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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  5 dicembre 2014, n. 25725 Svolgimento del processo B.U. convenne, davanti al tribunale di Lecco, B.R. chiedendone la condanna al rilascio degli immobili da questo occupati, di comproprietà delle parti al 50%. Il convenuto, costituitosi, contestò la fondatezza della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata sentenza...

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Consiglio di Stato sezione IV sentenza 2 dicembre 2014, n. 5957 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello nr. 9002 del 2014, proposto dalla REGIONE LAZIO, in persona del...