatosi tra il direttore del carcere e la detenuta incentrato sulla sfera affettivo-sessuale (essendosi il C. ‘invaghito’ della detenuta, sì da cadere preda della ‘gelosia’, come afferma il detenuto J.M. , cui è conferito il surrogatorio ruolo di ‘controllare’ della donna quando lavora all’esterno del carcere; regime cui il direttore ammette proprio a tale scopo lo stesso J. , come questi confida all’assistente penitenziario Ge.Al. ). Rapporto scandito dalla remunerazione dei favori sessuali effettuata (con schema sinallagmatico) dal direttore del carcere col disporre il lavoro esterno della detenuta, pur in difetto – per unanime testimonianza dei tanti funzionari e operatori attivi o non nel carcere – i presupposti legittimanti per consolidata prassi penitenziaria.

2.2. Alla luce delle ripercorse emergenze processuali, esclusa l’esistenza di elementi probatori suscettibili di ricondurre il contegno del C. nell’orbita della concussione e degli abusi sessuali (e, dunque, giudicando privi di fondamento i gravami dei pubblici ministeri), la Corte di Appello ha evidenziato, quanto al reato di corruzione configurato dal g.u.p., l’oggettiva natura anomala del rapporto intessuto tra il direttore del carcere e la E.I. . Un rapporto che, in definitiva, prescinde perfino dalle dichiarazioni della detenuta, essendo fatto palese dalle molteplici altre testimonianze acquisite in corso di indagini e dai dati documentali raccolti sulla ammissione della detenuta al lavoro esterno. Decisione adottata per iniziativa autonoma del C. , con un previo e solo formale assenso iniziale dell’A.G. procedente (nei termini prima chiariti). Assenso addirittura mancante quando competente per il giudizio di cognizione nei confronti della E.I. diviene la Corte di Appello e la mancanza dei relativi pareri non vale neppure a far sospendere temporaneamente il regime ex art. 21 O.P. Al riguardo deve considerarsi mistificatorio l’assunto difensivo dell’imputato, che sostiene di aver applicato l’art. 21 O.P. alla E.I. a causa del suo stato di salute segnalato dalla dr.ssa Z. . La circostanza non solo è stata contraddetta dalla Z. , che riferisce di non aver mai suggerito di ammettere la donna al lavoro esterno, ma al più di destinarla a qualche ‘lavoretto’ all’interno del carcere. Testimonianza, quella della Z. , che è avvalorata – del resto – dall’iniziale e poco precedente relazione sanitaria del carcere (Dott. T. ) attestante la piena compatibilità delle condizioni di salute della detenuta con il regime carcerario. In tale quadro assumono peculiari valenze di segno accusatorio sia i provvedimenti modificativi dell’iniziale programma ammissivo dell’art. 21 O.P. in favore della E.I. assunti il 27.1.2009 e il 29.1.2009, entrambi non accompagnati dalla previa necessario autorizzazione della Corte di Appello, ampliativi delle della sfera di ‘libertà’ lavorativa della detenuta (autorizzata a spostarsi da una sede all’altra della azienda esterna), sia la peculiare tendenza del direttore a subire il fascino femminile, a tutti nota non soltanto nell’ambito del carcere tra i detenuti e il personale penitenziario. La sentenza di appello richiama, come emblematico, l’episodio riferito dalla teste Bo.Li. , esponente di una cooperativa sociale operante anche all’interno dei carceri liguri, che ha riferito di aver appreso come talune detenute fossero state ammesse al regime di lavoro esterno ‘avendo fatto le sceme con il direttore’ e altresì di essere stata lei stessa oggetto di sgradite attenzioni di natura sessuale da parte del C. nel 2006. A riprova dell’illecito generale contegno tenuto dall’imputato in merito ai suoi rapporti con la E.I. la Corte territoriale ritorna sull’altrimenti inspiegabile condotta assunta dall’imputato durante l’episodio dell’abbandono anticipato del lavoro da parte della detenuta. Episodio già ampiamente descritto dalla sentenza di primo grado e di cui i giudici di appello condividono le inferenze valutative.

2.3. Alla luce del corposo compendio conoscitivo versato in atti la sentenza di appello giudica pacifica la sussistenza del connesso reato di falsità ideologica ascritto all’imputato nella formazione della relazione del 18.3.2009 inviata al Provveditorato del D.A.P. Premesso – con il conforto della giurisprudenza di legittimità – che la supposta valenza ‘interna’ all’amministrazione della relazione di servizio redatta dal C. non ne fa venire meno la natura di atto pubblico e la sua rilevanza per gli effetti di cui all’art. 479 c.p. (trattandosi di atto connesso alla funzione direttoriale e rappresentativo di fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale o da costui personalmente compiuti), i giudici di appello ribadiscono la strumentalità della relazione in parola. Da un lato la stessa intende coinvolgere nell’ingiustificato allontanarsi dal lavoro della E.I. il commissario della polizia penitenziaria ma. , evidenziando le chiamate da questi effettuate sul cellulare della detenuta (sottratto arbitrariamente dal C. , dopo l’allontanarsi della E.I. ). D’altro lato la relazione mira ad occultare omissioni e indebiti contegni tenuti dallo stesso direttore in occasione dei fatti dell’11.3.2009.

In coerenza con la ritenuta inattendibilità (calunniosità) degli assunti della E.I. che attribuiscono al C. contegni di coartazione/vessazione attuati in suo danno per ottenerne le prestazioni sessuali, la Corte di Appello ha disposto trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Genova e l’imputato C. .

3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova deduce due motivi di ricorso attinenti alla confermata qualificazione del reato di concussione in termini di corruzione ed alla connessa confermata assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale.

3.1.1. Con il primo motivo, di carattere generale, il P.G. denuncia la mancanza di motivazione ovvero il suo carattere solo apparente sulle ragioni di gravame proposte anche dal Procuratore della Repubblica avverso la decisione del g.u.p. Ragioni che la Corte territoriale confina al termine della esposizione valutativa della regiudicanda, liquidandone l’analisi con pochi passaggi assertivi della ipotizzata emersa parità di ruoli tra il direttore del carcere e la detenuta E.I. . Assunto argomentato richiamando la testimonianza della detenuta Ca. (ammessa al lavoro esterno con la E.I. e il J. ), laddove riferisce di aver appresso ‘in tempi non sospetti’ degli incontri sessuali della E.I. con il C. ‘in un’ottica non costrittiva’. La sentenza di appello, riportata in forma quasi integrale la lunga disamina delle emergenze processuali della sentenza di primo grado, non ha dedicato l’attenzione richiesta dagli appelli della pubblica accusa al vaglio delle dichiarazioni della E.I. , alla luce delle critiche rivolte alla sentenza di primo grado escludenti il carattere concussivo del contegno del C. . Né, rinviando gli atti al p.m. per le sue determinazioni sull’eventuale calunniosità delle accuse di coartazione mosse dalla donna all’imputato, la Corte territoriale si premura di motivare dove si annidi siffatta calunniosità, trascurando – tra l’altro e incoerentemente rispetto alla propria decisione – di trasmettere, se mai, gli atti al p.m. per la contestazione del reato di corruzione attiva ex art. 321 c.p. alla stessa E.I. .

3.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente P.G. lamenta l’erronea qualificazione dei fatti per violazione del combinato disposto degli artt. 317 e 319 c.p. derivante da una travisata lettura delle fonti di prova. Fonti sottoposte a puntuale analisi critica a dimostrazione della implausibilità di un rapporto definibile in termini di parità di ruoli tra il direttore del carcere e la detenuta. In una vicenda svolgentesi ‘nell’ultimo dei sistemi assoluti sopravvissuti alla chiusura dei manicomi, cioè in un carcere, tra il direttore del carcere stesso, un sessantenne di lunga esperienza ed esercizio del potere e non un dottorino di primo pelo, e una giovanissima cittadina di paese terzo ivi da poco collocata in detenzione in custodia cautelare’ (così testualmente il ricorso del P.G. ligure).

Il motivo di censura è poi articolato riprendendo l’atto di appello dello stesso P.G. a sostegno della tesi della consumazione nel caso di specie del reato di concussione, avendo trascurato la Corte distrettuale di rilevare che il reato di concussione si consuma non solo con minacce di un danno, ma anche con induzione, ovviamente favorita dal metus publicae potestatis, contestandosi al C. proprio un abuso di autorità connesso alla sua funzione direttiva, finalizzato a ‘cogliere le grazie della detenuta’.

3.2. I difensori dell’imputato hanno formulato, mutuando lo schema censorio dell’atto di appello, i motivi di ricorso di seguito sintetizzati.

3.2.1. Erronea applicazione degli artt. 319 c.p. e 21 O.P. e difetto e illogicità della motivazione.

I giudici dei due gradi di merito hanno considerato prive di fondamento le accuse di violenza sessuale mosse all’imputato dalla E.I. e conseguentemente la correlata accusa di concussione, tanto da indurre la Corte di Appello ad ipotizzare la natura calunniosa delle corrispondenti dichiarazioni della donna (all’uopo inviando gli atti del processo al p.m.). Ma, anziché assolvere l’imputato dal reato di concussione, la Corte di Appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto di inquadrare la vicenda processuale nella diversa fattispecie della corruzione, procedendo ad una mera emendatio iuris. Ciò benché le dichiarazioni della detenuta, pur stimate inattendibili, costituiscano il nucleo dell’impianto accusatorio posto a sostegno del diverso reato di corruzione ex art. 319 c.p. Così procedendo, i giudici di appello (come già il g.u.p.) non si limitano ad attribuire una diversa qualificazione giuridica al medesimo fatto storico, ma compiono una travisante ricostruzione dei fatti, credendo di individuare un nucleo di verità nel racconto della E.I. , che tuttavia non offre ragione della ritenuta sussistenza della fattispecie corruttiva. Di questa difettano, infatti, gli elementi strutturali in un quadro di incertezza definitoria degli accadimenti che giunge perfino ad accettare l’ipotesi che i rapporti sessuali, costituenti la remunerazione del pubblico ufficiale, possano non essere ancora avvenuti all’atto del cruciale episodio dell’11.3.2009. Non solo manca una convincente prova di un accordo paritario intervenuto tra l’imputato e la donna in termini di necessaria bilateralità dei rapporti e delle rispettive condotte (rimanendo altresì oscura la tempistica dell’intesa corruttiva: antecedente o susseguente), ma -forzandosi palesemente il dettato della norma incriminatrice e di quella extrapenale di riferimento (art. 21 O.P.) – si configura come illegittima l’ammissione della E.I. al lavoro esterno, rendendola, quale attività contraria ai doveri d’ufficio dell’imputato, oggetto dell’accordo corruttivo (indebito beneficio o vantaggio perseguito dalla E.I. in cambio di prestazione sessuali al C. ).

Erronea e forzata è l’interpretazione che i giudici di merito di primo e di secondo grado forniscono dell’istituto penitenziario del lavoro esterno disciplinato dall’art. 21 O.P., neppure in relazione ad una eventuale prassi applicativa difforme. La proposta indirizzata alla competente A.G. di ammissione della E.I. al lavoro esterno è pienamente regolare. Nessuna preclusione è ravvisabile sia nello stato di imputato in attesa di giudizio definitivo della detenuta, sia nel reato per cui ella (appellante) è stata condannata in primo grado (reato ex art. 572 c.p., certamente non incluso tra i reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.). Incongruamente la sentenza impugnata ha inteso valorizzare, a sostegno della ‘anomalia’ della decisione assunta dal C. , le dichiarazioni di alcune detenute e di agenti e ispettori dell’amministrazione penitenziaria, rivelatesi lacunose e poco specialistiche nell’esprimere giudizi sull’istituto del lavoro esterno, trascurando o minimizzando le dichiarazioni di operatori qualificati, che non si sono detti sorpresi della decisione, né in essa hanno ravvisato irregolarità.

3.2.2. Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in presenza di fatto diverso da quello contestato.

La diversa definizione giuridica dell’originario reato di concussione (ricondotto all’art. 319 c.p.) presuppone una identicità del fatto che è vistosamente smentita dalle risultanze processuali. I giudici di merito con le due concordi decisione e segnatamente la Corte di Appello, immemore degli omologhi rilievi enunciati con l’atto di appello, hanno ‘riqualificato’ il fatto reato, passando attraverso una radicale immutazione della descrizione della condotta antigiuridica contestata all’imputato. Questa da una condotta di diretta costrizione inserita nel quadro di una reiterata violenza sessuale attraverso minacce di danno per la detenuta si è irragionevolmente tramutata in una condotta consensuale volta al perseguimento di un indebito vantaggio da parte dell’originaria vittima della concussione, mediante la valorizzazione di elementi di fatto totalmente differenti e incompatibili rispetto a quelli in origine contestati. Del resto non è fornita alcuna dimostrazione della specifica condotta attiva di corruzione posta in essere dalla E.I. nei confronti del C. , diretta a sfruttare il suo ascendente sul direttore del carcere per ottenerne indebiti vantaggi durante la detenzione. Va da sé che l’elusione del principio di correlazione ha leso il diritto di difesa dell’imputato, incentrato su tre presunti episodi di abuso sessuale e non su ipotetici dati fattuali del reato di corruzione.

3.2.3. Erronea applicazione dell’art. 479 c.p. e difetto di motivazione.

Incongruamente la Corte di Appello ha confermato la condanna dell’imputato per la falsità della relazione di servizio a sua firma del 18.3.2009, ignorando i motivi di gravame imperniati sui profili funzionali e probatori dell’atto incriminato, sì che la motivazione sviluppata dai giudici di secondo grado si prospetta come apparente ed estemporanea. I giudici di merito hanno dato risalto accusatorio alle omissioni presenti nella relazione di servizio, non tenendo conto del fatto che si è trattato di un atto interno alla amministrazione avente esclusive finalità di segnalazione disciplinare (nei confronti del funzionario ma. ). Le pretese omissioni concernono, invece, temi ed eventi estranei alle valenze funzionali della relazione, essendo pertinenti a circostanze relative alla attività svolta dopo la scoperta dell’anticipato allontanamento della E.I. dal luogo di lavoro esterno e del tutto avulse dal ridetto scopo dell’atto compilato dal C. . È allora evidente che nel supposto contegno dichiarativo omissivo dell’imputato difetta la necessaria offensività (sul piano probatorio) del fatto, il cui disvalore è stato incentrato dalla Corte territoriale (come dalla prima sentenza) sulla semplice ‘non corretta esposizione’ di talune evenienze affatto marginali e non funzionali rispetto all’economia della narrazione e alla funzione riservata all’atto (segnalazione disciplinare). Evenienze che il C. non avrebbe dovuto esporre e la cui omissione o incompletezza è stata valutata penalmente rilevante soltanto alla luce di una supposta negazione di tali evenienze, che non emerge dal contenuto descrittivo dell’atto e che è frutto di una ‘forzosa interpretazione’ del tenore letterale del documento.

3.2.4. Mancanza e contraddittorietà di motivazione sul trattamento sanzionatorie. La Corte territoriale ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado al ricorrente, non fornendo idonea giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della entità della pena, ben superiore al minimo edittale previsto dall’art. 319 c.p., limitandosi a richiamare la gravità dei fatti attribuiti all’imputato.

Considerato in diritto

 4. Entrambi i ricorsi, sia quello del Procuratore Generale di Genova, sia quello dell’imputato C.G. , sono infondati e vanno rigettati.

5. Le doglianze prefigurate dal P.G. ligure sono prive di pregio sino a lambire i confini dell’inammissibilità per difetto di specificità e infondatezza per più versi palese.

5.1. Innanzitutto non è dato comprendere cos’altro dovesse o potesse aggiungere la sentenza di appello sui motivi di gravame dei pubblici ministeri dopo aver dedicato l’intera motivazione della decisione di secondo grado a ripercorrere le evenienze processuali dimostrative della ribadita insussistenza della fattispecie della concussione, enunciata all’esito di una penetrante analisi sulla limitata credibilità dichiarativa della E.I. , fatti salvi i soli episodi o circostanze sorretti da dati di conferma e riscontro esterni alla discontinua trama narrativa delle affermazioni della detenuta, che tutte le testimonianze descrivono come persona, giovane e avvenente, ma non ingenua, né incapace di difendersi o curare i propri interessi, davanti ad un direttore di un carcere che, per unanime descrizione delle tante testimonianze raccolte nelle indagini, mostra di aver letteralmente perduto la testa per la giovane marocchina.

L’accurato e lineare vaglio in punto di fatto sviluppato dalle due conformi decisioni di merito, escludendo in radice il prospettarsi di contesti realmente concussivi, cioè produttivi di un reale danno ingiusto per l’interlocutrice del pubblico ufficiale, esime dal vagliare gli ipotizzabili effetti, negativi della configurabilità del reato di concussione per costrizione, derivanti nel caso di specie (ex art. 2 co. 4 c.p.) dalla novella legislativa con cui (Legge 6.11.2012 n. 190) è stata scorporata dalla previsione dell’art. 317 c.p. l’ipotesi della c.d. concussione induttiva, ricondotta oggi nella nuova fattispecie della induzione indebita a dare o promettere utilità punita dall’art. 319 quater c.p.. È possibile soltanto rilevare, anche alla luce delle recenti statuizioni delle Sezioni Unite di questa S.C. (S.U.. 24.10.2013 n. 12228/14, Cifarelli, mass. provv.), che nella vicenda per cui è processo non potrebbe non convenirsi, in base ai coerenti dati di fatto esposti dai giudici di merito, sul delinearsi di un contegno di pressione del direttore C. certamente – a tutto concedere – ‘non irresistibile’ e tale da conservare alla E.I. un decisivo margine di autodeterminazione, senz’altro ‘coniugato al perseguimento di un suo indebito vantaggio’, quale è sicuramente stato il beneficio dell’ammissione al lavoro esterno pur non avendone i requisiti.

5.2. A tali rilievi deve comunque aggiungersi che l’odierno ricorso del P.G. si traduce, in nome dell’addotta mancata verifica dei motivi di appello, nella integrale traslitterazione dei medesimi motivi dell’appello contro la decisione di primo grado, astenendosi dal passare in rassegna gli argomenti valutativi in virtù dei quali la Corte di Appello si è determinata a confermare la decisione del g.u.p. e a ravvisare nella condotta del C. , nel quadro del rapporto instaurato con la detenuta, la fattispecie della corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Condotta che ha permesso alla E.I. di acquisire un trattamento penitenziario privilegiato, che mai l’esperto e non sprovveduto C. (come lo definisce il ricorso del P.G. genovese) le avrebbe riconosciuto, ove non avesse a sua volta fruito delle ‘grazie’ (come ancora il P.G. ricorrente definisce con enfasi le prestazioni sessuali erogate e promesse) della attraente detenuta nordafricana.

Motivi di appello, la cui lettura – merita sottolineare per completezza – evidenzia come gli stessi trascurino, in modo pregiudiziale e apodittico, di offrire una spiegazione delle molteplici discrasie, contraddizioni e incongruenze (in più casi qualificate come vere e proprie ‘bugie’) che costellano la narrazione delle pretesa coercizione del C. resa dalla E.I. , puntualmente segnalate dal giudice di primo grado e motivatamente riprese dall’impugnata sentenza di appello. Donde una genetica e risalente sommarietà, se così può dirsi, delle doglianze del P.G. in ordine alla verifica della credibilità soggettiva della detenuta. Credibilità individuata per un ristretto nucleo narrativo, nella sola misura (conviene ripetere) in cui esso è suffragato da ulteriori dati probatori (uno tra tutti quello relativo al compiacente atteggiamento del direttore del carcere deliberatamente ricercato dalla detenuta, come attestato – diversamente da quanto sostiene il ricorrente p.g. – non dalla sola testimonianza della detenuta Ca.Va. , ma da diverse altre fonti dichiarative).

6. Le critiche elaborate dal ricorso dell’imputato muovono da una lettura parziale e in più parti inesattamente riduttiva delle fonti probatorie (di cui per più aspetti viene prefigurata una surrettizia rivalutazione fattuale estranea al giudizio di legittimità) meticolosamente indicate e vagliate dalle due conformi decisioni di merito.

6.1. In primo luogo nessuna elusione del canone di correlazione tra accusa contestata e decisione è ravvisabile nell’impugnata sentenza di secondo grado. La Corte territoriale ha fatto buon governo del disposto dell’art. 521 co. 1 c.p., pervenendo alla conferma della riqualificazione del fatto di concussione in corruzione propria antecedente (l’asserita mancata erogazione delle tre prestazioni sessuali della E.I. evocata dalla difesa dell’imputato non solo è puramente ipotetica e – per altro – smentita dalle emergenze di causa, ma è inconferente, atteso che ai fini del perfezionamento del reato di cui all’art. 319 c.p. è già sufficiente la sola accettata promessa delle ‘utilità’). Alla decisione ridefinitoria dell’accusa in origine contestata sono estranei ogni reale immutatio facti e ogni possibile compromissione del diritto di difesa del prevenuto. Gli elementi essenziali dei comportamenti antigiuridici attribuiti al C. sono rimasti invariati e corretti vanno giudicati i rilievi della Corte di Appello, quando sottolinea che l’ottenimento concreto o la promessa dei favori sessuali della E.I. da parte del C. nel medesimo periodo di tempo indicato dalla originaria rubrica ex art. 317 c.p., conseguiti con la concessione del lavoro esterno alla detenuta, coprono – dal punto di vista temporale e sotto il profilo della descrizione delle condotte illecite – l’intero spettro della originaria contestazione, ‘con l’espunzione della sola coartazione’ (ricondotta, appunto, nel quadro di un rapporto dialettico di segno paritario tra le parti).

Le censure rivolte dal ricorso ai richiami giurisprudenziali enunciati nella sentenza di appello, siccome non pertinenti alla radicale diversità delle comparate condotte (costrizione/accordo corruttivo) sono infondate a fronte della oggettiva medesimezza degli indagati comportamenti del C. . Ripetutamele, in casi simili, questa Corte regolatrice ha statuito come non sia in alcun modo violato il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (né viola gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in tema di giusto processo) la condanna per corruzione nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione, quando l’imputato sia stato in grado di far valere le proprie ragioni sulla nuova definizione giuridica del fatto reato. Come è avvenuto nel presente processo, in cui già il giudice di primo grado è giunto alla indicata definizione dell’illecito contegno del C. ai sensi dell’art. 319 c.p., in luogo dell’art. 317 c.p. (cfr., ex plurimis: Sez. 6,1.7.2009 n. 34828, Alessandri, rv. 244769; Sez. 6, 24.5.2012 n. 22301, Saviolo, rv. 254055; Sez. 6, 8.2.2013 n. 7195, Sema, rv. 254720).

6.2. Infondate si mostrano, in secondo luogo, le connesse doglianze sulla ritenuta sussistenza del reato di corruzione propria sotto il duplice profilo di una generale inattendibilità delle dichiarazioni in senso lato accusatorie e della mancata individuazione di un atto o attività contrari ai doveri di ufficio riferibili all’imputato, tale non potendosi ritenere il beneficio del lavoro esterno assegnato alla E.I. .

Si è già ampiamente chiarito come entrambe le sentenze di appello abbiano svolto una puntuale selezione, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione della prova dettati dall’art. 192 c.p.p., delle evenienze e circostanze narrate dalla E.I. meritevoli di credito, in quanto sorrette da plurimi e univoci riscontri probatori. Riscontri che, non inopportunamente, la Corte di Appello giunge a qualificare in senso lato autosufficienti a sostegno del prefigurato rapporto corruttivo C. – E.I. . Tutte le deposizioni, di detenuti e soprattutto di operatori penitenziari in servizio nel carcere di (OMISSIS) passate in rassegna dalle sentenze di merito pongono in risalto la peculiarità del rapporto personalistico, estraneo ai normali canoni di direzione dell’istituto detentivo, intessuto dal C. con la detenuta, favorito dalla capacità della donna di sfruttare la vulnerabile tendenza dell’imputato a farsi sedurre dal fascino femminile (si è già ricordato come la sentenza di appello richiami la testimonianza di Bo.Li. , persona estranea alla struttura carceraria, sulle pesanti attenzioni rivoltele dal direttore C. ). Dinanzi a tale imponente compendio dichiarativo di soggetti diversi dalla sola E.I. , analizzato con logicità e coerenza dai giudici di merito, il ricorso non si perita di spiegare le ragioni per cui il profilo personale dell’imputato, in tal modo tracciato dalle testimonianze, debba considerarsi inaffidabile o perfino non veridico. Di tal che colgono nel segno le sentenze di merito nel rimarcare che un sicuro indice della vistosa anomalia e peculiarità (estranea in modo lampante ai corretti rapporti tra il direttore di un carcere e una persona detenuta nella struttura) del rapporto coltivato dal C. con la cittadina marocchina sia offerto a tutto tondo dal comportamento dallo stesso tenuto in occasione dell’anticipato abbandono del luogo di lavoro della E.I. (11.3.2009). Evento che fa esplodere il ‘caso’ e che suscita una reazione emotiva e -ad onta della sua pur lunga esperienza – priva di ogni professionalità del C. , incapace di controllare le sue decisioni proprio a causa del rapporto (anche sentimentale e affettivo o non, poco rileva) con la detenuta. Fino ad indurlo pochi giorni dopo a costruire una falsa accusa disciplinare nei confronti di un dipendente del D.A.P. (il ma. ), forse a sua volta non insensibile al fascino della E.I. , ma di certo del tutto estraneo alle vicende del lavoro esterno della detenuta e all’episodio dell’11.3.2009. Falsa accusa integrante il reato di cui all’art. 479 c.p..

6.3. Erroneamente il ricorso ipotizza l’inconfigurabilità del reato di corruzione propria ascritto all’imputato per non essere stato individuato alcun atto contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto, facendo leva sulla pretesa legittimità e regolarità dell’avvenuta ammissione di E.I.Z. al regime detentivo del lavoro esterno. Erroneità emergente sotto duplice profilo.

Da un lato, anche volendosi ammettere la legittimità del regime ex art. 21 O.P. applicato alla detenuta (ma così in realtà non è), ciò non varrebbe a vanificare la fondatezza dell’accusa di corruzione. Per la semplice ragione che, come affermato da questa S.C., l’atto o l’attività di ufficio oggetto di illecito mercimonio non debbono essere interpretati in senso formale, la nozione di contrarietà (dell’atto) ai doveri funzionali del pubblico funzionario potendo ricomprendere qualsiasi condotta lesiva dei doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che debbono connotare l’esercizio di ogni pubblica funzione (cfr.: Sez. 6, 7.4.2006 n. 21943, Caruso, rv. 234619; Sez. 6, 15.5.2008 n. 34417, Leoni, rv. 241081; Sez. 6,16.5.2012 n. 30058, Di Giorgio, rv. 253216; Sez. 6, 27.6.2013 n. 36212, De Cecco, rv. 256095).

Da un altro lato non di sola anomalia, sebbene connessa al compimento di un atto formalmente regolare ma dettato da ragioni private del p.u., deve discutersi in ordine alla avvenuta ammissione della E.I. al lavoro esterno, ma di patente irregolarità della decisione assunta dal C. (nella sua qualità di titolare del potere di ammissione al lavoro esterno, previo parere dell’A.G.) e di stessa illegittimità per violazione dell’art. 21 O.P. Non è revocabile in dubbio che il beneficio, secondo la lettera dell’art. 21 O.P. (2 comma) sia concedibile in teoria anche a detenuti non definitivi. Ma è altrettanto indiscutibile che l’applicazione dell’istituto sia molto rara nei confronti di imputati ‘primari’ non ancora raggiunti da decisioni di condanna irrevocabili. Non fosse altro perché in simili casi non assumerebbero pregnante rilievo (per soggetti che ben possono risultare immuni da ogni censura penale all’esito dei processi che li riguardano) quelle esigenze di risocializzazione e reinserimento che costituiscono, in rapporto alle finalità rieducative della sanzione penale (art. 27 Cost.), le ragioni ispiratrici dell’istituto.

È necessario chiarire che l’art. 21 dell’ordinamento penitenziario regola una modalità del trattamento penitenziario esecutivo di pena di latitudine operativa maggiore rispetto alle pur varie misure alternative alla semplice detenzione carceraria conosciute dallo stesso ordinamento. Al particolare regime del lavoro esterno al carcere possono essere ammessi condannati, internati e (come visto, anche) imputati sin dall’inizio della loro detenzione per svolgere attività lavorativa. Con i limiti: per i soggetti condannati per uno dei reati indicati nei commi 1,1 ter e 1 quater dell’art. 4 bis O.P., che abbiano espiato almeno un terzo della pena o non più di cinque anni di reclusione; per gli ergastolani, che abbiano espiato almeno dieci anni di reclusione. Sono esclusi dal regime, anche per lavori di volontariato, i detenuti e gli internati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e per reati di matrice mafiosa (aggravati ex art. 7 L. 203/91). Quanto alla procedura di ammissione, il lavoro all’esterno è proposto dal direttore dell’istituto carcerario e approvato dal magistrato di sorveglianza, quando debbano fruirne condannati o internati; è proposto dal direttore dell’istituto previa approvazione dell’autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Ora, per un verso, il ricorso dell’imputato, richiamandosi alle deposizioni degli educatori A. e P. (genericamente dichiaratisi non sorpresi dall’iniziativa del C. a beneficio della E.I. ), non precisa per quale ragione non siano credibili le considerazioni ben più specifiche e puntuali svolte dai numerosi operatori penitenziari aventi diretta conoscenza della posizione giuridica della E.I. , richiamate e correttamente valorizzate dalla sentenza impugnata (al pari di quanto fatto dalla prima sentenza). Lo sconcerto e la sorpresa manifestata da costoro a fronte della ammissione al lavoro esterno decisa dal C. a beneficio della E.I. sono genuini e rispondenti alla palese alterazione della ricordata prassi, segnalante come del tutto occasionale l’eventualità di ammissione al lavoro esterno di un imputato in attesa di definitivo giudizio. Sorpresa ancor più giustificata, quando si osservi – come ancora la sentenza di appello sottolinea – l’iniziativa è stata presa dal direttore del carcere in piena autonomia e senza previamente consultarsi, come da abituale consuetudine, con i suoi più stretti collaboratori. È sufficiente rilevare che la sentenza di appello richiama, tra le molte, le dichiarazioni testimoniali degli ispettori penitenziari L. , M. e Ma. (il terzo dolutosi per non essere stato consultato, nella sua qualità di addetto alla manutenzione interna, dal direttore fin dalla iniziale ammissione della E.I. al lavoro interno al carcere, già apparsagli ingiustificata o inusuale).

Per altro verso, poi, i contegni del C. che accompagnano il periodo di ammissione al lavoro esterno della E.I. denunciano anche concomitanti elusioni integrative di violazione di legge e, in particolare, dello stesso art. 21 O.P. in relazione alla corrispondente disciplina regolamentare dettata dall’art. 48 D.P.R. 230/2000. Non solo, in vero, la decisione deve ritenersi falsa o comunque mistificatoria – alla luce delle emergenze processuali ripercorse dalle sentenze di merito – nella parte in cui adduce, quale necessaria motivazione (art. 48 reg. O.P.) del provvedimento ammissivo, le ragioni di salute della detenuta. Motivazione senz’altro travisante alla stregua delle già menzionate dichiarazioni dei medici dell’area sanitaria del carcere (dr.ssa Z. : E.I. al più ammissibile a qualche ‘lavoretto’ nell’ambito del carcere; Dott. T. : detenuta in condizioni di salute pienamente compatibili con l’ordinario regime carcerario. Altresì irregolari vanno considerati i due provvedimenti ampliativi della mobilità della E.I. in stato di lavoro esterno adottati dal C. alla fine del gennaio 2009. Provvedimenti entrambi non sostenuti dalla indispensabile approvazione della competente autorità giudiziaria (in quei due specifici casi della Corte di Appello) e quindi non legittimi, anche perché non resi oggetto (se non del regime ex art. 21 O.P. nel suo complesso) di doverosa sospensione applicativa da parte dello stesso direttore del carcere (del che, pure, non hanno mancato di stupirsi i collaboratori dell’imputato). Ma non basta. Nessun provvedimento, ancor più doveroso, il C. ha adottato a seguito dell’indebito contegno della E.I. di abbandonare in anticipo il posto di lavoro l’11.3.2009. Episodio suscettibile di dar luogo alla revoca del regime ex art. 21 O.P. o, se non altro, alla comminatoria di sanzioni disciplinari penitenziarie a carico della detenuta. Episodio che, pervicacemente, l’imputato si è astenuto dal comunicare, come pure avrebbe dovuto, sia alla competente autorità giudiziaria, sia ai suoi diretti superiori (Provveditorato Regionale), industriandosi ad orchestrare la falsa segnalazione disciplinare nei confronti dell’incolpevole commissario ma. che integra il connesso reato di falso ideologico di cui al capo D) della rubrica.

6.4. In riferimento a tale reato di falso le censure del ricorrente, diffusesi nell’evocare (riproducendone anche le motivazioni) decisioni di legittimità avvaloranti l’inconsistenza o la pretesa inoffensività dei dati di falsità recati dalla relazione di servizio in data 18.3.2009 del C. , appaiono palesemente destituite di fondamento. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la Corte di Appello non soltanto non ha ignorato i rilievi critici esposti con l’appello contro la prima sentenza, dei quali ha dimostrato la irrilevanza o fragilità, ma ha fornito ampia dimostrazione del carattere strumentale dell’addebito disciplinare mosso dal C. a carico del ma. , in rapporto alla pretestuosità dell’informativa, tesa unicamente ad occultare gli accadimenti dell’11.3.2009 di cui si è reso protagonista e che ben avrebbero legittimato più di una censura disciplinare nei suoi stessi confronti.

Addurre il carattere ‘interno’ dell’atto a firma dell’imputato, desunto dal suo nomen iuris (relazione di servizio), non scrimina le valenze delle falsità omissive del contenuto dell’atto, né vanifica il suo carattere funzionale. Come si osserva nella sentenza impugnata, realizza falsità ideologica in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che fornisca in sede di relazione di servizio una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, atteso che la relazione di servizio costituisce atto pubblico e che, ai fini dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà della immutatio veri; falsità da ritenersi sussistente e rilevante anche per atti c.d. interni alla pubblica amministrazione destinati ad adempiere ad una funzione attestativa o probatoria anche esterna (nella relazione di servizio C. riferisce fatti che afferma di aver personalmente accertato) ovvero si inseriscano (come la relazione 18.3.2009) in un procedimento amministrativo (vuolsi formalmente disciplinare a carico di dipendente) cui intendano offrire un ausilio di conoscenza e di valutazione (ex plurimis: Sez. 5,3.11.2010 n. 6182/11, Conforti, rv. 249701; Sez. 5,16.11.2010 n. 43512, Catrambone, rv. 249145; Sez. 5, 6.11.2012 n. 4322/13, Camera, rv. 254388; Sez. 6, 20.11.2012 n. 11425/13, Serritiello, rv. 254866).

Quando si osservi, per quel che emerge dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e di secondo grado sul punto, che nella relazione da lui redatta il C. riferisce (con non poco ritardo) l’episodio dell’11.3.2009 interessante la E.I. , ma si astiene da narrarne i dettagli con peculiare riguardo alle iniziative assunte e agli atti da lui stesso compiuti (personali ricerche della E.I. con altri due detenuti in lavoro esterno; omessa tempestiva segnalazione ad organi di p.g. per le ricerche; abusiva effrazione dell’armadietto personale della E.I. ; sottrazione e controllo del suo telefono cellulare; ecc.) è agevole condividere il coerente giudizio di certa apprezzabilità penale ex art. 479 c.p. delle deliberate reticenze e falsità descrittive dell’imputato. È perfino superfluo aggiungere, d’altro canto, che in tema di falso ideologico in atti pubblici l’accertamento del contenuto dell’attestazione del pubblico ufficiale riguarda non solo la formulazione espressa e letterale della narrazione, ma anche i suoi necessari presupposti (c.d. attestazioni implicite), quando una determinata attività del p.u. pur non menzionata nell’atto costituisca indefettibile presupposto fattuale o condizione normativa dell’attestazione, di guisa che non può non farsi logico riferimento anche al contenuto implicito, ma necessario, dell’atto medesimo. Nel caso di specie a tutti gli eventi susseguitisi l’11.3.2009 dopo che l’imputato apprende dell’anticipato abbandono del lavoro da parte della E.I. .

6.5. L’ultimo, subordinato, motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio applicato all’imputato è generico e non consentito. Si critica la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta al ricorrente, ma non si indicano gli elementi che giustificherebbero una mitigazione della pena e le valenze asseveranti la contenuta offensività delle illecite condotte del C. . Posto che la sola incensuratezza è dato che di per sé non legittima la concessione delle attenuanti innominate, la Corte di Appello di Genova, anche richiamandosi alla sentenza di primo grado (evidenziante, tra l’altro, il vasto discredito dell’immagine dell’amministrazione penitenziaria derivante dalla condotta dell’imputato), ha adeguatamente espresso le ragioni della conferma della pena, pur non prossima al minimo edittale per il ritenuto più grave reato di corruzione, determinata dal giudice di primo grado, correlandola alla gravità dei fatti reato, vieppiù accresciuta dal contesto ambientale che ne è stato teatro.

I ricorsi del Procuratore Generale di Genova e dell’imputato vanno, quindi, rigettati. Al rigetto del suo ricorso segue per l’imputato C. la condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il privato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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