Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 marzo 2015, n. 13062 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15235. In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni: a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea; b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15235 Ritenuto in fatto 1. Il sig. A. P. ricorre per l’annullamento della sentenza dei 12/12/2013 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado impugnata dall’imputato stesso, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 112,...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 aprile 2015, n. 15713. Cancello malfunzionante, ed il cane fugge dal giardino aggredendo due uomini, tale fattispecie esula dal caso fortuito. Questo, come è noto, si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 15 aprile 2015, n. 15713 Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice di pace ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato S. F., chiamato a rispondere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. In tema di profitto da reato, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico. Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca. La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito. Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15249 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870. Ai fini IRAP, non si appalesa sufficiente l’accertamento della mera esistenza di una organizzazione di fattori produttivi (che è l’antefatto dell’apprezzamento demandato al giudicante) ma risulta dirimente la qualificazione del rapporto che intercorre tra detti fattori produttivi, in termini tali che il contributo apportato all’incremento del valore netto della produzione da quelli aggiuntivi (rispetto alla prestazione d’opera intellettuale) sia connotato da “rilevanza” e non possa supporsi che sia già stato oggetto di tassazione per imposizione diretta del reddito, in capo al datore di lavoro o al professionista che della prestazione sia l’esecutore diretto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333. L’avvocato non può agire in giudizio per il pagamento dell’onorario di fronte al giudice di residenza formale del cliente risultante dai dati anagrafici quando è a conoscenza della sua effettiva dimora. In tal caso, infatti, la nozione di residenza deve essere intesa in senso non formale, ma sostanziale, quale luogo di dimora abituale previsto dall’articolo 43 del Cc. Nella fattispecie, i giudici hanno sottolineato che la dimora effettiva del cliente, Milano anziché Arezzo, era individuabile attraverso alcuni chiari indici come la sede di lavoro e la corrispondenza scambiata dalle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 – data di efficacia del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012 – la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2015, n. 6245. A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare una effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di quest’ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2015, n. 6245 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 aprile 2015, n. 6855. Ove la convivenza in seno alla c.d. “famiglia di fatto” assuma i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno. Rescindendosi, così, ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso; pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 3 aprile 2015, n. 6855 RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11/11/2004, L.E. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie I.M. G., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile. Costituitosi il contraddittorio, la I. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno...