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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2014, n. 14209. Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 cod. proc. civ..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2014, n. 14209 Svolgimento del processo I ricorrenti, M.V. e B.A., proponevano opposizione agli atti esecutivi in relazione all’esecuzione forzata n. 3918 del 2005, eccependo che l’inizio dell’esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di alcun atto di precetto presso il luogo di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2014, n. 14227. Il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non e tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, né il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 giugno 2014, n. 14227 Svolgimento del processo P.F. conveniva in giudizio il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia deducendo di aver concluso con la s.p.a. Ofma un contratto di acquisto di impianto di mungitura e un altro di asportazione a scorrimento da utilizzare a scopi zootecnici nella propria...

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LEGGE 23 giugno 2014, n. 89. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.

LEGGE 23 giugno 2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 giugno 2014, n. 25774. Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona) la condotta di colui che crea un profilo su un social network, utilizzando abusivamente la foto di un altro soggetto del tutto inconsapevole, al fine di comunicare a mezzo chat con gli altri utenti inducendoli in errore

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 16 giugno 2014, n. 25774 Svolgimento del processo  1. Con la sentenza resa in data 19 aprile 2012, confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 16 maggio 2013, il Tribunale di Palmi condannava S.D. alla pena di giustizia per il delitto di sostituzione di persona, poichè al...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 9 giugno 2014, n. 12951. E’ valida la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita tempestivamente dalla cancelleria ai sensi dell’art. 143 c.p.c., se sono ignoti la residenza od il domicilio del rappresentante legale della medesima società fallita. Il curatore che apprende, nelle more, l’indirizzo non deve farne comunicazione agli uffici giudiziari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 9 giugno 2014, n. 12951   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 28115-2007 proposto da: FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA alfa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. I.A.,;...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2014, n. 14006. In pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio, ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale. Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finchè dura la pendenza salvo alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da dette disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato, ossia delle situazioni soggettive che nascono dal contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione – prevista dal citato art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione "secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte", cioè di osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 19 giugno 2014, n. 14006 Ritenuto in fatto La ITALCOSTRUZIONI s.p.a. con due distinti contratti preliminari di compravendita stipulati il 3.4.1996 si impegnava ad acquistare dalla GESQUAR s.r.l. e dalla SEGIPA s.p.a., che si obbligavano a vendere, terreni siti nel Comune di (OMISSIS) aventi, rispettivamente, una superficie di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 13537. Negato il cumulo tra risarcimento del danno alla salute e benefici previdenziali e dei danni alla salute patiti da pubblici impiegati per causa di servizio: anche in questo caso si è affermato che dal risarcimento del danno alla salute debba detrarsi quanto percepito dalla vittima a titolo di trattamento previdenziale o pensione privilegiata

Suprema Corte di Cassazione  sezione III  sentenza 13 giugno 2014, n. 13537 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere – Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria –...