Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15598. Ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c. il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo; in particolare, poiché per lido del mare si intende quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, è evidente l'impossibilità di ogni altro uso che non sia quello marittimo. Lo stesso deve dirsi per quella parte di spiaggia costituita da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie; diverso ragionamento può farsi soltanto per la parte di spiaggia costituita dall'arenile, e cioè, per quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che può, comunque, restare idoneo, anche solo potenzialmente, agli usi pubblici del mare. Nella specie, pertanto, discutendosi del lido del mare e della parte di spiaggia soggetta alle mareggiate straordinarie, la demanialità è indipendente dal concreto accertamento della funzione pubblica svolta.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15598 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2014, n. 15491. Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE Sezione III SENTENZA 8 luglio 2014, n.15491 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 9/11 settembre 1997, L.C.I. e C.G. convennero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, T.R. e la società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 29569 del 7 luglio 2014. La vendita di merce sottocosto integra il reato di bancarotta fraudolenta e non l'potesi meno grave della bancarotta semplice.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 7 luglio 2014, n. 29569 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione A.S. , avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 4 aprile 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2009), di condanna in ordine al reato...
Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676. Nell’ipotesi di contenzioso instaurato per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ove il terzo pignorato sia una persona giuridica che si avvalga di un servizio di tesoreria unica, è territorialmente competente il giudice ove il terzo pignorato abbia una filiale dotata di autonomia organizzativo-gestionale essendo l’unica ad essere abilitata a compiere le operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e retta da un preposto autorizzato a stare in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 18 e il 19 maggio 2011 Credifarma s.p.a., quale creditore pignorante, ha convenuto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la locale Azienda Sanitaria Provinciale, debitore esecutato, e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., terzo pignorato, perché...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2014, n. 3446. La legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte
CONSIGLIO DI STATO sezione v SENTENZA 7 luglio 2014, n. 3446 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8414 del 2013, proposto dai signori BELLONI PASQUALE LUIGI, STEFFENINI MAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso il suo studio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 giugno 2014, n. 14119. Rispettato il dettato normativo dell'articolo 602 cod. civ., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volonta' e' stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziche' in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla. Nella specie la Corte territoriale ha appunto giustificato la mancanza di sottoscrizione in calce alle disposizioni di ultima volonta' con il fatto che nella seconda pagina della ritenuta scheda testamentaria, costituita da un mezzo foglio uso bollo, non vi era lo spazio sufficiente per apporvi la firma, sicche' ha specularmente considerato valida la sottoscrizione presente all'inizio del primo foglio, quale ideale prosecuzione dello scritto (ovverosia, come inizio di una virtuale terza pagina).
Suprema Corte di Cassazione Sezione II sentenza 20 giugno 2014, n. 14119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 15109 del 2 aprile 2014. Risponde di concorso omissivo in violenza sessuale ex artt. 40 co. 2 e 609 bis c.p. la madre che, essendo a conoscenza (o potendo conoscere) degli abusi perpetrati dal proprio marito in danno dei figli, non interviene a scongiurare il verificarsi degli episodi illeciti o quantomeno la loro perpetuazione, avendone la concreta possibilità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 2 aprile 2014, n. 15109 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 6.2.2013, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce, emessa il 6.12.2011, con la quale G.F. , applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato,...