Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 21 novembre 2014, n. 5768

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12130 del 2003, proposto dal COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Fr., Do.Br., Ro.Co. e Lu.So., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma.Fr. in (…);

contro

RO.AD. e Ro.Si., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma.Ve. e Ma.Br., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma.Ve. in (…);

nei confronti di

Do.Al.;

Provincia di Verona;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – Venezia Sezione II n. 2258/2003, resa tra le parti, concernente annullamento parziale della concessione edilizia per l’edificazione di un fabbricato da destinare ad attività agricola

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro.Ad. e Ro.Si.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 luglio 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avvocato Ro.Co. e l’avvocato Ma.Ve.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sentenza n. 2250 del 2 aprile 2003, in accoglimento del ricorso n. 610 del 2003 proposto dai signori Ro.Ad. e Ro.Si., annullava il provvedimento del Comune di Valeggio sul Mincio n. 20848 del 20 dicembre 2012, recante parziale annullamento della concessione edilizia n. (…) del (…) in variante alla concessione n. (…) del (…) e gli atti presupposti.

2.- Il provvedimento adottato dal Comune di Valeggio sul Mincio di annullamento in autotutela, per la parte eccedente metri 7,00 dal piano di campagna, della concessione edilizia in variante n. (…) del 2002, su indicata, assumeva che “…il piano di campagna originario (sul quale è stato collocato l’edificio…) era posto ad un livello medio inferiore rispetto al livello medio della sede stradale. Che, pertanto, la quota 00 di riferimento ai fini della misurazione delle altezze consentite, doveva essere presa dal piano di campagna e non dal piano della sede stradale ai sensi dell’art. 22 delle NTA del vigente PRG. Che, invece, il progetto indica come quota 0,00 la quota del piano stradale anziché la quota del piano di campagna, riportando sugli elaborati progettuali un andamento del terreno originario non corrispondente alla situazione effettivamente esistente, inducendo in errore la commissione edilizia ed il Responsabile del Servizio sulla assentibilità della concessione richiesta per quanto riguarda le altezze massime consentite nella zona E che non possono superare i mt. 7,00 dalla quota 0,00. Che la concessione edilizia risulta illegittima nella parte in cui l’edificio assentito supera l’altezza massima di mt. 7,00 rispetto al piano di campagna originario..” 3.- Il provvedimento veniva gravato con ricorso al TAR Veneto dai proprietari, Ro.Ad. e Ro.Si., che ne deducevano l’illegittimità alla stregua dei seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 delle NTA del PRG del Comune di Valeggio sul Mincio che consentirebbe di elevare il piano di campagna originario nel caso di dislivello rispetto alla quota stradale;

b) difetto di istruttoria, avendo l’ufficio tecnico effettuato un calcolo delle altezze illegittimo;

c) erronea valutazione della situazione di fatto, non sussistendo l’asserita difformità del progetto o l’incompleta rappresentazione dello stato dei luoghi;

d) difetto di motivazione.

4.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 2258 del 2003 accoglieva il ricorso, con condanna del Comune soccombente al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio.

Ad avviso del TAR, il progettista si sarebbe avvalso della facoltà prevista dall’art. 22 delle vigenti NTA del PRG del Comune ed avrebbe legittimamente previsto l’eliminazione del dislivello del fondo mediante riporto di terra, rapportando in tal modo il piano di campagna alla quota della sede stradale.

La correttezza di tale scelta sarebbe comprovata, afferma il TAR, dalla circostanza che, ove si seguisse l’interpretazione del tecnico comunale, l’edificio dei ricorrenti, ancorché collocato a 25 metri dalla strada, dovrebbe comunque essere collocato ad un livello sensibilmente più basso (m. 5,14 rispetto alla strada medesima).

5.- Il Comune di Valeggio sul Mincio ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma per vizio in iudicando, in ordine all’interpretazione dell’art. 22 delle NTA del piano regolatore generale.

6.- Si sono costituiti i giudizio i signori Ro.Ad. e Ro.Si. che hanno chiesto il rigetto dell’atto di appello, riponendo anche le censure assorbite nella sentenza.

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 29 luglio 2014, il giudizio è stato trattenuto il decisione.

7.- L’appello è infondato e va respinto.

8.- La controversia secondo il percorso logico motivazionale del TAR verte principalmente sulla portata dell’articolo 22 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Valeggio sul Mincio che dispone “L’altezza degli edifici è misurata dal piano del marciapiede o in una sua assenza dalla sede stradale su cui i fabbricati prospettano fino alla linea orizzontale di intersezione della facciata con la gronda (comma 1)…Per le strade non orizzontali l’altezza va misurata sul prospetto a valle (comma 3).

Qualora tra il piano della sede stradale e il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota naturale e/o consolidata ed esistente all’entrata in vigore delle presenti norme, superiore a metri 1,00 il piano di riferimento ai fini sempre della misurazione dell’altezza, sarà quello del terreno circostante l’edificio stesso con la possibilità di riportare alla quota stradale gli avvallamenti e i dossi (comma 4).

8.1- La disposizione dell’art. 22 delle NTA consente, in considerazione della morfologia dei terreni e della conseguente e naturale possibilità della presenza di avvallamenti, di riportare alla quota stradale gli avvallamenti e i dossi, ancorando, in tal caso, la quota su cui realizzare gli edifici alla quota delle strade su cui prospettano, fermo il limite di non oltrepassare “..la linea orizzontale di intersezione della facciata con la gronda” .

Da ciò l’infondatezza dell’asserzione del Comune di Valeggio sul Mincio, secondo la quale la quota naturale e/o consolidata ed esistente implica che non sono possibili innalzamenti artificiali.

8.2- Ugualmente risulta avulsa dal dato positivo della disciplina urbanistica l’ulteriore asserzione del Comune, secondo la quale, anche nell’ipotesi di reinterro degli avvallamenti, la misurazione dell’altezza andrebbe rapportata al terreno circostante l’edificio stesso, cioè al piano di campagna rilevato alla quota naturale e/o consolidata ed esistente all’entrata in vigore delle norme di piano.

8.3- Del tutto pretestuosa è, poi, l’affermazione che il rilascio della concessione edilizia era stata originata da una “non corretta rappresentazione dell’originario andamento del terreno”.

Con la concessione edilizia del (…) veniva assentita la costruzione di un fabbricato rustico composto da un piano interrato adibito a cantina e due piani fuori terra dell’altezza massima di 7 metri, adibiti il piano terra a ricovero attrezzi e il primo piano ad appassimento uve.

Con la variante del (…) venivano autorizzate alcune modifiche interne ai vari piani, la realizzazione al primo piano di un’abitazione ed una lieve rotazione del prospetto rispetto al fronte strada.

All’ originaria domanda di concessione edilizia era stata allegata la relazione tecnica del progettista e direttore dei lavori in cui si specificava che la zona adibita a cantina – piano interrato – sarebbe stata accessibile sia dall’impianto di montacarichi che da uno scivolo esterno che sfrutta anche l’andamento naturale del terreno e veniva evidenziato il livellamento del terreno tra la strada e l’area interessata dal costruendo edificio e che la facciata del fabbricato prospiciente la sede stradale sarebbe stata dell’altezza di metri 7,00 in conformità al disposto dell’art. 22, commi I e IV delle NTA del vigente piano regolatore generale del comune.

Al progetto veniva allegata anche la relazione geologica con relativa planimetria quotata.

Dai suddetti documenti risultava evidente che l’edificio sarebbe sorto frontistante la strada comunale denominata (…), in un’area caratterizzata da un dislivello, con relativo pendio rispetto alla strada sovrastante estrema, la cui esistenza veniva ulteriormente evidenziata nella relazione tecnica allegata.

Nel progetto allegato all’istanza di concessione edilizia veniva messo chiaramente in luce non solo il riempimento e, quindi, l’eliminazione dell’avvallamento esistente tra la strada e l’area interessata dal costruendo edificio ma, anche, che la facciata di quest’ultimo, prospettante verso la sede stradale e pressoché parallela alla strada stessa, avrebbe avuto un’altezza pari a mt. 7,00 e ciò in conformità al disposto di cui all’art. 22, commi I e IV delle NTA del piano regolatore generale.

La domanda veniva esaminata favorevolmente dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 30 agosto 2000 e riportava il parere favorevole della USL e veniva disposto il vincolo di destinazione della struttura ad uso agricolo, essendo stata rilasciata dalla Regione Veneto attestato di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale a Ro.Ad..

La stessa procedura veniva seguita per l’approvazione della variante.

E’ indubbio, quindi, che il Comune aveva assentito il progetto nel pieno convincimento della legittimità dell’intervento proprio alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 22 delle NTA che veniva richiamato nel progetto, le cui tavole planimetriche e le relazioni rappresentavano esattamente le modalità costruttive e gli interventi per portare la quota di campagna alla quota della strada frontistante.

8.4- Il tardivo ripensamento del Comune di Valeggio sul Ticino fu, invero, determinato da esposti di cittadini e della Soprintendenza per l’impatto del fabbricato nell’ambiente circostante.

Sennonché la suddetta circostanza non poteva assurgere a motivo di annullamento della concessione edilizia in assenza del vincolo paesaggistico e di una disciplina urbanistico – edilizia priva di parametri precisi in ordine alla misurazione delle altezze dei fabbricati dal piano di campagna, essendo, al contrario, consentito il livellamento del terreno.

8.5- Pur prescindendo dalle considerazioni su esposte, non può non rilevarsi la fondatezza del ricorso con riferimento alla censura dedotta dai ricorrenti in primo grado in ordine alla carenza motivazionale del provvedimento del Comune di Valeggio sul Mincio di annullamento in autotutela.

E’ ius receptum che l’esercizio del potere di annullamento in autotutela deve essere sorretto da congrua motivazione e dal raffronto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato inciso dal provvedimento.

Nel caso, la violazione contestata, ovvero l’altezza del fabbricato rispetto al piano di campagna, come detto, è incentrata sull’interpretazione di una norma (art. 22 delle NTA) tutt’altro che chiara nella formulazione e che la stessa amministrazione aveva interpretato in maniera diversa all’atto del rilascio della concessione edilizia e della variante.

Né nel provvedimento si fa riferimento ad un eccesso di volumetria rispetto ai parametri di piano o a difformità dal progetto, sicché il provvedimento risulta del tutto privo delle ragioni di illegittimità della concessione edilizia.

Quanto al rilevante impatto visivo ed estetico determinato dall’eccessiva altezza del fabbricato, la circostanza, che nemmeno compare nel provvedimento di annullamento, non può integrare la congrua e puntuale motivazione richiesta nell’esercizio del poter di annullamento in autotutela.

Manca, poi, del tutto il raffronto, pure richiesto dalla copiosa giurisprudenza in materia, tra le ragioni di specifico e concreto interesse pubblico e l’interesse privato inciso che giustifica l’intervento in autotutela.

Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

La peculiarità della controversia consente in via eccezionale di disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere

Doris Durante – Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2014.

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