Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 dicembre 2014, n. 53578 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53677. Integra il reato di attribuzione fittizia di beni la fusione tra una società controllante ed una società controllata laddove l'operazione sia servita, anche se compiuta unitamente ad altre e perfino se non perfezionata, a schermare la posizione di chi realmente gestisce la ricchezza
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 53677 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. ALMA Marco Mar – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1388. L'ipotesi della desistenza volontaria presuppone una determinazione da parte del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa indipendentemente dall'intervento di cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (esclusa, nella specie, la sussistenza della desistenza nella condotta dell'imputato che, entrato in un negozio brandendo all'indirizzo del commerciante un coltello dal manico nero, intimandogli di consegnargli tutti i soldi che aveva, era uscito precipitosamente perché la vittima sottrattasi alla sua signoria temporanea era riuscita a guadagnare la fuga, uscire dal negozio e chiamare in soccorso il commerciante esercente l'attività accanto alla sua). Nel caso di specie, la condotte delittuosa è stata interrotta dalla decisione della vittima di venire alle mani con il processo aggressore. Si ha recesso attivo quando, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento (nella specie l'imputato, immediatamente dopo aver colpito la vittima cagionandone gravissime lesioni, si era adoperato per soccorrerla, per un verso frenando l'emorragia dalle ferite con un asciugamano bagnato d'acqua avvolto attorno al capo e, per altro verso, altrettanto immediatamente adoperandosi per consentire il pronto intervento dei sanitari e di una ambulanza. Tale condotta aveva consentito il ricovero della vittima in ospedale e l'intervento chirurgico in tempi estremamente ravvicinati rispetto all'insorgenza delle patologie cagionate, dovendo, pertanto, essere preso in considerazione dai giudici del merito per stabilire la sussistenza gli estremi della diminuente di cui all'art. 56, comma 4, c.p.) Ne discende l'inconfigurabilità dell'azione in termini di recesso attivo non essendo la stessa giunta al compimento attesa la violenta reazione della vittima.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 gennaio 2015, n. 1388 Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del tribunale di Caltagirone in data 14/4/2001, appellata dall’odierno ricorrente, di condanna dello stesso per il delitto di estorsione tentata per essere il B. entrato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 dicembre 2014, n. 53695. La nomina di ulteriori difensori diviene efficace (ai sensi dell'articolo 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) anche nel caso di successiva «rinuncia» al mandato da parte del difensore nominato in precedenza, operando ex nunc.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 dicembre 2014, n. 53695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere...
Consiglio di Stato, sezzione III, sentenza 14 gennaio 2015, n. 63. Ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012, tra i requisiti essenziali per il conseguimento del beneficio della regolarizzazione del rapporto di lavoro di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno, c'è quello della presenza del lavoratore straniero in Italia in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza dello straniero in Italia deve durare "ininterrotta", senza possibilità di interpretazioni derogatorie, non potendo acquistare nessuna importanza le ragioni dell'eventuale assenza temporanea dal territorio italiano
Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2015, n. 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10078 del 2014, proposto da: Af.Ga., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.Tr., con domicilio eletto presso Fe.Na. in...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 12. Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi". A sua volta, l'art. 167 consente l'accertamento postumo "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Questi sono gli unici interventi dei quali è possibile l'accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia: quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 gennaio 2015, n. 546. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di «incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita» comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 15 gennaio 2015, n. 546 Fatto e diritto Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’ars 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. : “La Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2015, n. 344. La Corte territoriale ha esaurientemente motivato le ragioni disciplinari specificamente contestate dalla società datrice. Esse sono state individuate dalla sentenza impugnata nell'abuso palese della concessione del benefit dei"l'utilizzo dell'autovettura, ancorché affidata al coniuge, in modo abnorme per lunghe percorrenze in periodi in cui il rapporto era sospeso per malattia" (come appunto oggetto di dettagliata contestazione nella lettera inviata, con puntuale indicazione dei periodi di assenza del lavoratore per malattia e dei rifornimenti di carburante compiuti e dell'entità di chilometri, oltre 4.000, assolutamente ingiustificabile in periodo di malattia), pure rendendo "impossibili i controlli che il datore di lavoro avrebbe potuto richiedere" in tali periodi di malattia per assenza dalla propria abitazione, pure oggetto di specifica contestazione datoriale nella medesima lettera (in cui si legge, come sia "emerso che Ella, nonostante fosse in malattia, ha dichiarato di aver effettuato i seguenti rifornimenti, in occasione dei quali peraltro avrebbe dovuto essere al Suo domicilio per poter essere sottoposto alle eventuali visite di controllo"). A fronte dell'emergenza di tali risultanze, frutto di un adeguato accertamento in fatto del giudice di merito (pure insindacabile in sede di legittimità), appare priva di ogni plausibile fondatezza confutativa del ragionamento della Corte territoriale l'insistita contestazione in ordine alla concessione dell'uso "promiscuo" dell'autovettura, non potendosi seriamente dubitare come essa non rilevi in relazione a periodi così lunghi di assenza per malattia (dal 23 marzo 2008 al 22 giugno 2008 e dal 25 giugno 2008 al 22 agosto 2008, secondo la lettera di contestazione), in cui il numero abnorme di km. percorsi risponde ad un uso "esclusivo" per ragioni non di ufficio, né in alcun modo giustificabile, a fronte dell'obbligo del lavoratore di non allontanarsi dall'abitazione ed anzi in aperta contraddizione con esso. Quanto poi all'assenza da casa in fasce orarie di reperibilità, incontestata e comunque documentata, essa non è stata apprezzata sotto il profilo di rituale modalità del suo accertamento, in supposta violazione dell'art. 5 l. 300/1970, ma piuttosto sotto quello del notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza ai sensi degli artt. 2104 e 2110 c.c., indubbiamente sussistenti anche in riferimento al periodo di malattia, in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi vigente, ancorché sospeso. Il comportamento accertato è stato quindi, in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, correttamente ritenuto come integrante, anziché giusta causa, giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con una conversione (nel caso di specie, in accoglimento di domanda subordinata del lavoratore) nel potere di qualificazione giuridica del giudice, fermo restando il principio di immutabilità della contestazione.
Suprema Corte Cassazione sezione lavoro sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da C.T.S. s.p.a. il 22 agosto 2008, a seguito di contestazione disciplinare, a C.S.A. , suo dipendente dalla fine...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27323. La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facolta' che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime" e, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti hanno accettato "anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto"
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 23 dicembre 2014, n. 27323 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Laura...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391. Qualora il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l’espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia stato posto direttamente a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale ed anzi con l’espressa esclusione dell’operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso – di cui alla fattispecie – di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all’utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervenuto fra l’utente e la struttura del S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione della prestazione, introdotta dall’utente contro la struttura, l’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. . n. 206 del 2005, in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella specie, un’Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell’utente come “professionista”
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – est. Consigliere...