cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 12 novembre 2014, n. 24109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino – Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10561/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) con procura notarile del Not. Dr. (OMISSIS) in (OMISSIS) rep. n. 38659 dell’11/09/2014;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la decisione n. 2182/2008 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che insiste nel rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria centrale depositata il 12 marzo 2008, non notificata, che aveva respinto un ricorso della stessa agenzia contro una sentenza della commissione tributaria di 2 grado di Ancona, di conferma dell’annullamento di un avviso di rettifica del valore dichiarato di un immobile posto in (OMISSIS), oggetto di una compravendita avvenuta tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’anno 1982.
Nella decisione impugnata la commissione tributaria centrale ha affermato che l’avviso era da ritenere mallo per difetto della motivazione.
Si e’ costituito il solo (OMISSIS), con controricorso e successiva memoria.
Non hanno svolto difese gli eredi di (OMISSIS), deceduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, articoli 20 e 31 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, formulando il quesito “se in tema di imposta di registro e di Invim e’ sufficiente che nella motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato dell’immobile l’ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, sicche’ erri la CTC la quale abbia ritenuto affetto da vizio di motivazione l’atto impositivo nel quale non erano enunciati dati di fatto certi che consentano ai contribuenti di contestarne motivatamente le conclusioni”.
2. – Il motivo e’ inammissibile per genericita’, anche in prospettiva di autosufficienza.
3. – La sentenza impugnata contiene, nel punto che rileva, la seguente specifica affermazione: “l’avviso di accertamento di valore non rende esplicito e manifesto l’iter logico giuridico seguito nella valutazione dei dati di fatto che l’ufficio assume di aver raccolto, ma che non sono stati indicati e cio’ non ha consentito al contribuente di avere l’esatta cognizione dei presupposti di fatto dell’accertamento, cosi’ da poterlo verificare ed eventualmente contestare”.
In sostanza, la commissione tributaria centrale ha accertato che l’avviso mancava sia dell’indicazione dei dati di fatto necessari alla determinazione del valore, sia della esplicitazione dell’iter logico seguito in vista della sua rettifica.
4. – La ricorrente censura la statuizione affermando che l’avviso aveva riportato il criterio astratto seguito a tal riguardo. Ma tale assunto – al di la’ di ogni distinta considerazione – si rivela assertorio, non essendo stato trascritto il contenuto dell’avviso di rettifica.
Questa corte, di contro, va ripetendo, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’articolo 366 c.p.c., che, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo della congruita’ del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, e’ necessario, a pena di inammissibilita’, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensi’ amministrativo, la cui legittimita’ e’ necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (v., tra le piu’ recenti, Cass. n. 9536-13; n. 8312-13).
Sotto il citato profilo il presente si ricorso si rivela carente, e cio’ ne determina la declaratoria di inammissibilita’. Spese della parte costituita alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuale che liquida, in favore della parte costituita, in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali nella percentuale di legge.

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