Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46498 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO P. – rel. Consigliere...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085. Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. In altri termini, l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere – Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere – Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere – Dott. CENTONZE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48264. Ciò che caratterizza l'attività di vigilanza o custodia (di proprietà mobiliari od immobiliari) e di investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati, di cui tratta l'art. 134 r.d. n. 733 del 1931 (T.U.LP.S.), è che detta attività sia svolta, per conto terzi, in forma professionale. La sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente attività integrativa di essa. La subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione prefettizia dipende, quindi, dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività – integrativa – diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività professionali svolte con l'impiego di armi. Tanto ineludibilmente postula, perciò, da un lato che essa sia svolta in forma professionale, o imprenditoriale che dir si voglia (e non sembra doversi qui ricordare che l'impresa può essere anche individuale); dall'altro che sia rivolta alla protezione o al soddisfacimento di interessi di un numero indeterminabile a priori di "terzi", giacché solo la potenziale diffusione della attività e il generico coinvolgimento di qualsivoglia terzo consente di ritenere configurabile quell'astratto pericolo per la "pubblica sicurezza" che integra l'oggettività giuridica della violazione sanzionata ai sensi, appunto, del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48264 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2008 del Tribunale di Monza, sezione di Desio, appellata dalla parte civile C.M.T. , che aveva assolto con la formula...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2014, n. 46479. In tema di bancarotta semplice, le pene accessorie devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola dettata dall'articolo 37 c.p., per il quale la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24988. Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24988 Svolgimento del processo Il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da Abbondanza Francesco con citazione del 23-10-2000 nei confronti di D.G.M.,di Calabrese Maurizio e della Ras Assicurazioni s.p.a per i danni riportati alla persona ed al motociclo in un...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24260. La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), cit., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2014, n. 23984. L'esenzione dal pagamento del contributo di mobilità si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 novembre 2014, n. 23984 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24990. In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico)
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24990 Svolgimento del processo Con sentenza depositata l’8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti della Winterthur Assicurazioni...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 novembre 2014, n. 24109. L'Ufficio procede alla rettifica solo dopo aver recapitato al contribuente un avviso di accertamento chiaro e motivato. Il cittadino cioè deve essere immediatamente messo a conoscenza non solo della pretesa, ma anche del titolo che ne rappresenti la base. In caso contrario viene leso il fondamentale diritto alla difesa, del cittadino non potendo fornire delle controdeduzioni indispensabili nella fase del contraddittorio da attivare obbligatoriamente nella fase precontenziosa
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 12 novembre 2014, n. 24109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI Antonino – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 novembre 2014, n. 5768. E' principio ormai noto che l'esercizio del potere di annullamento in autotutela deve essere sorretto da congrua motivazione e dal raffronto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato inciso dal provvedimento
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 novembre 2014, n. 5768 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12130 del 2003, proposto dal COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, in persona del sindaco in carica, rappresentato...