Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 giugno 2014, n. 13491

CASSAZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 15598/2013 proposto da:

AR.GE.A. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PERFETTI UBALDO e DI GREGORIO DANIELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE MASCIOLI DINO GUGLIELMO E FIGLIO S.N.C. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZI RENATO, giusta delega in atti;

– B.E. C.F. (OMISSIS), B.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato PAPANDREA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANO CARLA, giusta delega in atti;

– B.B. C.F. (OMISSIS), B.S. C.F. (OMISSIS), B.M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DIOMEDE MARVASI 15, presso lo studio dell’avvocato BOCCADAMO GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA CAMPILII, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

B.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato PAPANDREA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANO NUNZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMPRESA EDILE MASCIOLI DINO GUGLIELMO E FIGLIO S.N.C. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZI RENATO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

AR.GE.A. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), B.E. C.F. (OMISSIS), B.B. C.F. (OMISSIS), B.S. C.F. (OMISSIS), B.M.C. C.F. (OMISSIS), B.P. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/02/2013 r.g.n. 3/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato UTTARO LORETA per delega PERFETTI UBALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza 12 febbraio 2013 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza 27 novembre 2006 del Tribunale di Campobasso (che, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26 aprile 1999, da Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione ; di condanna solidale dell’Impresa Edile Mascioli s.n.c. e del geom.

B.U. al pagamento della somma di L. 4.960 milioni, a titolo di risarcimento del danno, cui condannati in via generica per risoluzione per inadempimento del contratto di appalto concluso il 9 gennaio 1974 con la sentenza 5 marzo 1998 della stessa Corte, aveva condannato i predetti in via solidale al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 186.255,56, oltre interessi legali e rivalutazione dal 6 maggio 1974 ed il solo B.U. anche della somma di Euro 219,49, oltre interessi legali dalla stessa data), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di B. M.C., S., B., E. e P. (in quanto le prime tre figlie ed eredi di B.U., deceduto nel corso del giudizio di appello nei cui confronti integrato il contraddittorio, tutte rinuncianti; il quarto e la quinta eredi del fratello del de cuius premorto, nei cui confronti successivamente esteso il contraddittorio, pure rinuncianti all’eredità dello zio) e, in accoglimento degli appelli principale dell’Impresa Edile Mascioli s.n.c. e incidentale di B.U., rigettava la domanda risarcitoria nei confronti della società e di B. G. (altro erede nei cui confronti esteso il contraddittorio e rimasto contumace) di Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione, pure respingendone l’appello incidentale (di condanna a maggior somma in proprio favore), condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore dei predetti, invece poste a carico dell’Impresa Edile Mascioli s.n.c. quelle di B.M.C., S. e B., compensate interamente tra la società ed B.E. e P..

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva il difetto di legittimazione passiva degli eredi B. costituitisi in giudizio per documentata rinuncia: invece irrilevante quella di B.G., pure prodotta in giudizio dal loro difensore, siccome rimasto contumace. Nel merito, essa ravvisava il vizio di extrapetizione della pronuncia di condanna (di Euro 219,49) di B. U. in favore di Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione (per autonomo titolo contrattuale non dedotto) e così pure di quella (di Euro 186.255,56) del predetto in via solidale con l’Impresa Edile Mascioli s.n.c., in quanto le voci specificamente indicate di L. 31.728.425, pari a Euro 16.386,36 (rivalutate quindi nella superiore somma), non contenute nella domanda introduttiva (neppure sotto la categoria “spese varie”), inammissibilmente modificata soltanto con la comparsa conclusionale e in base a documenti pure tardivamente prodotti per fatto proprio dell’attrice deducente, al di fuori dell’ipotesi di rimessione in termini; respinto infine l’appello incidentale della società in liquidazione per mancato riconoscimento di esborsi non sufficientemente documentati (L. 1.248.000 per avviso di liquidazione del Ministero delle Finanze) o compresi nei suddetti non riconoscibili (conteggio peritale su minor costo di acquisto di lotto di terreno in (OMISSIS)), nonchè di danno da lucro cessante in mancanza di prova rigorosa della probabilità del suo conseguimento nell’adempimento dell’obbligazione di controparte.

Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione ricorre per cassazione sulla base di dieci motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con separati controricorsi l’Impresa Edile Mascioli s.n.c., B.M.C., S. e B., B.E. e P., nonchè B.G., pure ricorrente in via incidentale con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui replica con controricorso l’Impresa Edile Mascioli s.n.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata estinzione del giudizio, riassunto (dopo la sua interruzione dichiarata all’udienza 12 marzo 2008 per decesso di B.U. il (OMISSIS)) nei confronti delle sue tre figlie M.C., S. e B., già rimandanti all’eredità ed invece fatto proseguire fino alla sentenza impugnata.

Con il secondo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 307 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata estinzione del giudizio, riassunto anche la seconda volta nei confronti di eredi già prima rinuncianti: irrilevante a tali fini la mancata costituzione in giudizio (a differenza di B.E. e P., perciò dichiarati carenti di legittimazione passiva) di B. G., di cui documentata (sia pure dal difensore dei primi all’udienza del 25 gennaio 2012) la già avvenuta rinuncia all’eredità, dovendone pertanto il giudice tenere conto, a norma dell’art. 115 c.p.c..

Con il terzo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea condanna alla rifusione delle spese processuali pure di B.G., vittorioso ma contumace.

Con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per formazione di giudicato interno sul costo di acquisto (per un esborso di L. 300.000) di lotto di terreno in (OMISSIS) su cui l’Impresa Mascioli avrebbe dovuto eseguire lo sbancamento in luogo del rilevato, effettivamente realizzato, erroneamente escluso dalla Corte d’appello pur in mancanza di una tale devoluzione negli atti di appello principali:

costo anzi esplicitamente riconosciuto dalla medesima impresa come dovuto sia nell’atto di impugnazione che in memorie conclusionali 18 luglio 2009 e 23 luglio 2012.

Con il quinto, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora in riferimento al fatto del precedente mezzo, per vizio di ultrapetizione della Corte territoriale su circostanza rilevabile solo su eccezione di parte, non formulata.

Con il sesto, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora in riferimento al fatto dei precedenti mezzi, per mancata valorizzazione del suddetto riconoscimento o comunque non contestazione a fini della sua prova.

Con il settimo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza impugnata in carenza assoluta di motivazione sulla spesa oggetto dei precedenti tre mezzi e delle voci indicate da a) ah) a pg. 6, invece compresa nella locuzione “ecc.” nell’atto di citazione introduttivo, come diffusamente argomentato in comparsa di costituzione e risposta in appello, richiamata.

Con l’ottavo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 281 ter c.p.c., art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inammissibile e comunque erronea censura della Corte territoriale dell’esercizio dei poteri officiosi dal tribunale, in funzione di acquisizione della prova di ricorrenza dei presupposti per la propria rimessione in termini (produzione della lettera 15 luglio 2013 e deposizione testimoniale disposta d’ufficio), con conseguente autorizzazione a comunicazione di memoria con allegati documenti tra i quali la perizia stragiudiziale trascritta per la parte relativa ai danni.

Con il nono, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., e omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata valorizzazione dalla Corte di merito della lettera 12 gennaio 1975 da Torneria Adriatica Pesaro ad Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione quanto meno per determinazione in via equitativa del danno da perdita di chance, secondo il criterio prognostico accreditato dalla giurisprudenza richiamata.

Con il decimo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione di inammissibilità (per tardività) della produzione documentale all’udienza del 17 settembre 2003, non riguardando il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., i documenti, ben producibili in appello, indipendentemente dalla loro indispensabilità e dalla (in)colpevolezza del ritardo nella loro produzione.

Con unico motivo, B.G. deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 2697 c.c., e artt. 115, 210 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea posizione a carico proprio, anzichè dell’Impresa Edile Mascioli s.n.c. onerata secondo l’ordinario regime di ripartizione, della prova della propria qualità di erede e non solo di chiamato all’eredità, neppure valorizzata la produzione in giudizio della propria rinuncia dagli altri eredi rinunciami.

In via preliminare, devono essere riuniti i ricorsi principale e incidentale.

Il primo e il secondo motivo principale, relativi a violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3 (il secondo anche art. 115) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata estinzione del giudizio, riassunto due volte nei confronti di eredi già rinuncianti (tra cui anche B.G., di cui non considerata siccome contumace la documentata rinuncia), devono essere congiuntamente esaminati per stretta connessione, in quanto relativi a identica questione processuale.

Essi sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per omessa trascrizione e specifica indicazione dei verbali e degli atti processuali summenzionati, atteso l’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui esso si fondi e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).

In ogni caso, essi sono pure infondati, in difetto della tempestiva eccezione di estinzione dalla parte interessata, prevista (“prima di ogni altra sua difesa”) dall’art. 307 c.p.c., u.c., nel testo anteriore alla novella 69/2009, applicabile ratione temporis (Cass. 5 agosto 2010, n. 18248; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1185; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12649); ma anche per la tempestiva riassunzione del giudizio (avvenuta nel caso di specie, come rilevato dall’Impresa Mascioli s.n.c. a pgg. 12 e 13 del controricorso) con il solo deposito ricorso in riassunzione entro il termine prescritto (Cass. 24 settembre 2013, n. 21869; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1900).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea condanna di Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali anche di B.G. contumace, è invece fondato. Ed infatti, la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 25 settembre 1997, n. 9419).

Dall’accoglimento del mezzo discende l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Poichè la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., si fonda sull’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato”.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per formazione di giudicato interno sul costo di acquisto (per esborso di L. 300.000) di un lotto di terreno in (OMISSIS) può essere congiuntamente esaminato con il quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento allo stesso fatto, per pronuncia della Corte territoriale su circostanza rilevabile solo su eccezione di parte non formulata) e sesto (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre sullo stesso fatto, per mancata valorizzazione del riconoscimento o comunque non contestazione ai fini della sua prova), per connessione, in quanto relativi allo stesso fatto processuale, sia pure riguardato sotto diversi profili.

Essi sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per omessa trascrizione della relazione di C.t.u. (in particolare, di pg. 61, in cui incluso tra i costi effettivamente sostenuti da Ar.Ge.A. s.n.c. anche quello in questione) ed integralmente dell’atto di appello e della conclusionale dell’Impresa Mascioli s.n.c., anche tenuto conto dell’effettiva contestazione (di circostanze invece prospettate come riconosciute) nell’atto di appello della predetta, come risultante dalla trascrizione dei primi due motivi a pgg. 19-26 del suo controricorso): secondo i consolidati principi al riguardo, già sopra illustrati (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; cui adde, con specifico riferimento alla relazione di C.t.u.: Cass. 25 maggio 2007, n. 12239).

Il settimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza impugnata in carenza assoluta di motivazione sulla spesa oggetto dei precedenti tre mezzi e delle voci indicate da a) a h) della sua pg.

6, invece da ritenersi compresa nella locuzione “ecc.” nell’atto di citazione introduttivo, è parimenti inammissibile: ancora per violazione del principio di autosufficienza per la mancata trascrizione di parti dell’atto di citazione nè del quesito integrativo di C.t.u., incidentalmente richiamato dalla sentenza impugnata (a pg. 8, secondo alinea), su cui fondata la doglianza.

Esso è comunque infondato, per insussistenza dell’errar in procedendo denunciato, per l’esistenza di una motivazione tale da escludere vizio di nullità (in ogni caso convertito in motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.): sicchè il mezzo si risolve piuttosto nella denuncia di un vizio di motivazione, presupponendo, contrariamente all’errar in procedendo di omessa pronuncia, che il giudice abbia preso in considerazione la questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4201; Cass. 15 luglio 2003, n. 11034; Cass. 28 agosto 2000, n. 11260).

Ma anche tale vizio appare inesistente per l’argomentata ragione offerta dalla Corte di merito del diniego delle voci di danno rivendicate da Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione (in particolare, a pgg. 6, 7 e 10 della sentenza), nella palese genericità della pretesa di ritenere comprese altre voci nella locuzione “eccetera “, allusiva a tutto così come a nulla.

L’ottavo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 281 ter c.p.c., art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inammissibile e comunque erronea censura della Corte territoriale dell’esercizio dei poteri officiosi istruttori dal tribunale per acquisizione probatoria dei danni denunciati da Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione, è inammissibile per genericità, non censurando specificamente la vera ratio decidendi della Corte sul punto (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259; Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312), relativa ad “erronea applicazione della normativa ex art. 184bis c.p.c…. ” essendo dipesa la mancata tempestiva produzione in giudizio dei documenti in questione “da una mera dimenticanza del luogo in cui i documenti erano stati dallo stesso S. conservati, ma non certo dal fortuito o forza maggiore”, non essendo comunque “stato a sufficienza dimostrato che essa sia stata causata da situazioni di tale tipo, le sole che consentono che la parte sia rimessa in termini, se a causa di esse, sia incolpevolmente incorsa in decadenze o preclusioni” (così a pgg. 8 e 9 della sentenza impugnata); in ogni caso infondato per l’esercizio dal tribunale dei poteri istruttori officiosi stabiliti dall’art. 281 ter c.p.c., al di fuori del regime processuale previsto in materia di rimessione in termini, a norma dell’art. 184 bis c.p.c., e art. 294 c.p.c., comma 2.

Il nono motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata valorizzazione dalla Corte di merito della lettera 12 gennaio 1975 da Torneria Adriatica Pesaro ad Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione in funzione di determinazione in via equitativa del danno da perdita di chance, è infondato.

Una tale domanda non è mai stata proposta, nè può ritenersi implicita in una generica di risarcimento del danno (Cass. 29 novembre 2012, n. 21245): anche tenuto conto della differenza tra danno futuro, in termini di lucro cessante, sia pure non così certo come il danno già verificato nel momento del giudizio, sicchè la sua liquidazione deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità (Cass. 27 aprile 2010, n. 10072) e danno da perdita di chance, che è invece un danno potenziale (Cass. 14 giugno 2011, n. 12960). Esso peraltro non è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, come ben si evince dagli estratti difensivi riportati nel mezzo, tutti relativi a lucro cessante. Ed infine rilevato come la valutazione della Corte territoriale si sia basata non soltanto sulla lettera in questione, ma anche su un documento non meno probante (verbale di convocazione dell’assemblea dei soci del 30 marzo 1976, qualificante in termini di mera possibilità l’eventuale apporto finanziario della società pesarese: a pg. 12 della sentenza), punto confutato.

Esso deve pertanto essere respinto, con enunciazione a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del seguente principio di diritto:

“Non può essere proposta per la prima volta in cassazione una domanda di determinazione (in via equitativa) del danno da perdita di chance, in quanto danno potenziale non assimilabile ad un danno futuro, in termini di lucro cessante: sicchè essa non può neppure ritenersi implicita in una domanda generica di risarcimento del danno”.

Il decimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione di inammissibilità (per tardività) della produzione di documentazione all’udienza del 17 settembre 2003, è inammissibile.

Ancora una volta è stato, infatti, violato il principio di autosufficienza del ricorso: addirittura per omessa specificazione di quali documenti si tratti, tanto meno trascritti in esso.

Il mezzo è comunque infondato nel merito, per consolidato insegnamento giurisprudenziale estensivo del divieto di nuova produzione probatoria in appello anche ai documenti, pure nel rito del lavoro, con la sola eccezione di quelli di formazione successiva all’introduzione del giudizio (ovvero, se anteriore, per sopravvenuta disponibilità dalla parte, dipendente da impossibilità di previa acquisizione e non da fatto proprio) e della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass. 22 marzo 2011, n. 6498; Cass. s.u. 20 aprile 2005, n. 8202): sempre, s’intende, con riferimento a fatti allegati dalle parti, emersi nel contraddittorio processuale (Cass. 6 marzo 2012, n. 3506).

L’unico motivo incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 2697 c.c., e artt. 115, 210 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea posizione a carico di B.G., anzichè dell’Impresa Edile Mascioli s.n.c., della dimostrazione della propria qualità di erede e non soltanto di chiamato all’eredità, è innanzi tutto ammissibile. Esso è stato tempestivamente proposto con il controricorso nei termini stabiliti dall’art. 371 c.p.c. (Cass. 30 dicembre 2009, n. 27887), avendo B.G. provveduto a notificarlo ad Ar.Ge.A. s.n.c. in liquidazione il 19 luglio 2012 e pertanto entro i quaranta giorni dalla notificazione del suo ricorso principale, in data 12 giugno 2012.

Ed è pure fondato.

E’ noto, infatti, che nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione: mediante adizione oppure per effetto di gestione dei beni ereditari oppure per la ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 485 c.c.. Sicchè, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma conseguendo solo all’accettazione di eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. 30 aprile 2010, n. 10525; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479).

Una tale prova, di cui per le ragioni dette onerata, non è stata offerta dall’Impresa Edile Mascioli s.n.c., sicchè il mezzo deve essere accolto con enunciazione del seguente principio di diritto:

“Poichè nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, per la necessità anche di accettazione da parte del chiamato, chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede è onerato, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2697 c.c., dell’onere di provarne l’assunzione della qualità, non desumibile dalla sola chiamata all’eredità, ma conseguendo alla sua accettazione espressa o tacita: sicchè la sua ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto convenuto in giudizio in detta qualità”.

Dalle superiori ragioni discende conclusivamente l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con rigetto di tutti gli altri e l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale: con la conseguente cassazione, in relazione alle censure accolte, della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, che si uniformerà ai principi di diritto sopra fissati.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri; accoglie il ricorso incidentale;

cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *