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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2016, n. 5551. Negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2016, n. 5551 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-10-1991 P.A. e P.P. convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna M.I.M. , per sentirla condannare alla demolizione di un corpo di fabbrica edificato dal padre della convenuta negli anni 1972-1973 in aderenza al fabbricato condominiale...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 marzo 2016, n. 6021. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, Collima l, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 marzo 2016, n. 6021 Svolgimento del processo Con la decisione impugnata, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – in relazione a capo di incolpazione (con successive integrazioni) fondato su notizie circostanziate acquisite tra il 5/11/2012 all’11/9/2013, il 27/6/2014 ed il 10/4/2015, ha ritenuto il Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 febbraio 2016, n. 6119. L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità dei danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. Nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione dei video da parte della minore e la trasmissione dello stesso all’imputato ha costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole (e cioè la diffusione del video), e determina una corresponsabilità nella verificazione del danno conseguente alla diffusione dei video, sicché risulta corretta la decisione della Corte d’appello di ridurre il risarcimento alla luce dei ruolo avuto dalla minore nella vicenda

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 15 febbraio 2016, n. 6119 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 novembre 2013 il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato A.P. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.000 di multa per il reato di cui all’art....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 marzo 2016, n. 9559. In materia di lesioni personali colpose

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 8 marzo 2016, n.9559 Ritenuto in fatto Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie ‘eccellenza’, girone Sardegna, D.B.V., calciatore della squadra dell’Alghero, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata da G.A., calciatore della squadra dei Tempio, il quale, attorno al 48° minuto del...

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Corte di Cassazione,s ezione IV, sentenza 18 marzo 2016, n. 11641. In tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 marzo 2016, n. 11641 Ritenuto in fatto La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula...