Sentenza 139/2015 Giudizio Presidente CARTABIA – Redattore FRIGO Udienza Pubblica del 26/05/2015 Decisione del 26/05/2015 Deposito del 09/07/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 517 del codice di procedura penale. Massime: Atti decisi: ordd. 218/2014 e 13/2015 SENTENZA N. 139 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 luglio 2015, n. 28847. Non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. Il marchio riprodotto sulle componenti dell’automobile assume una duplice portata: ha una funzione identificativa per quanto riguarda il bene complesso, mentre svolge una funzione solamente estetico-descrittiva con riferimento al ricambio; ne consegue che, per poter essere penalmente sanzionabile, l’uso del marchio altrui deve essere idoneo ad ingenerare errore in relazione all’oggetto che il marchio identifica. Perciò, sarebbe penalmente sanzionabile l’imprenditore che apponesse sulle proprie automobili il marchio di un altro costruttore, perché così farebbe credere ai terzi che quel bene proviene da un altro produttore
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 luglio 2015, n. 28847 Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 11/12/2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, all’esito della procedura di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di dissequestro di beni (nella specie di copri...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 luglio 2015, n. 28820. Per la configurabilità del reato previsto dall’art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria) è sufficiente l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone. Infatti il reato non richiede per il suo perfezionamento né l’abitualità né che l’offerta sia rivolta al pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 luglio 2015, n. 28820 Motivi della decisione D.V.L.O.S. , indagato per la violazione degli artt. 110, 644, 81 cpv. c.p. e 132 tu 1. bancaria, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 31.10.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato la misura...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 luglio 2015, n. 28827. In tema di durata della custodia cautelare, l’astensione dei difensori dalle udienze, proclamato in conformità del codice di autoregolamentazione e prontamente comunicato al giudice, costituendo un esercizio di un diritto di libertà, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., con la conseguenza che nel computo del limite temporale massimo, pari al doppio dei termini di fase, deve tenersi conto anche del periodo relativo al rinvio della udienza; a) L’astensione del difensore dalle udienze, in adesione a disposizione indette dalle organizzazioni professionali di categoria, non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, perché è espressione dell’esercizio di un diritto di libertà il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizione formali e sostanziali indicate dalla pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio dell’udienza (anche delle udienze camerali); b) L’astensione del difensore dall’attività di udienza quale condotta susseguente all’adesione alle iniziative di categoria professionale ed in quanto esercizio di un diritto, rientra fra le ipotesi di cui all’art. 304 I^ comma lett. a) c.p.p. ; c) L’ipotesi di cui all’art. 304 I^ comma lett. a) cod.proc.pen. prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare, con il limite massimo previsto dal VI comma del doppio dei termini di fase
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 luglio 2015, n. 28827 Motivi della decisione A.A., imputato della violazione dell’art. 416 bis c.p., in atti sottoposto al regime della carcerazione preventiva, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 9.10.2014 con la quale il Tribunale di Catanzaro, giudicando in fase di appello ex art. 3...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 luglio 2015, n. 29065. Con riferimento alla tipologia dei reati a consumazione prolungata, il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo. Nel caso in esame è ipotizzato il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico conseguente alla percezione di assegno di accompagnamento conseguente ad artifici e raggiri. Trattandosi di reato a consumazione prolungata il reato è flagrante in relazione ad ogni singola percezione di danaro.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 luglio 2015, n. 29065 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3.12.2014 il G.I.P. del Tribunale di Velletri non convalidò l’arresto in flagranza di S.M. per il reato di cui all’art. 640 comma 1 e 2 n. i cod. pen. ritenendo che per la convalida dell’arresto deve...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 luglio 2015, n. 29093. Ai fini della configurazione dei reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica, ossia tutti quei luoghi che, oltre all’abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all’alimentazione, alle occupazioni professionali e all’attività di svago. Nella specie un luogo destinato ad attività culturale presuppone un soggiorno che, per quanto breve, ha comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l’esplicazione di vita privata che vi si svolge, pienamente rientrante nella fattispecie in esame.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 luglio 2015, n. 29093 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 18.4.2013 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como dei 26.4.2012 con la quale C.L., Sindaco dei Comune di Locate Varesino, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione,...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 26 maggio 8 luglio 2015, n. 14185. La pubblica amministrazione che procede alla locazione di un immobile da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato anche nel caso in cui, in maniera facoltativa, decida di indire una gara per individuare gli immobili. Ne consegue che ogni controversia inerente al contratto di locazione e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e per questo motivo rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 26 maggio 8 luglio 2015, n. 14185 Svolgimento del processo La Edilsole s.r.l. denunzia il conflitto reale di giurisdizione determinatosi riguardo all’azione risarcitoria da se stessa proposta nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (oggi ASL Salerno), rispetto alla quale prima il TAR di Salerno,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13511. La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle Usl spetta alle Regioni, in via concorrente con le c.d. gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie, fruenti della soggettività dell’ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl, in veste di commissario liquidatore), in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale fa escludere l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle medesime gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. Questo principio si applica anche alle domande di arricchimento proposte a norma dell’art. 2041 c.c..
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13511 Svolgimento del processo 1.- Con citazione notificata il 23.4.1998 la Tecnoelettronica Sud srl ha convenuto in giudizio l’Assessorato Regionale della Sanità della Regione Siciliana e ne ha chiesto la condanna al pagamento di £. 48.129.801, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14083. E valida la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, ritenendola perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l’atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell’ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie (Cass. 29 ottobre 1974 n. 3284), ciò che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non criticata dal ricorrente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14083 Svolgimento del processo L’Equitalia Gerit s.p.a. ha notificato all’Avv.to C.F. preavviso di fermo amministrativo n. 097 2007 305052 notificato in data 5.10.2007, relativo a n. 15 cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (n. 26 verbali di accertamento...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 giugno 2015, n. 26840. I comportamenti che incidono sulla formazione del bando di gara che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall’art. 353 c.p., a nulla rilevando che gli stessi sono stati posti in essere nel periodo precedente all’introduzione dell’art. 353 bis c.p., fattispecie che trova applicazione in relazione a tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara nei casi in cui questa non venga successivamente bandita, purché il procedimento amministrativo abbia avuto origine
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 25 giugno 2015, n. 26840 Considerato in fatto B.G. (mediatore), L.C. (direttore regionale presso l’assessorato alla sanità della regione (OMISSIS)), N.D. (responsabile dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale di (…) e direttore scientifico del progetto (omissis)), D.P.S.M. (già presidente di due società del gruppo General electric company), in concorso...