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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 15 dicembre 2014, n. 52103. L'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorche' succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruita' della pena, la concedibilita' della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilita', dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che e' stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale penale sentenza 15 dicembre 2014, n. 52103 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 dicembre 2014, n. 52413. Ai fini della configurabilita' del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e' necessaria la consapevolezza del percettore della somma in ordine allo stato di decozione dell'impresa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 dicembre 2014, n. 52413 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silva – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 dicembre 2014, n. 52411. Il medico deve intervenire anche se ci sono poche probabilità di salvezza. Nei reati omissivi impropri l'accertamento della causalità si componga di un decorso reale da spiegare con certezza e di un decorso ipotetico a base probabilistica, relativo alla efficacia del comportamento diligente omesso

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 dicembre 2014, n. 52411   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26183. La dichiarazione fiscale non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa un momento dell'iter volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 12 dicembre 2014, n. 26183   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. MARULLI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590. In tema di quantificazione dei danni non patrimoniali si può evidenziare la necessita' di una drastica riduzione dell'applicazione delle poste liquidatorie indicate nelle tabelle normative (di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e al Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modifiche, articoli 138 e 139) o in quelle di diversa natura, come le tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicabilita' in giudizio ha trovato riconoscimento anche a livello di giurisprudenza di legittimita', evidenziandosi come il richiamo alle tabelle di Milano garantisce una unita' di trattamento di riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal suddetto Tribunale essendo esso gia' ampiamente diffuso sul territorio nazionale tanto da assumere la valenza in linea generale di parametro di conformita' della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26427. In tema di condominio negli edifici e' desumibile implicitamente che le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione di una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall'articolo 1120 cod. civ., ma costituiscono pur sempre innovazioni, da approvarsi con la maggioranza qualificata

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26427 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 dicembre 2014, n. 6469. Il rilascio e il rinnovo di licenza di p.s. è disciplinato da norme particolarmente rigorose sul piano oggettivo e soggettivo, e ciò vale anche per quella in questione connessa proprio all'uso delle armi e quindi al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità. Di conseguenza viene altresì riconosciuta la più ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze in atto sussistenti e che si deve esplicitare in un complessivo giudizio e in una motivazione, sia pure sintetica, di carattere concreto e non astratto. Nella fattispecie la Sezione condivide le argomentazioni già svolte in sintesi ma specifiche dal T.A.R., che, dopo aver richiamato il contesto normativo, ha sottoposto a sindacato i singoli fatti posti a base del provvedimento impugnato con considerazioni a favore dell'accoglimento del ricorso dell'interessato, come detto perché "non esisteva alcun accertamento oggettivo dei fatti" che giustificasse il giudizio negativo di "sopravvenuta inaffidabilità".

Consiglio di Stato sezione III sentenza 31 dicembre 2014, n. 6469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2009, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata...