Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13687. In tema di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorieta' dell'azione di regresso prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 195, comma 9 nei confronti del responsabile comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio e' destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della societa' o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla societa' o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo un caso di litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2014, n. 13687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700 Svolgimento del processo L.A. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2013 con la quale il Giudice di Pace di Catania ha sospeso il giudizio di opposizione proposto da S.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 luglio 2014, n. 3912. E' legittima la decisione del Direttore dell'ASL che, dopo aver pubblicato un avviso per il conferimento, ai sensi dell'art. 15 ter, D.Lgs. n. 502 del 1992, dell'incarico di direttore di una struttura complessa di un Presidio ospedaliero e ricevuto la rinuncia all'incarico del soggetto prescelto, nel riesercitare il proprio potere di nomina, ritenga di non nominare nessuno degli altri idonei, in quanto da un lato ritenuto il profilo professionale dei candidati del tutto incoerente con lo specifico incarico in oggetto, e dall'altro lato valutato che il tempo oramai trascorso dall'iniziale selezione consigliasse di indire una nuova procedura. In merito deve, invero, rilevarsi che la scelta, da parte del Direttore dell'ASL, di non nominare nessuno degli idonei in precedenza selezionati, sia di natura fiduciaria al pari dell'ipotesi, più frequente, in cui tale nomina avvenga in favore di uno dei selezionati a scapito degli altri.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 luglio 2014, n. 3912 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 404 del 2013, proposto da: Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore pro tempore,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15434. Il differimento al 31/12/del 2011 dell'entrata in vigore del termine di sessanta giorni per l'impugnazione anche in via stragiudiziale del licenziamento, previsto dalla L. 10/2011, non riguarda solo le nuove fattispecie ma si estende anche al nuovo termine di duecentosettanta giorni entro cui deve essere depositato il ricorso giudiziale nella cancelleria del tribunale.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15434 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15437. In tema di rappresentativita' sindacale, dalla lettura coordinata della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 19 e articolo 20, si desume che il combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 1993 (istitutivo delle RSU) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purche' questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentativita' ai sensi dell'articolo 19 cit., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15437 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16647. La realizzazione di foto all’interno di luoghi di privata dimora con mezzi tecnici invasivi, tali da superare gli ostacoli alla visibilita', integra una condotta illecita cui consegue l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale connesso al pregiudizio all’inviolabilita' del domicilio tutelato dall’art. 14 Cost..
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16647 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento assunto dal Garante per la protezione dei dati personali del 13/9/2007 con il quale era stata inibita, a RCS Periodici s.p.a. ed a Azphotos sas l’ulteriore diffusione di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 luglio 2014, n. 16687. in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 luglio 2014, n. 16687 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 5.5.1998 Z.L. , proprietario di un immobile in (omissis) , citava a comparire innanzi al tribunale di Bologna F.G. e T.G. , proprietari di un fabbricato limitrofo. Esponeva che i convenuti avevano realizzato a distanza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2014, n. 16501. Ai fini dell’operatività della fictio di avveramento di cui all’art. 1359 c.c., l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione non va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l’avveramento della condizione.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 18 luglio 2014, n. 16501 Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Lucera ha affermato che la condizione del rilascio della concessione edilizia (cui ha ritenuto subordinato il pagamento di una parte del compenso) non si era avverata in conseguenza di una condotta contraria a buona fede della...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15883. Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell’illecito.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15883 Svolgimento del processo Con sentenza del 26/5/2010 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Rimini 26/10/2004, dichiarava la solidale responsabilità dell’anestesista dr. A.S. e della casa...