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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 novembre 2014, n. 24214. In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 novembre 2014, n. 24214 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione del novembre 1984 P.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, P.M. , S. , M.T. e V. , nonché F.A. , G. e M.T. . Esponeva l’attrice di avere ereditato dai genitori,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23105. La moglie separata può decidere di lasciare insieme ai figli la casa familiare e trasferirsi in altra residenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163. In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali puo' avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. Da quanto sopra consegue come non sia affatto decisiva l'omessa precisazione, nella motivazione della sentenza, che i crediti per i quali il Condominio stava esercitando l'azione esecutiva fossero relativi, non tanto (o non solo) agli oneri condominiali quanto alle spese legali sopportate per conseguirne il pagamento per via giudiziaria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44990. Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo – come detto – l'interessato allegare la comprovata impossibilita' dell'adempimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere Dott. MAGI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 45001. Per la configurabilita' del reato di avvelenamento (sia esso ipotizzato, come nella specie, quale delitto doloso, o quale fatto colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur potendosi ritenere giustificato l'orientamento secondo cui che il reato e' di pericolo presunto, e' tuttavia necessario che un "avvelenamento", vi sia comunque stato. E il termine "avvelenamento", "che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica", non puo' riferirsi che "a condotte che, per la qualita' e la quantita' dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute)". Detta pericolosita' deve dunque potersi ritenere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a "dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute". Ne discende che non puo' ritenersi corretto, neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del fumus del reato contestato, allorche' si ipotizza che questo consisterebbe nell'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ai sensi dell'articolo 439 c.p., il riferimento a schemi presuntivi che s'attestano su indicazioni di carattere meramente precauzionale, ovvero, in particolare, ai cosiddetti CSC, limiti di concentratone della contaminazione che costituiscono ai sensi del citato decreto legislativo sull'inquinamento la prudenziale indicazione di una soglia di valori al di sotto della quale non si richiede, neppure in presenza di assunzione quotidiana e sul lungo periodo, alcun accertamento ulteriore di rischio e il cui superamento neppure basta ad integrare la fattispecie specifica di cui al Decreto Legislativo n. 156 del 2006, articolo 257, posto che per la punibilita' delle condotte ivi previste – che pure implicano un "inquinamento" che costituisce evidentemente un minus rispetto all'ipotesi di "avvelenamento" – si richiede il superamento delle "concentrazioni soglie di rischio" (CSR), ovverosia di valori ben superiori ai parametri di CSC

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 45001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Toni Adet – Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefan – rel. Consigliere Dott. BONITO Francesco M....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 ottobre 2014, n. 42309. In tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, perché si configuri la circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (fattispecie relativa alla morte di un lavoratore che durante le operazioni di carico di attrezzature e materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di comunicare con un collega che si trovava al piano strada)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 10 ottobre 2014, n. 42309 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 1/02/2012 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria emessa il 12/02/2010 dal Tribunale di Monza, condannando G.R. , L.M.D. , Gr.Pi. e S.M. in solido al...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998. In tema di riabilitazione l'adempimento dell'obbligo non e' condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata spettando all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di una adeguata offerta riparatoria. Ne', si e' aggiunto, rileva l'intervenuta prescrizione del reato dal momento che la ratio che informa l'istituto della riabilitazione attribuisce rilievo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge, in relazione alla condotta successiva successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato". L'obbligo di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato trova ragione d'essere nella intervenuta condanna con decreto penale esecutivo, la cui efficacia non puo' venir meno per effetto delle sentenze indicate dal ricorrente. A nulla rileva infatti che in altro processo penale egli sia stato assolto non avendo esercitato attivita' gestorie o che sia stata revocata la sentenza di fallimento. Il contrasto di giudicati trova la sua composizione nell'istituto della revisione.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere Dott. BONITO Francesco Mar...