Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 3 aprile 2015, n. 6855

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 11/11/2004, L.E. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie I.M. G., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.
Costituitosi il contraddittorio, la I. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per sè.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza non definitiva in data 3/7/2006, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva in data 31/05/2010, poneva a carico del L. assegno divorzile di Euro 1.000,00 mensili a favore della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Proponeva appello la I., chiedendo una decorrenza anteriore dell’assegno. Costituitosi il contraddittorio, il L. chiedeva rigettarsi il gravame e, in via di appello incidentale, l’esclusione di ogni assegno.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 03/07/2011, in parziale accoglimento dell’appello principale, disponeva la decorrenza dell’assegno dal mese di ottobre del 2006 (passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio); rigettava l’appello incidentale del marito.
Ricorre per cassazione il L..
Resiste, con controricorso, la I., che pure deposita memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè vizio di motivazione, non avendo tenuto conto la Corte di merito della stabile convivenza, che aveva dato luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, della I. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico del coniuge, anche se tale convivenza venisse a cessare.

Con il secondo, violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, nonchè contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza dell’assegno divorzile.

Afferma il giudice a quo che, una relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge nei limiti in cui tale relazione ‘incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito’.

Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, (tra le altre, Cass. N. 17195 del 2011), ha chiarito che l’espressione ‘famiglia di fatto’ non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una ‘famiglia’, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost..

Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli; non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio, e tale identità di posizione è oggi pienamente ribadita e assicurata dalla recente riforma della filiazione del (OMISSIS)), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria ‘famiglia di fatto’. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.

E’ consapevole il Collegio, che, anche nell’ambito della giurisprudenza sopra indicata ormai nettamente maggioritaria, talora si è affermato (Cass. N. 17195 del 2011, predetta) che il fenomeno andrebbe spiegato con una sorta di ‘quiescenza’ del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, ancora estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi.

Tuttavia, riesaminandosi la questione, sembra a questo Collegio assai più coerente, rispetto alle premesse sopra indicate, affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).

Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all’evidenza, nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

Nella specie, il giudice a quo ritiene pacifica (anche perchè già oggetto di esame sia nel corso del giudizio di separazione che del primo grado del presente giudizio di divorzio), la ‘convivenza more uxorio ‘ instaurata dalla I. con R.G., da cui erano nati due figli, uno dei quali morto alla nascita. Aggiunge il giudice a quo che la relazione stabile tra I. e R., e dunque anche l’apporto economico di questo alla famiglia di fatto, era venuto meno dal gennaio 2003. Ma tale circostanza, come si diceva, non potrebbe costituire titolo per ottenere l’assegno divorzile.

Accolto il primo motivo del ricorso, rimane assorbito il secondo.

Va cassata la sentenza impugnata.

Può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Va rigettata la domanda di assegno divorzile, proposta dalla I..

La novità della questione trattata richiede la compensazione delle spese per tutti i gradi del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile; compensa le spese tra le parti per tutti i gradi del procedimento.

In caso di diffusione, omettere generalità ed altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

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