CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  23 giugno 2014, n. 14227

Svolgimento del processo

P.F. conveniva in giudizio il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia deducendo di aver concluso con la s.p.a. Ofma un contratto di acquisto di impianto di mungitura e un altro di asportazione a scorrimento da utilizzare a scopi zootecnici nella propria azienda agricola, con atto notarile del 17/11/1992, ricorrendo al finanziamento della c.d. legge Sabatini. L’acquirente, per il pagamento del corrispettivo, rilasciava al venditore delle cambiali con scadenze dilazionate nel tempo (dal 1993 al 1997). I macchinari tuttavia non venivano consegnati, nonostante il pagamento di oltre 90.000.000 di lire. L’attore era venuto a conoscenza del fatto che la società venditrice, medio tempore fallita, aveva anticipatamente scontato tutte le cambiali presso il Mediocredito avvalendosi delle facoltà previste dalla Legge Sabatini. Sul retro degli effetti cambiari risultava, infatti, la girata della prima prenditrice Ofma in favore del Mediocredito e la successiva per l’incasso i titoli al Credito Romagnolo.
Riferiva il P. che il Mediocredito aveva accettato di scontare gli effetti in favore della Ofma e si era fatta girare i titoli, senza che, come espressamente previsto dalla predetta legge, fosse stata accertata l’esistenza dei beni e fosse stato preventivamente redatto un verbale di avvenuta apposizione dei sigilli sui macchinari medesimi. L’inventario fallimentare non comprendeva, infatti, i beni in oggetto per cui egli si trovava tenuto a saldare l’importo portato dai titoli senza aver ricevuto la mercé e senza potere mai più riceverla.
Per questa ragione l’acquirente si avvaleva dell’eccezione d’inadempimento nei confronti dell’istituto bancario in quanto dal riconoscimento della nullità ed inefficacia dell’intervenuta compravendita doveva conseguire l’accertamento negativo del rapporto debitorio, compreso quello cambiario.
Il Mediocredito si costituiva rilevando la propria estraneità al rapporto commerciale e ribadendo che il rapporto di sconto cambiario era del tutto autonomo rispetto a quello commerciale sottostante. La legge Sabatini non imponeva alla Banca, al momento della stipula del contratto di sconto, la verifica dell’esistenza del verbale della Cancelleria attestante l’apposizione dei sigilli. La sentenza di primo grado, all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda.
La Corte d’appello confermava la pronuncia del Tribunale rilevando che il P. non poteva opporre al Mediocredito le eccezioni opponibili al venditore. Il mancato rispetto della procedura indicata nella legge Sabatini determinava esclusivamente la perdita del privilegio ivi previsto ma non incideva sulla validità dell’obbligazione cambiaria e del contratto di sconto.
L’annotazione degli estremi degli elementi identificativi delle macchine sulle cambiali costituiva uno strumento a favore dell’istituto bancario di accertamento dell’esistenza delle macchine ma non gli conferiva alcun obbligo ulteriore nei confronti del debitore il quale, al momento della sottoscrizione degli effetti, era tenuto a verificare la regolarità dell’acquisto e dell’intera procedura. L’indicazione sui titoli della causale non poteva valere a trasformare il titolo in causale ma unicamente ad attribuire al creditore il privilegio previsto dalla legge. Peraltro, concludeva la Corte d’Appello, non era stato neanche adombrato un profilo di collusione tra girante e giratario ex art. 1993 cod. civ. al fine di danneggiare il debitore. Infine a sostegno della decisione assunta veniva citato il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità ancorché riguardante la cambiale agraria.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.F. , affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il Mediocredito che ha, altresì depositato memoria.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1858 e 1859 cod. civ. e delle norme della l. n. 1329 del 1965 nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello ritenuto valido il contratto di sconto in oggetto nonostante la palese e reiterata violazione delle norme imperative contenute al riguardo nella legge Sabatini.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:
“se il regolare perfezionamento delle formalità prescritte dalla legge n. 1329 del 1965 sia condizione di validità per la conclusione dell’operazione di sconto cambiario prevista nell’art. 12 della l. n. 1329 del 1965 e successiva messa in circolazione degli effetti cambiari”.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme del primo motivo con l’aggiunta dell’art. 21 della legge cambiaria e dell’art. 1993 cod. civ., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte d’Appello ritenuto che lo sconto cambiario comporti la cessione del credito ed il conseguente trasferimento della proprietà del titolo da scontare in favore dell’istituto bancario. Da tale premessa consegue la natura causale dei titoli da scontare e la conseguente opponibilità al portatore delle eccezioni fondate sul rapporto causale, oltre che l’inapplicabilità dell’art. 1993 cod. civ..
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:
“Se lo sconto di cambiali con correlativa cessione del credito legittimi il debitore cambiario a sollevare contro il nuovo portatore del titolo tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al primo prenditore”.
Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità delle censure formulate ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omessa formulazione della sintesi finale, così come richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. ultima parte, applicabile ratione temporis. (ex multis Cass. 25255 del 2011).
In ordine al primo motivo si ritiene necessaria l’illustrazione del regime giuridico di facilitazioni per l’ottenimento di finanziamenti destinati all’acquisto di macchine utensili o di produzione (nella specie destinate all’agricoltura) contenuto nella L. n. 1329 del 1965 (c.d. legge Sabatini).
L’art. 1 stabilisce che il venditore che vuole godere dei benefici della legge deve applicare in una parte essenziale e ben visibile della macchina “un contrassegno recante l’indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell’anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3”. L’identificazione mediante il contrassegno dei beni oggetto della vendita è finalizzata all’ottenimento delle facilitazioni e dilazioni di pagamento previste dalla legge.
Nei successivi artt. 2 e 3 viene stabilito che il contratto deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritto su un apposito registro di cancelleria. Tali adempimenti, come specificato nel quarto comma del citato art. 3, sono finalizzati all’opponibilità della riserva di proprietà, nell’ipotesi in cui il negozio traslativo contenga tale condizione, della locazione con diritto di opzione e del privilegio legale ai terzi acquirenti che hanno trascritto od iscritto l’atto posteriormente.
L’art. 6, infine, chiarisce che il privilegio in questione opera esclusivamente sulle macchine “contrassegnate”, mentre l’art. 10 stabilisce che “possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all’articolo 1. Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell’atto costitutivo di privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l’avvenuta trascrizione. Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Dall’esame delle norme emerge agevolmente che lo specifico regime relativo all’individuazione delle macchine mediante contrassegno contenente gli elementi identificativi dell’oggetto della compravendita e dei contraenti è esclusivamente finalizzato a garantire i soggetti (venditore, sovventore, locatore) che possono subire effetti pregiudizievoli dalle modalità agevolate di finanziamento dell’acquirente o locatario dei macchinari così identificati.
In particolare, la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento mediante l’emissione di effetti cambiari a lunga scadenza (fino a cinque anni) è favorito dalla concessione di un privilegio modellato sull’art. 2762 cod. civ. in favore del creditore.
Tale peculiare regime giuridico, diretto a favorire gli investimenti produttivi, si concentra, in conclusione, esclusivamente su due aspetti della vendita : la facilitazione del pagamento del prezzo e le garanzie di recupero dei beni in caso d’ inadempimento del compratore (o locatario) da parte dei venditori o sovventori. In mancanza del complesso meccanismo d’identificazione, contrassegno dei beni e trascrizione del contratto viene meno il sistema delle predette garanzie, ma l’atto di vendita tra le parti contraenti è pienamente valido ed efficace, in quanto il regime speciale della legge Sabatini non riguarda l’effetto traslativo ed i diritti e gli obblighi delle parti del contratto ma esclusivamente la predeterminazione di un sistema di protezione del venditore o del creditore dell’acquirente o locatario al fine d’incentivarlo a concedere le dilazioni di pagamento previste dalla legge.
Non può, pertanto, stabilirsi alcun collegamento negoziale tra l’atto con il quale si trasferisce la proprietà od il godimento dei beni e quello con il quale si ottiene la facilitazione di pagamento. Non vi è alcun impedimento a concedere come nella specie modalità di pagamento dilazionate mediante effetti cambiari da parte del venditore, ancorché senza il meccanismo protettivo delle ragioni del creditore previsto dalla legge.
All’interno di questo sistema, la mancata identificazione formalizzata, secondo i canoni della legge Sabatini, dei macchinari oggetto della compravendita conduce automaticamente all’esclusione della concessione del privilegio previsto dagli artt. 6 e 10 della legge oltre che all’assunzione di un rischio consapevole in capo all’acquirente, così come la mancata consegna dei beni stessi, senza tuttavia che il differimento (o la mancanza sopravvenuta) della traditio possa incidere sulla validità ed efficacia del contratto nel suo momento genetico salvi i meccanismi solutori previsti dal codice civile, operanti tuttavia soltanto tra le parti.
Peraltro il regime contrattuale di pagamento dilazionato mediante effetti cambiari a cinque anni non è venuto meno per la mancata concessione del privilegio sui macchinari oggetto della vendita. Il contratto di sconto stipulato dal venditore con l’istituto bancario resistente risulta conseguentemente del tutto autonomo rispetto all’originaria compravendita, operando sia in presenza dell’applicazione della c.d. legge Sabatini, sia in sua assenza. Al riguardo l’art. 12 della l. n. 1329 del 1965 prevede deroghe al regime generale dello sconto per le cambiali garantite da privilegio previsto dalle legge speciale (Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti: a) presso le aziende di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui ali ‘articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta. Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti. Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscosse presso l’Istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l’istituto centrale per il credito a medio termine) ma non esclude la facoltà di concludere un contratto di sconto cambiario anche in mancanza del privilegio predetto alle condizioni volute dalle parti e salvo le limitazioni dell’autonomia negoziale previste dalle norme di settore, da ritenersi, tuttavia, conformative ed operanti esclusivamente con riferimento a quest’ultimo contratto.
In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Il secondo motivo si fonda sulla dedotta natura causale (o titolata) della cambiale derivante verosimilmente dal negozio di cessione di credito derivante dal contratto di sconto bancario. I due aspetti della censura prospettata non possono, tuttavia, ritenersi collegati. In mancanza dell’esame dei titoli, la cui omessa riproduzione o produzione evidenzia un difetto di specificità del motivo, l’esclusione della natura causale degli stessi può agevolmente desumersi proprio dalla incontestata mancanza degli adempimenti formali che avrebbero consentito la concessione del privilegio previsto dalla legge Sabatini. Peraltro, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in ordine alla cambiale agraria, deve sottolinearsi l’irrilevanza del rapporto causale per
il legittimo possessore del titolo (Cass. 22546 del 2006:
“il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non e tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, né il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante”). Deve, tuttavia, ribadirsi che la natura titolata della cambiale nella specie è escluso, come si è già osservato, anche dalla mancanza degli adempimenti che avrebbero determinato la concessione del privilegio previsto dalla legge speciale. Quanto, infine, al rilievo secondo il quale nel contratto di sconto vero e proprio si realizza una cessione del credito con conseguente opponibilità al cessionario delle eccezioni proponibili al cedente, deve osservarsi che lo sconto nella specie riguarda titoli di credito, di natura cambiaria ai quali si applica con riferimento alle eccezioni opponibili al possessore del titolo l’art. 1993 cod. civ. e 21 legge cambiaria. Pertanto, le eccezioni fondate sui rapporti personali tra il debitore ed i precedenti possessori possono essere fatte valere solo nell’ipotesi di collusione prevista dal secondo comma dell’art. 1993 cod. civ. o nell’analoga previsione contenuta nell’art. 21 legge cambiaria (“La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore).
In conclusione. il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in favore del contro ricorrente in Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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