Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579. In tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Siccome la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza dì una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità con la precisazione che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., (ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena. Invero, poiché l’attenuante in parola non risponde ad esigenze di adeguamento dei fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica, se dei caso esercitata), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579 Ritenuto in fatto 1. S.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 31 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Catania che ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della medesima città...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25223. La responsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dllaa giurisprudenza di questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta. In quest’ottica, la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall’anale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva dei proprietaria dell’animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’animale e l’evento lesivo. Il caso fortuito è comprensivo anche del fatta colposo del danneggiato di un terzo, che abbia avuta efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare odi possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 dicembre 2015, n. 25223 Svolgimento del processo 1. Nel 2001, O.F. convenne in giudizio il Circolo Ippico “Il Ciliegio’ di N.V., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo che si trovava custodito in un’area recintata...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è mai obbligatoria, neppure nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione richiesta dalla disciplina di gara

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2015, proposto dalla società Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 27 novembre 2015, n. 47197. La bancarotta documentale postfallimentare si perfeziona indipendentemente dall’impossibilità di ricostruire la contabilità dell’impresa, in quanto l’evento della non ricostruibilità non è riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione), ma soltanto alla quarta, che concerne l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 47197 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. CATENA Rossella – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI...