Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 marzo 2015, n. 6245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18410-2011 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del direttore della Direz. Legale e procuratore speciale dell’amministratore delegato Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1310/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2011, R.G.N. 390/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti “dal proprio veicolo a seguito del sinistro verificatosi sull’autostrada (OMISSIS) a causa del fondo ghiacciato”.

L’adito Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, accolse la domanda e condanno’ la societa’ convenuta al pagamento della somma di euro 6.075,48, oltre spese processuali.

2. – Sul gravame interposto da (OMISSIS) S.p.A., la Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica il 1 giugno 2011, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla (OMISSIS), che condannava alla restituzione delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza ex articolo 186-quater cod. proc. civ., nonche’ al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2.1. – La Corte territoriale osservava, in via assorbente sui motivi di appello (ritenendo, tra l’altro, doversi prescindere da quello sulla contestata applicabilita’ dell’articolo 2051 cod. civ. all’ente proprietario della strada, “essendo recentemente la giurisprudenza profondamente mutata sul punto, con un’apertura in precedenza negata”), che era fondata la doglianza sulla “esistenza di un’insidia o trabocchetto”, fattori da ravvisarsi “allorche’ ricorrano contestualmente il carattere obiettivo della non visibilita’ del pericolo e quello soggettivo dell’imprevedibilita’ dello stesso”. Nella specie, il sinistro si era verificato il (OMISSIS) in zona montana, “con pioggia mista a ghiaccio, talche’ era ben prevedibile che il fondo stradale potesse essere scivoloso e ghiacciato, quantomeno a tratti, come nella situazione de qua”. Ne’ poteva valere, in assenza di altri riscontri, la mera dichiarazione della parte di procedere ad una velocita’ di 70 kmh, la’ dove il limite consentito era di 90 kmh.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 cod. civ., nonche’ dedotto vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe errato, in una fattispecie di danni “derivanti da strade”, a subordinare l’articolo 2051 cod. civ. all’esistenza “del requisito dell’insidia e del trabocchetto”.

Inoltre, sarebbe viziata la motivazione della sentenza impugnata la’ dove ha riconosciuto “nella prevedibilita’ del ghiaccio autostradale un elemento ostativo alla responsabilita’ oggettiva del custode (mentre avrebbe dovuto essere l’esatto contrario, con la prevedibilita’ della situazione escludente il caso fortuito) e nella parte in cui aveva poi sostenuto che la Societa’ (OMISSIS) fosse stata condannata in prime cure solo ex articolo 2051 c.c. e non anche ex articolo 1218 c.c.”.

2. – Con il secondo mezzo e’ prospettato vizio di motivazione, nonche’ mancata applicazione degli articoli 1227 e 2043 cod. civ.

Sotto il primo profilo la ricorrente si duole della “insufficienza motivazionale in relazione alle conseguenze giuridiche generatesi dall’accertamento dell’inesistenza dell’insidia stradale ed in relazione al fatto che, la pur esistente anomalia stradale, seducentemente prevedibile, ma non adeguatamente protetta dal custode, potesse qualificarsi ugualmente quale fatto ingiusto e dar diritto comunque ad un risarcimento”.

Sotto il secondo profilo, si osserva in ricorso che solo nel caso in cui venga esclusa, per impossibilita’ della custodia, l’applicabilita’ dell’articolo 2051 cod. civ., viene in rilievo l’applicazione dell’articolo 2043 cod. civ., che, pero’, non essere limitato al rilievo della assenza dell’insidia.

3. – Con il terzo mezzo e’ denunciato un vizio di motivazione.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed “oscura” in relazione al “perche’ la ritenuta insussistenza dell’insidia dovesse travolgere, ipso iure, anche la condanna fondata sull’articolo 1218 c.c. e sull’accertata omissione del dovere di tenere in buono stato manutentivo l’autostrada”.

4. – Con il quarto mezzo e’ dedotto ancora un vizio di motivazione.

La sentenza della Corte di appello veneziana sarebbe incoerente e contraddittoria sul punto decisivo “per il quale il tratto ghiacciato avrebbe dovuto e potuto essere prevedibile”.

5. – I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.

La ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra sulla questione della “insidia”, prescindendo la Corte territoriale dall’esaminare funditus sia il motivo di appello della societa’ (OMISSIS) in ordine alla responsabilita’ contrattuale (ritenuto “non dirimente nella fattispecie concreta”), sia il motivo di gravame, proposto dalla stessa societa’, sulla inapplicabilita’ dell’articolo 2051 cod. civ.

In definitiva, la responsabilita’ civile della societa’ appellante, in relazione al sinistro per cui e’ causa, e’ stata esclusa perche’ la contingente situazione del fondo autostradale – scivoloso e ghiacciato – era prevedibile e, dunque, non costituiva “insidia”, in ragione della caduta di “pioggia mista a ghiaccio” il (OMISSIS) in una zona montana.

Si tratta, tuttavia, di motivazione, nel suo complesso, insufficiente ed equivoca, nonche’, in ogni caso, disarmonica rispetto ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto ispirarsi il giudice di secondo grado.

In primo luogo, la Corte territoriale, in riferimento all’ipotesi di responsabilita’ contrattuale, non si fa assolutamente carico di calibrare il fatto della ritenuta assenza della apprezzata insidia, ritenuto assorbente, in relazione al paradigma della “impossibilita’ della prestazione” per causa “non imputabile” al debitore (articolo 1218 cod. civ.), lasciando, peraltro, intendere di essere incline, piuttosto, a dare rilievo alla diversa ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale e, in siffatto ambito, alla fattispecie di cui all’articolo 2051 cod. civ. (evocando a tal fine, seppur genericamente, la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’).

Inoltre, quanto alla responsabilita’ di natura extracontrattuale (su cui parrebbe orientarsi la Corte territoriale), il principio che, nella fattispecie (danno ad autoveicolo verificatosi a causa di fondo ghiacciato e scivoloso del tratto autostradale in percorrenza), avrebbe dovuto guidare il giudice del merito e’ quello secondo il quale “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, e’ configurabile la responsabilita’ per cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilita’ di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode e’ tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilita’ civile, la necessita’ di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potra’ configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attivita’ di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestivita’ dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495). Con l’ulteriore precisazione che soltanto “ove non sia applicabile la responsabilita’ di cui alla norma citata, per l’impossibilita’ in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., essendo in questo caso a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilita’, quali la possibilita’, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia” (Cass., 19 maggio 2011, n. 11016).

In tale prospettiva, l’esame della fattispecie sotto la lente dell’articolo 2051 cod. civ. e’ risultato, pero’, del tutto fuori quadro, dandosi rilievo ad una situazione di “insidia” (fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio) estranea alla struttura ed alle pertinenze dell’autostrada e la cui (im)prevedibilita’ era da valutarsi, anzitutto, in capo al gestore dell’autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo (che, nella specie, erano pero’ quelle del periodo invernale e della zona di montagna).

Peraltro, ove in ipotesi il mero rilievo, in se’, dell’insidia (anche a prescindere se apprezzabile intrinsecamente come tale nella concreta vicenda, la’ dove, inoltre, il giudice di merito non ha neppure condotto a termine in modo concludente l’accertamento sul comportamento tenuto nell’occasione dalla conducente dell’auto incidentata) possa indurre a ritenere che la Corte territoriale abbia sussunto la fattispecie nell’alveo dell’articolo 2043 cod. civ., l’errore, a monte, sarebbe anzitutto quello di non aver affatto delibato la circostanza sulla impossibilita’, in concreto, per il gestore dell’autostrada di esercitare la custodia sul bene.

6. – Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini innanzi delineati, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente l’appello della societa’ (OMISSIS) S.p.A., si atterra’ ai principi ed ai rilievi che precededono.

Il giudice del rinvio dovra’ provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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