Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 37 Ritenuto in fatto 1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del G.i.p. dei Tribunale di Salerno in data 10.04.2015 con la quale è stata ritenuta inammissibile l’opposizione che era stata proposta al decreto penale di condanna n. 37/2015. L’esponente osserva che...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2016, n. 9. In tema di maltrattamenti in famiglia; la mancanza di certificazioni mediche non è motivo sufficiente per privare di valenza indiziaria le dichiarazioni delle persone offese, considerato che nella provvisoria incolpazione sono contestate all’indagato soltanto violenze consistite in percosse e che il contesto familiare in cui sono maturate le aggressioni rende plausibile che gli stretti parenti dell’indagato abbiano evitato di ricorrere a cure ospedaliere, rivolgendosi alle forze dell’ordine solo davanti all’impossibilità di fronteggiare da soli la condotta violenta dell’indagato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 gennaio 2016, n. 9 Ritenuto in fatto 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale dei riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del primo agosto 2015, che aveva applicato a M.D.L. la...
Corte di Cassazione,s ezione V, sentenza 8 gennaio 2016, n. 451. In tema di ingiuria, la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. Ai fini dei l’apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spaziotemporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale dei tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2016, n. 451 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/07/2013 il giudice di pace di Firenze ha condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 800,00 di multa G.M.G., avendola ritenuta responsabile del reato di ingiuria nei confronti dell’avvocato D.C., alle cui...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2, seconda parte, cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali, ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o alla impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-Jbis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 17 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 98. La disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 98 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 16 luglio 2014, la Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato il...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 dicembre 2015, n. 5823. La programmazione delle opere pubbliche è modificabile, dall’ente locale, sulla base di nuove considerazioni attinenti alla migliore gestione dell’interesse pubblico, nell’esercizio del potere di autotutela. Ne deriva che il Comune interessato è legittimato a porre in essere quanto necessario per mutare gli atti della propria programmazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 dicembre 2015, n. 5823 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 4207 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pe. ed altri (…); contro Il Comune di Melzo...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 dicembre 2015, n. 5830. I presupposti per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio della concessione di costruzione con effetti ex tunc sono l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari e/o l’eventuale negligenza o della malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione o ha approfittato di un errore della medesima. Orbene, l’Amministrazione deve, sia pure sinteticamente, dare conto della sussistenza di tali presupposti con l’avvertenza che pur non riscontrandosi un termine di decadenza del potere de quo, la caducazione che intervenga ad una notevole distanza di tempo e dopo che le opere sono state completate esige una più puntuale e convincente motivazione a tutela del legittimo affidamento
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 24 dicembre 2015, n. 5830 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2015, proposto da: Comune di Mozzagrogna; contro Gi.Bu. ed altri (…); per la riforma; della...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 dicembre 2015, n. 5837. La statuizione sulle spese di lite, disposta dal giudice di prime cure, è censurabile nella sua misura in appello solo per manifesta illogicità od errore di fatto e, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto se le stesse siano state poste, in tutto od in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice sull’opportunità di compensarle o di non compensarle, in tutto od in parte, tra le parti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 24 dicembre 2015, n. 5837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 7799/2015 RG, proposto dal Comune di Gaeta; contro St.Iz., non costituita nel presente giudizio;...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 dicembre 2015, n. 49175. In tema di motivazione dei provvedimenti sulla liberta’ personale, la normativa introdotta con la Legge n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, di cui agli articoli 292 e 309 c.p.p., non ha carattere del tutto innovativo, ma adegua la formulazione delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimita’, prevedendosi oggi l’obbligo del giudice del riesame di esercitare il potere di annullamento dell’ordinanza genetica in caso di motivazione mancante/apparente o nel caso in cui la stessa non contenga l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa; ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, resta fermo che la motivazione dell’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, atteso lo stretto collegamento e la complementarieta’ esistente con quella genetica, integra e completa l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione del provvedimento del primo giudice
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 dicembre 2015, n. 49175 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 dicembre 2015, n. 49168. Sussiste il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorche’ il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, senza che risultino invece indicati ne’ valutati i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisiti al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. Sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l’obbligo di motivazione non puo’ ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 dicembre 2015, n. 49168 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. MENGONI...