Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 giugno 2014, n. 13565 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: 1) I1 Tribunale di Roma – dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.D.T. ed A.C.- con la sentenza definitiva revocò, fra l’altro,...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 giugno 2014, n. 12797. Necessaria l'indagine tecnica prima di rogare l'atto di vendita. Il notaio non si può limitare ad accertare e ratificare la volontà delle parti senza effettuare alcuna indagine tecnica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 giugno 2014, n. 12797 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la soprawenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico. Tale principio non può applicarsi anche all'assegno di mantenimento del figlio che, oltre a non partecipare, anche in ragione della sua minore età, all'accordo per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, ha un interesse distinto e preminente rispetto a quello dei genitori a vedersi assicurato, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, che sia idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita sicché la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione e anche in vista delle esigenze di mantenimento del minore non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse per fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio, si dimostrino inidonee a soddisfare le esigenze di mantenimento del minore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 giugno 2014, n. 13424 FATTO E DIRITTO Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 febbraio 2011, ha accolto l’istanza ex art. 9 della legge n. 898/1970,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 giugno 2014, n. 12371. Il giudice dell'appello che accolga il ricorso contro una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva deve sempre ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione riformata.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 giugno 2014, n. 12371 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. LAMORGESE...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n. 13195. Nell'ambito del rapporto contrattuale tra il venditore di mangime e l'acquirente allevatore, la morte degli animali alimentati con il prodotto acquistato costituisce per il compratore un danno diretto, immediato e insito nell'inadempimento contrattuale, di guisa che esso è risarcibile a norma del primo e non già del secondo comma dell'art. 1494 c.c., che si riferisce ai soli danni "derivati" e ulteriori, vale a dire che pur dipendendo eziologicamente dall'inadempimento abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai danni diretti, come dimostra l'uso nella norma dall'avverbio "altresì"
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n. 13195 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – D.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Saluzzo la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117. Va annullato il contratto di compravendita di un fondo stipulato dal padre utilizzando il denaro della figlia, di cui è rappresentante legale, se poi lo intesta a sé stesso anziché alla minore, come disposto dal giudice tutelare, così provocando le azioni pregiudizievoli dei suoi creditori
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 giugno 2014, n. 13407 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 R.M.L. , quale erede con beneficio di inventario del marito Co.An. , da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala L.P.G. , C.A. , P.G. e P.R....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2964. La richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità
CONSIGLIO DI STATO Sezione IV SENTENZA 10 giugno 2014, n. 2964 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 30 del 2013, proposto da: Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa-gia’ Sviluppo Italia Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Grieco, con domicilio eletto presso Antonio Grieco in Roma, via Piemonte,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n.13201. La nuova formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, e, ratione temporis dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nella specie, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base della seguente valutazione: "al momento della notifica (anno 2006) l'Amministrazione comunale si è rifatta ad una interpretazione consolidata e completamente prevalente della Corte di cassazione che riteneva il mancato invio della raccomandata una mera irregolarità che non viziava la notifica stessa".
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n.13201 Fatto e diritto Ritenuto che J.D. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720100017668757, notificatagli il 5 marzo 2010, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada dell’anno 2006,...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...